I. Del sacramento del battesimo
1. Stabiliamo che non si debba battezzarsi il neo-nato, se non nella propria parrochia, e dal proprio parroco, da colui cioè che gode dei diritti parrocchiali, ed il quale è confessore del padre del bambino, o da altro sacerdote col permesso del parroco.
2. Non debbasi differire questo sacramento più tardi di dieci giorni, se non per giuste ragioni e con permesso del vescovo, o del suo vicario.
3. Abbisogna che vi trova in ciascuna chiesa un registro per segnarvi il nome del battezzato, dei suoi genitori, del patrino, o patrina, il giorni, il mese e l'anno.
4. In ultimo essendo ciô un fatto, che cioè vi siano délie difTerenz*' nei varii rituali riguardanti il modo d'amministrare questo santo sacramento, ordiniamo che tutti i sacerdoti debbano servirsi con tutta scrupulosità del rituale che gli offre questo nostro sinodo.