‹ Dessins et modèles industrielsChapitre 42 sur 54 · I. — Loi concernant les dessins et modèles · texte numérisé non relu

I. — Loi concernant les dessins et modèles

de fabrique.

(30 août 1868.)

Legge concemente i disegni e tnodelU di fabhrica*

(30 agosto 1868.)

VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà délia nazione, Re dltalia.

Il Senato e la Caméra dei Deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1. — Grinventori di nuovi disegni o modelli di fabbrica sono ammessi a domandare ed ottenere attestati di privativa, sotto le condizioni, nei modi e per gli effetti stabiliti nelle Leggi suUe privative industriali del 30 ottobre 1859, n. 3731, e del 31 gennaio 1864, n. 1637, e relativo Regolamento approvato con Regio Decretodel giorno stesso, n. 1674.

Art. 2. — Taie privativa dà loro il diritto esclusivo di riprodurre i dis^ni e modelli inventati per mezzo di qualsiasi processo,

(1) Il nous est impossible de donner le texte de cette loi, celui-ci ne nous étant pas parvenu au moment de mettre sous presse.

non elle di spacciarne le riproduzioni, adempiendo le prescrizioni délia Leggè.

£3sa è peraltro limitata ad anni due dal giorno délia fattane pubblicazione. I successori e cessionari di essa non potranno godeme altro che fino al termine del cominciato biennio.

Art. 3. — La privativa accordata air estera, quando anche la concessione fosse per un termine più longo, non potrà avère effetto nello stato per oltre un biennio dal giorno in cui fu resa pubblica.

Art. 4. — Cessera di pieno diritto la privativa se, dentro un anno dalla pubblicazione, grinventori non avranno posti in opéra i loro disegni o modelli.

Art. 5. — Per ottenere la concessione e pubblicazione di questa specie di privativa, dovrà essere anticipato, nelle forme prescritte dal citato Regolamento del 31 gennaio 1864, il deposito di lire dieci a titolo di tassa e spese.

I successori, aventi causa, che vorranno conservare la privativa, ne faranno la dichiarazione in caria da boUo, e pagheranno lire una per tassa délia trascrizione.

Art. 6. — Sono applicabili ai contravventori e contrafiattori tutte le disposizioni civili e penali stabilité, pei casi di violazione dei diretti di privativa industriale, dalla citata Legge del 30 ottobre 1859.

Art. 7. — E data facoltà al Governo del Re di pubblicare, con R^o Decreto, le disposizioni regolamentarie che riscontrasse opportune perla esccuzione spéciale délia Legge présente.

Art. 8. — Questa Legge avrà effetto dal giorno délia sua pubblicazione, anche nelle Provincie Venete e Mantovana, cessando qualunque disposizione o pratica anteriore.

Ordiniamo che la présente, munita del sigillo delio Stato, sia Inserta nella raccolta ufiSciale délie Leggi e dei Decreti del Regno dltalia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare corne Legge dello Stato.

Dato a Torino addi 30 agosto 1868.

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