II. Del sacramento della cresima
1. In virtù della cqnsuetudine vigente nella nostra Chiesa Sira, i sa. •«•[■doti godenti giurisdizione nei fedeli possono confermare i bambini al tempo del battesimo.
2. Se viene ad essere battezzato un bambino senza confermazione, desideriamo che sia confermato dal vescovo, il quale potrà leoondo !«• cil tanze delegare il parroco per confermarlo.
3. La consecrazione della cresima (sacro crisma) spetta al patriarca, o a quei vescovi, i quaH il patriarca incarica.
1. Le texte de cette profession de foi n'est pas rtpfoduit dans la tnulm-tiun italienne.
4. Ordiniamo che nell'amministrazione di questo sacramento si segua il rituale da presentarsi da questo nostro sinodo.