Non è lecito e veruno mangiare e bere in chiesa
6. I proventi delle chiese e luoghi pii non dovranno impiegarsi se non pei bisogni delle chiese ed in sussidio dei poveri, col permesso del vescovo e consiglio dei preti1.
7. Essendo al vescovo in virtù dei canoni délia Chiesa, e la politica civile, l'amministrazione dei béni délia Chiesa, e dei luoghi pii, quindi ordiniamo che niuno si inframmischii in detta amministrazione; ma il vescovo deve nominare dei buoni procuratori in sua vece; ma perô detti procuratori non debbano mai essere parenti o congiunti. Bisogna poi che vi siano due registri pei conti délia chiesa, l'uno rimanga presso il vescovo, e l'altro presso il suo procuratore, ed in essi si notino tutti i proventi, e le spese.
8. Non potrà il vescovo vendere delle proprietà délia chiesa e dei luoghi pii, o commutarle, se non per miglior vantaggio.