‹ Mémoires pour servir à l'intelligence des discissions qui ont existé entre le gouvernement de SChapitre 7 sur 9 · In quanto ai sudditi detti impropriamente · texte numérisé non relu

In quanto ai sudditi detti impropriamente

misUy a favore dei quali Tatto finale del congresso

di Vienna ripristinava la convenzione 4 ôttobre

ri^Si essi verranno trattati in consonanza al qui

unito prospetto , e quindi coloro i quali sono ori-

ginarii dei paesi stati ceduti alla real Corte di

Torino , che durante il periodo délia sospensione

délia convenzione suddetta si sono domiciliati in

queste provincie , e vi rimasero dopo senza appro*

fittare del sejennio del trattato di Parigi^ sono da

annoverarsi fra i sudditi austriaci. Si osserva oero

«he rispetto al periodo, durante il quale vigevano

c il trattato di Parigi e la suddetta convenzione y

s\ dovranno avère in ogni singolo caso gli oppor^

tuni riguardi aile particolari circostanze dalle quali

Insultasse la convinzione che un dato individuo sia qui

rimasto piuttosto in forza dell'uno che dell'altra.

3.^ Un ugual principio dovrà applicarsi a quelli d^U'oguale provenienza che vennero a stabilirsi in queste provincie durante il ricordato sejennio.

PROSPETTO

dknosirante i cambiamenti dei rapparti di cittadiifainza eut andarono soggetti i paesi smembrati dalla Lambardia ed incarparati al Piemonte colla convenzione 4 ottohre 1751 .

l.*" Dal 4 ottobre lySi al 23 settembre i8oo. Sussiste il trattato del 1751. / sudditi sardi nativi degli indicati paesi convenzionati sebbene stabiliU in Lombardia rimangono sudditi sardi.

2/* Dal 23 settembre 1800 al 3o maggio 1814.

( Repubblica e regno d'Italia ).

Sospeso il trattato del 1751. Dis^engono tutti cittadini italianL

9.° Dal 3o maggio 18 14 (trattato di Parigi) al 9 giugno 181 5 (trattato di Vienna ).

Dura la sospensione del trattato del î'j5i; ha forza il trattato di Parigi.

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