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gli Ordinari ita tamen ut in missionibus et in pertinen- ■tibus ad eas siano obbligati ad obbedire ai medesimi Ordinari ;
4. D’istituire confraternité délia Carità per sovvenire corporalmente e spiritualmente gh infermi;
5. Di fare statuti e costituzioni non contrarie aile costituzioni Pontificie e decreti dei Concili, e particolarmente del Tridentino, e di mutarli, corne nelle altre congregazioni o religioni;
6. Di queste Congregazioni capaci dei legati e béni, di comumicare loro le facoltà dei Missionari corne brevemente si spiega in fine délia loro supplica.
Il Nunzio di Francia con lettere délia Roocella del 21 glugno 1628 raccomanda quest’opera alla Sacra Congregazione in quello che parerà ragitonevole ; accertando che le persone presenti délia Congregazione sono di ottimi costumi e che Pistituto loro è molto necessario, e sarà fruttuosissirno nelle aioeesi di quel regno.
Osta a questa Congregazione che per introduzione di una nuova Religione e con l’esenzione degli, Ordinari, si pregiudica loro notabilmente, perché modti sacerdoti per fuggirla si ritireranno in questa Congregazione, e iin questa maniera il olero secolare si andrà debiilitando e scemando, al quale in tanta moltitudine di Religioni è bene aver l’occhio ; accio si conservi perche in effetto si vede che i Sacri Canoni hanno sempre avuta questa mira con proibire che i benefizi, secolari non si danno ai Regolari, perché, levati questi, il clero secolare necessariamente cadrebbe, e con ordinare seminari con tanta dihgenza e aocuratezza, corne si vede nel Sacro Concilio di Trento, che ha voluto anche gravare i Regolari non mendicanti a contribuire all’erezione di quelli, avendo i suddetti Canoni la mira, che restando la Chiesa in mano dei Regolari, che hanno per principal fine di mantenere
e aumentare le loro Religioni, senza aver altro riguardor facilmente si dissolverebbe la Gerarchia Ecclesiastica.
Osta ancora che se s’istituisse una Religione, che abbia per iscopo le Missiom, corne è appunto questa Congregazione, che poi fatta grossa vorrà esser religione formata, le altre Religioii si sdegneranno, e non somministreranno Missionari alla Sacra Congregazione.
Giudizio
Perô sarei di parère che, atteso i p resenti bisogni di Francia, s’istituisca per decreto délia Sacra Congregazione, la Missione dei suddetti sacerdoti eon facoltà ampie fer totum regnum Galliae de licentia Ordinariorum la quale si potesse aumentare sino al numéro di 20 o 25 sacerdoti, e non più, senza darle forma di Congregazione nè di confraternita : perché non patisce questi titoli, nè questi legami la natura délia Missione, essendo necessario spesse volte di mutare le persone dei Missionari per diversi accidenti, e dovendo cessare la Missione, cessando il bisogno, percio si potrebbe servire al nunzio queste e le altre soprad dette consi derazioni, con ordinargli che faccia sapere ai suddetti sacerdoti, che la Sede Apostolica non giudica bene d’istiv tuire nè Religioni, nè confraternité, nè Congregazioni di Missiom, perché oltre che a questi legami ripugna la natura delle Missioni, ripugna ancora la perpétuité delle Congregazioni, Religioni e confraternité aile stesse Missioni, che s’istftuiscono per bisogni, che cessano con la conversione dei popoli ai quali si mandano.