In quanto ai sudditi detti impropriamente
misUy a favore dei quali Tatto finale del congresso
di Vienna ripristinava la convenzione 4 ôttobre
ri^Si essi verranno trattati in consonanza al qui
unito prospetto , e quindi coloro i quali sono ori-
ginarii dei paesi stati ceduti alla real Corte di
Torino , che durante il periodo délia sospensione
délia convenzione suddetta si sono domiciliati in
queste provincie , e vi rimasero dopo senza appro*
fittare del sejennio del trattato di Parigi^ sono da
annoverarsi fra i sudditi austriaci. Si osserva oero
«he rispetto al periodo, durante il quale vigevano
c il trattato di Parigi e la suddetta convenzione y
s\ dovranno avère in ogni singolo caso gli oppor^
tuni riguardi aile particolari circostanze dalle quali
Insultasse la convinzione che un dato individuo sia qui
rimasto piuttosto in forza dell'uno che dell'altra.
3.^ Un ugual principio dovrà applicarsi a quelli d^U'oguale provenienza che vennero a stabilirsi in queste provincie durante il ricordato sejennio.
PROSPETTO
dknosirante i cambiamenti dei rapparti di cittadiifainza eut andarono soggetti i paesi smembrati dalla Lambardia ed incarparati al Piemonte colla convenzione 4 ottohre 1751 .
l.*" Dal 4 ottobre lySi al 23 settembre i8oo. Sussiste il trattato del 1751. / sudditi sardi nativi degli indicati paesi convenzionati sebbene stabiliU in Lombardia rimangono sudditi sardi.
2/* Dal 23 settembre 1800 al 3o maggio 1814.
( Repubblica e regno d'Italia ).
Sospeso il trattato del 1751. Dis^engono tutti cittadini italianL
9.° Dal 3o maggio 18 14 (trattato di Parigi) al 9 giugno 181 5 (trattato di Vienna ).
Dura la sospensione del trattato del î'j5i; ha forza il trattato di Parigi.