IV. Dei doveri dei parrochi e preti
1. E' una cosa indubitata che i sacerdoti dovranno essere ben solleciti e zelanti per la salute dell' anime affidate ad essi : e per quanto gli incombe il dovere di insegnare al popolo le cose nécessaire da sapersi per aoquistare la salute eterna e per rif ormare i costumi ; nonché per eamminare nella via délie virtù, ed allontanarsi dai vizii; e specialmente nell' aver cura dei piccoli esortandoli alla pietà dalla tenerezza délia loro età. Cosi ancora gli incombe d'adempire i doveri dei loro stato sacerdotale con timoré e tremore, sapendo che dovranno dare risposta esatta al Giusto Giudice non solamente per i loro difetti personali, ma ancora per quelli dei popolo, se per disgrazia (Dio non faccia!) si troverebbero di non avère fatto il loro dovere.
2. Difendiamo (vietiamo) assolutamente ai preti d'esercitare la medicina, ad eccezione perô nel caso di nécessita, e ciô coll' espresso permesso dei vescovo.
3. Proibiamo ai sacerdoti di portare lite contro chicchessia d'avanti i tribunali civili; corne anche di portarsi ai detti tribunali e divani secolari senza il permesso dei vescovo.
4. Non s'allontani il sacerdote dalla sua parrocchia senza giusta causa, e specialmente nei giorni di domeniche e feste.
5. Il sacerdote, il quale s'allontana dal suo gregge per fuggire la peste od altre malattie epidemiche, dovrà essere punito con tutta severità.
6. Ciascun prête dovrà fissarsi ogni giorno un certo tempo per stmlian nei libri di teologia, e leggere i libri spirituali, e che sia parco nel girarr nelle case.
7. Ordiniamo in questo sinodo nostro che i sacerdoti dovranno essere ordinati per le sede vescovili. Perô potrà il vescovo iimmlarli nella sua diocesi ove screderà ciô espediente.
8. Pell' uniformità stabiliamo che i preti si vestano di nero, td i oamtj di violetto scuro.
9. Ordiniamo, con tutta severità, che se mai un sacerdote va dagli eretici o scismatici, coll' intenzione di esser consecrato vescovo, dopo il suo ritorno, bisogna che si punisca con tutta severità, e si riconosca in qualità di semplice prête per tutto il tempo di sua vita.
10. Proibiamo ai sacerdoti di mescolarsi negli affari mondani corne commercio, ed impieghi servili, ad eccezione di caso di nécessita pel suo sostentamento, e col permesso del vescovo.
PARTE QUINTA Délie chiesey libri liturgici, digiuni e feste.