La date est laissée en blanc. Il s'agit du
fu detto eccoci che l'abbiamo sottoscritto di proprio pugno apponendovi i nostri sigilli nella Chiesa dedicata ail' Assunzione al Cielo délia gloriosa Madré di Dio.
Aleppo ai 15 giugno 1866.
Accettai giudicando, f Dionisio Giorgio Sciulhot, vicario apostolico nel patriarcato Antiocheno dei Siri, e arcivescovo d'Aleppo, Egitto, Bairout, e présidente del sinodo.
Accettai giudicando, f Io Behnam Cirillo Benni, arcivescovo di Mossoul.
Accettai giudicando, f Io Dionisio G. Sciulhot ec. in nome di Monsig. Gregorio Giacomo Hiliani, arcivescovo di Damasco.
Accettai giudicando, f Io Giulio Filippo Harchus, vescovo di Diarbeckir.
Accettai giudicando, f Io B. C. Benni ec. in nome di Monsig. Gregorio Matta Nackar, vescovo di Homs e Hanna.
Accettai giudicando, f Io Flabiano Pietro Matah, vescovo di Gezireth.
Accettai giudicando, f 1° m nome di Monsig. Gregorio Zeitoun [Jelma], vescovo di Madiat, Chouri Antoun Kandalafit.
Accettai giudicando, f Io Estateo Efrem [Tohmadji], vescovo di Bogiack e Karpouth.
Accettai giudicando, f In nome di Monsig. Giovanni Elia [Baît- Atmeh], vescovo, Io Chouri Antoun Kandalafit.
Io Rafaël Bachasci, sacerdote Aleppino, scrivano del sinodo.
Visto ed approvato per ispontanea dichiarazione dei sottoscritti prelati fatta in mia presenza. In fede ec. Fr. Nicola da Barcellona, pro-delegato apostolico.
Io sottoscritto attesto e dichiaro che la présente traduzione del sinodo nazionale Siro è fatta da me, ed è per quanto mi è riuscito fedele seguendo sempre il testo Arabo.
In fede di che dico ec.
Aleppo ai 16 giugno 1866.
Cirillo Behnam Benni,
arcivescovo Siro di Mossoul.
Atti del sinodo provinciale maronita celebrato dai prelati délia drtta nazione nei giorni 11, 12 e 13 di aprile 1856, nel convento délia M adonna di Becorhe del distretto del Kesroano 1.
Sessione prima Tenuta il di 11 di aprile 1856, prima di mezzogiorno. Dopo aver compiuto quel che è di dovere secondo il solito, e dopo esser ricorsi allô Spirito Santo, e letta pubblicamente nella messa la forma ,1, II..
1. Archives de la S. Congr. de la Propagande, Miscellanea Martmiti, Sinodo Maronita, fol. 10-69.
professione di fede proposta da Urbano VIII, Sommo Pontefice, posta in fine di questo libro N. 1 1, fu aperto il sinodo con un discorso diretto dall' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca ai Padri presenti, che si vede riferito qui sopra, e prima di ogni altra cosa è convenuto questo nostro sinodo a fare il possibile per la buona osservanza dei canoni, e délie costituzioni del sinodo Libanese coerentemente ai decreti pontificii emanati prima ed ora inculcanti la detta osservanza.
Dopo ciô si è ricercato intorno aile verità di fede cattolica se siano osservate nella nostra nazione con integrità senz'alcun detrimento, e tutti i Padri risposero afïermando quel che non si puô negare, ed è che tutti i nostri nazionali in particolare, ed in générale sono fortissimamente attaccati alla S. Fede cattolica senza la quale non vi è salute, e che con la grazia di Dio la conservano come un prezioso deposito di maniera taie che la preferiscono a tutt' altro a costo anco délia loro vita ad imitazione degli esempii dei loro antenati i quali non la hanno abbandonata mai in alcun tempo da quando fu predicata dai santi apostoli in queste parti délia Siria come loro fanno testimonianza gli antichi, e moderni Sommi Pontefici, e lo dichiara il sinodo Libanese (P. I, C. i 2).
Questo nostro sinodo perô ha decretato, che bisogna vegliare sempre alla conservazione di questo deposito délia fede, a raccomandare a tutti specialmente i sacerdoti, e tutti coloro che hanno cura di anime onde stiano attenti che non s'introduca alcuno dei nemici contrarii alla S. Chiesa Romana, la quale è la madré, e maestra di tutte le Chiese, nei luoghi abitati dai nostri connazionali, e semini la zizania sotto l'apparenza del zelo falso, e délie altre varie manière d'inganno specialmente in questi tempi storti nei quali si vede l'afïluenza dei forastieri in ogni parte, e d'ogni génère cke si recano in questi paesi délia Fenicia, e sue adiacenze, e la premura délia maggior parte di essi, ora di mostrare quel che professano di contrario alla santa fede cattolica, ed ora quel che è contrario ai buoni costumi. Vuole anzi questo nostro sinodo che dove si trovassero alcuni che fossero di tali qualité raccomandassero a tutti di evitarne l'avvicinamento, ma piuttosto di allontanarsi dalla loro conversazione, e di non frequentare le case ne le scuole di simili persone, ma di evitarli quanto più si puô, tenendoli quali sono in realtà, per lupi rapaci che vogliono far preda délie anime redente col prezioso Sangue del Figlio di Dio, e ciô in caso che non potessero cacciarli d'infra loro, concordemente a quanto raccomanda l'Apostolo divino il quale raccomanda ai fedeli di cacciare il maligno da fra di se, e di evitare ogni fratello che cammina neh" inganno, e non secondo la sana dottrina, ne posseggano i loro libri, e le loro epistole contenenti vani e falsi insegnamenti, e detti scandalosi, o qualunque altra cosa di quelle che guastano le sane coscienze, ed ofîendono le pie orecchie,
1. Un certain nombre de documents formèrent une deuxième partie des actes du concile, laquelle ne se lit que dans le texte arabe.
2. C'est ainsi que sont indiquées les références au concile du Mont-Liban de 1736, dont les actes sont divisés en quatre parties (P.), comprenant plusieurs chapitres (C), comportant à leur tour plusieurs numéros (N.) ou canons.
e nuocono alla purità délia S. Fede cattolica, ne leggano tali libri, ed epistole, ne i loro libri di orazione, e prediche. Chiunque poi avesse l'ardire di fare il contrario cada ipso facto nella scomunica maggiore, l'assoluzione délia quale è riservata alla autorità dell' Ill.mo e Rev.mo Monsig. Patriarca, alla cui autorità è riservata pure l'assoluzione dalla scomunica in cui cade chi leggesse, o possedesse la Sacra Scrittura, l'Antico fosse, o il Nuovo Testamento, stampata dalla società detta biblica dei protestanti contrariamente a quanto ha disposto il S. Concilio Tridentino, ed il nostro sinodo Libanese (P. I, C. i), ne anche leggano o posseggano gli altri libri, prediche, orazioni, ed epistole composte, o tradotte da essi, stampate, o manoscritte che contenessero délie cose contrarie alla S. Fede cattolica, ed ai buoni costumi. Chi poi conoscesse uno che contravvenisse a questo ordine, è tenuto dopo la prima e seconda ammonizione di accusarlo al suo vescovo corne è tenuto a pubblicare chi cadesse nelle cose proibite accennate dal nostro sinodo Libanese (P. I, C. i, N. 13, 14, 15) in caso che non si emendasse dietro l'ammonizione.
Siccome poi si è riferito a questo nostro sinodo che alcuni objettano l'impossibilità di distinguere i libri di sana da quelli di guasta dottrina per evitarla, ed abbisognano di chi loro distingua ciô; ed alcuni pubblicano opère composte da se senza prima sottometterle all'esame dei superiori ordinarii, perciô, camminando sulle orme dei nostro sinodo Libanese (P. I, C. ni, N. 1) decretiamo che ciascun vescovo diocesano assegni nella sua diocesi un sacerdote dei bene istruiti nelle dottrine teologiche in qualità di esaminatori dei libri; e se vuole commetta ciô al suo vicario générale nello spirituale purché fosse erudito in tali dottrine. Questi poi dopo l'esame è tenuto a riferire al vescovo locale quel che avrà veduto affmché permettesse l'uso dei detti libri, o opère in caso che fossero di sana dottrina, ed in caso contrario onde ne decreti Tabolizione, e perciô è tenuto ciascuno délia nostra nazione di presentare al suo vescovo qualunque libro li cadesse in mano di qualunque qualità, e taglio, e vol u nufosse, e ciô prima di usarne aflinché il vescovo ordinasse all'esaminatore assegnato di esaminarlo.
Secondo, che non si azzardi alcuno di pubblicare un'opera composta da se, o tradotta da qualunque lingua fosse in scritto, o colle stampe in qualunqn.luogo fosse, ed in qualunque lingua, per quanto potesse essere di piccolo volume prima di presentarla al vescovo diocesano per l'esame, e per ottenerne la permissione di pubblicarla in scritto, o colle stampe.
Inoltre per occorrere al bisogno dei nostri connazionali in fatto dei libri necessarii, decretiamo terzo che si procuri di fare una stamperia cou tipi arabici; siccome poi ha veduto questo nostro sinodo ehc quetU in è facile a farsi solamente dai monaci Libanesi noti col nom. di Bal loro imponiamo di mettere questo ordine in esecuzione subite . n/a pfetesti, e senza ammissione di scusa veruna.
Finalmente si è deliberato in questa sessione su qn...,t '"• U
feste e i digiuni, e i giorni di astinenza nella nostra nazione, e qumdi M
ordinato questo nostro sinodo che si debbano continuare ad osservare a norma del nostro sinodo Libanese (P. I, C. iv) e che non è di diritto di alcuno dei metropolitani e vescovi di imporre un digiuno da osservarsi per sempre, o una festa con obbligo di cessazione dai lavori servili, o di abolire quel che in tal materia era stabilito perché nella nostra nazione appartiene ail' autorità dell' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca di costituire simili cose. Siccome pertanto in alcuni luoghi si solennizzano più feste ail' anno in onore di un solo santo con cessazione di lavoro, ed in altro si trovano santuarii di molti santi in uno stesso luogo, e per ciascuno di questi si solennizza una festa con cessazione di lavoro parimente; perciô avendo riguardo alla povertà délia nostra nazione, abbiamo decretato che il vescovo locale assegni un solo giorno da doversi cessare dai lavori servili nella sua diocesi ail' anno in onore di quel santo che si facevano più feste ail' anno nella sua diocesi, e gli altri giorni siano una semplice commemorazione di quel santo. Nella stessa maniera si solennizzi una sola festa per un solo santo a piacere del vescovo diocesano con obbligo di cessazione dai lavori servili in quel luogo in cui vi fossero molti santuarii di molti santi. Di più per rispetto alla definizione dommatica emanata dalla Santità di Nostro Signore Pio Nono felicemente régnante intorno alla immunità di Nostra Signora Maria Santissima Madré di Dio dalla macchia del peccato originale fino dai primo momento délia sua Concezione 1, ha decretato questo nostro sinodo che la festa dell' Immacolata Concezione cadente il giorno ottavo di dicembre fosse ogni anno solennizzata con cessazione da tutti i lavori in tutta la nostra nazione. Corne ha decretato anche questo nostro sinodo che oltre agli abitanti del luogo in cui si solennizza una festa nessun' altro vi concorra con pretesto délia festa, lasciando l'assegnamento délia pena da incorrersi dai contravventori a questo decreto al piacimento del vescovo locale, perché sono note le cause riprovevoli, e scandalose che provengono da coloro che si radunano in queste feste.
Sessione seconda Tenuta il di 11 di aprile 1856, nelle ore pomeridiane.
Si è conferito in questa sessione intorno a quanto riguarda il servizio, e l'amministrazione dei santi sagramenti délia Chiesa, e quindi ci siamo accertati che alcuni preti nelle diocesi sono negligenti, e poco vigilanti in proposito. Alcuni adunque di essi non si prendono pensiero dei doveri che loro incombono nel disimpegno di questo importantissimo affare, e quindi amministrano, e servono questi santi sacramenti comunque capita, ben difïerentemente da quello che comanda il Rituale délia nostra Chiesa, e dalla maniera in cui si comanda che si faccia Topera di Dio con timoré e tremore; altri poi di essi non si mostrano pronti, e disposti a dispensarli nelle circostanze dovute, e quindi si verifica di essi quello che si disse : filii petierunt panem, et non est qui frangeret eis; altri poi non hanno la