ELLA SEPOLTURA DEI MORTI
1. Ordiniamo che non si facciano i funerali in giorni di domenica o feste. Perô se venisse a trapassare qualcuno, e sarebbe nécessita il sotterrarlo in giorno di domenica o festa, si facciano in allora i funerali consueti in chiesa, perô dopo essere terminate le messe.
2. Ordiniamo che non si seppellisca un morto prima che siano passate sei ore da che spirô : e se la morte fosse subitanea, si dovrà aspettare finché passino le dodici ore.
3. I religiosi si seppelliranno vestiti dei loro abiti monacali : i sacerdoti poi e i diaconi secolari, dopo averli vestiti dei loro abiti ordinarii, si dovrà vestirli délia pianeta, ciascuno secondo il suo grado. I vescovi per altro, oltre la pianeta, dovranno essere vestiti délia mitra, ed avranno in mano la croce ed il pastorale.
4. Coloro che perdono l'onore délia sepoltura ecclesiastica sono :
a) Gli infedeli e gli eretici, e gli scomunicati nominamente.
b) Coloro ai quali è interdetto l'uso dei sacramenti, per le loro colpe, ed i quali restano pertinaci cosi fino alla morte.
c) I suicidi.
d) I pubblici peccatori, e coloro i quali non adempiscono al precetto pasquale, e non danno i segni di penitenza prima délia loro morte.
e) Accadendovi qualche dubbio sui suddetti casi, si dovrà in allora governarsi secondo il giudizio del vescovo.
PARTE SESTA Del seminario nazionale e délie scuole particolari.