VII. Del matrimonio
1. L'età richiesta tanto nei sponsali quanto nel matrimonio è che il maschio abbia quattordici anni d'età, e la femmina dodici consumati.
2. Essendo ora i regali e le spese grandi che si fanno, o si danno alla sposa per ragione del matrimonio, cause che impediscono un buon numéro dei giovani dal matrimonio, è d'uopo che si metta tutta la sollecitudine neir alleggerire questo peso, e riformare simili consuetudini.
3. I tempi poi nei quali si proibiscono le nozze sono questi : cioè i digiuni quaresimali, dell'Avvento, dell'Assunta, e dei SS. Apostoli, e dal Natale fino ail' Epifania, e dalla domenica di Risurrezione fino alla domenica in Albis.
4. Vi è una consuetudine nella nostra nazione, che cioè alcuni giovani cattolici contraggono matrimonio con figlie non cattoliche. Abbisogna procurare che si metta una condizione prima del matrimonio, che cioè la donna abbracci la religione del suo consorte.
5. Non è permesso al parroco benedire le nozze degli stranieri, se non dopo essersi ben accertato con ragionevoli prove che i detti sono di stato libero.
6. E' d'uopo che il parroco prima degli sponsali esamini e ricerchi si vi esistano degli impedimenti dirimenti od impedienti; e dopo essersi accertato délia non esistenza degli impedimenti, deve tuttavia chiedere il permesso del vescovo o suo vicario per benedire le nozze.