Proclamée le 8 déc
dovuta premura nell' insegnare ai loro parrocchiani quel che debbano fare nel riceverei santi sacramenti, laonde li ricevono per modo di uso senza quella cognizione richiesta, e quella dovuta preparazione a guisa di chi non sa cosa si faccia, o intenda di fare.
E perô affine di rimediare a tali morbi dai quali provengono danni enormi aile anime se non vi occorriamo colli opportuni medicamenti, imponiamo decisivamente, e severamente ai sacerdoti délia nostra nazione di qualunque ceto fossero, sotto le pêne severe da applicarsi loro dal vescovo particolare di ciascuno allorché contravvengono, di trattare il servizio, e l'amministrazione dei santi sacramenti colla alacrità del corpo, e purità délia condotta, pacificandosi con Dio per mezzo délia mondizia dell' anima colla buona confessione, dalle macchie délie opère mortali prima di mettersi a trattarli, onde non sia macchia nel loro servizio; inoltre commandiamo ad essi di istruirsi intorno aile materie di questi santi sacramenti, intorno aile forme, e solennità di essi, corne anche intorno ai sensi intesi in essi, ed intorno agli efîetti, ed utilità dei medesimi, onde possano trattarli corne si deve, e di spiegare ciô al popolo commesso alla loro cura onde ne conosca la grande nobiltà, e se ne commova il cuore a stimarli, ed a disporsi a riceverli, e di essere ciascuno di essi a seconda del suo ufîizio disposto sempre, e sempre pronto a dispensarli al detto popolo nelle circostanze débite, ed a norma del nostro Rituale, raccolto e corretto dalla buona memoria di Monsig. Giuseppe de Stefanis Gustano *, e stampato in Roma nella stamperia délia S. C. di Propaganda in due volumi, l'uno l'anno 1839, e l'altro l'anno 1840.
Ed in primo luogo riguardo al sagramento del santo battesimo che è la porta dei sagramenti, e la chiave del regno dei Cieli, siamo venuti in cognizione che alcuni contrariamente a quanto prescrive il sinodo Libanese (P. II, C. ii, N. 7) differiscono il battesimo dei loro figli più di otto giorni, ed altri li battezzano senza la prescritta solennità, col pretesto di aver fatto voto di battezzarli, o farne la solennità battesimale in un convento, o in una chiesa differenti dalla chiesa del luogo del loro nascimento, o per altro fine, ed intanto i loro parrochi consentono con essi in ciô per la loro negligenza con pericolo che i fanciulli muoiano senza battesimo, o senza le solennità di esso; ed alcuni fino a questo tempo danno ai loro figli nomi stranieri non convenienti ai cristiani.
Per allontanare adunque i pericoli che provengono ai fanciulli dal ritardo del loro battesimo, comandiamo ai suddetti di non differi battesimo dei loro figli per qualunque pretesto, ne anche differiscano I»' solennità con pretesto di compirle in altra occasione, e di dare ai loro figli nomi di santi convenienti ai cristiani, di qualunque grado e dignité fossero. Coloro poi che facessero il contrario, li casti<;hi il loro vescovo corne vedrà opportuno nel Signore, e gastighi ancora il loro parcoco, che pella sua incuria consente con loro in ciô, e non permettiamo che il bat-
1. Joseph Estéphan, archevêque titulaire de Tyr de 1810 à 1823, fut l'artisan de ce rituel maronite.
tesimo colle sue solennità si faccia altrove che nella chiesa parrocchiale del nato eccetto il pericolo di morte, o altri motivi da approvarsi dal vescovo del luogo, corne anche non permettiamo che i patrini non siano altri che i giunti ail' età di discernimento, perché ci è stato riferito che alcuni assegnarono dei fanciulli per patrini dei loro figli, ed in luogo di essi mettono dei procuratori giunti alla età richiesta.
Inoltre è il diritto del vescovo quando battezza anche i fanciulli di concedere loro col battesimo anche il sacramento délia confermazione secondo l'antico rito, ma il sacerdote non ha un simile diritto ; ogni parroco poi segni nel libro délia sua chiesa i nomi dei battezzati, indicando il giorno, il mese, e l'anno in caratteri arabi, e non colle cifre, e se tralascia di fare ciô lo corregga il suo vescovo obbligandovelo.
Secondo riguardo al santo sacramento délia confermazione abbiamo saputo che alcuni, o per la loro negligenza, o per la mancanza di chi lo concéda ad essi nel tempo opportuno, ritardano a riceverlo, non riflettendo ail' obbligo che hanno di riceverlo specialmente prima di contrarre matrimonio o di prendere alcuno degli ordini sacri, e che alcuni vescovi trascurano ciô specialmente nei luoghi discosti sui limiti délie diocesi, o per essere impotenti a visitarli, o per negligenza. Per rimedio pertanto a questa trascuranza ha decretato questo nostro sinodo in maniera decisiva che tutti i vescovi diocesani d'ora innanzi abbiano cura di questo affare importante allontanando da se ogni negligenza, e non curanza in proposito, onde non resti alcun loro diocesano privo del ricevimento di questo S. Sacramento. Dandosi poi la circostanza di essere alcuno di essi impotente a visitare la sua diocesi, dia l'incombenza ad alcuno dei vescovi circonvicini di concedere questo sacramento a chi di essi non lo avesse ancora ricevuto, ed in caso che non li riuscisse ciô esponga l'affare ail' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca, e se rimanesse négligente o trascurante, spetta a Monsig. Patriarca di fare quel che crederà opportuno nel Signore per supplire alla negligenza, e trascuraggine del vescovo che rimanesse non curante, e négligente in proposito.
E siccome i santi concilii hanno prescritto che i fedeli non contraggano matrimonio, ne vengano promossi ai sacri ordini senza aver prima ricevuto questo santo sacramento corne vien fatto chiaro dal nostro sinodo Libanese (P. II, C. ni, N. 12); perciô ordina questo nostro sinodo che venga osservata questa prescrizione sotto la comminazione ai contravventori délia pena che crederà opportuna il vescovo del luogo, ed ai vescovi che vigilino alla osservanza di essa, e spetta ail' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca di fare verso di loro quel che devesi fare in casi che ciô negligessero.
Il parroco poi registri nel libro délia sua chiesa i nomi dei confermati indicando il giorno, il mese, e l'anno in caratteri arabici, e non colle cifre arabiche,, ed in caso di trascuranza lo gastighi il suo vescovo obbligandovelo.
Terzo, riguardo al sacramento délia penitenza, che è la seconda tavola di salvamento dal naufragio, il nostro sinodo comanda ai sacerdoti autorizzati ad amministrarlo, specialmente ai parrochi, di essere pronti a dis-
pensarïo al popolo specialmente nelle quattro feste precedute dalle quaresime, nel tempo délie malattie, e dei pericoli sovrastanti, ed in ogni volta venga loro richiesto, senza essere restii a corrispondere ai desiderii dei fedeh in questo aff are importante per la salute eterna. E chi di loro mancasse m ciô senza giusto motivo venga gastigato dal suo vescovo coi più severi gastighi; chi poi dei fedeli s'allontana dal ricevimento di questo sacra mento nei giorni prescritti, specialmente nei giorni pasquali, lo accusi il suo parroco al superiore ordinario affînché adoperasse verso di lui il meritato gastigo: ed il parroco che trascurasse ciô resti sotto lagnanza, e meritevole di gastigo a piacimento dei suo vescovo.
Abbiamo compreso inoltre che alcuni nelle loro malattie preferiscono la cura dei loro corpi a quella délie loro anime, ed aile volte proviene la causa dai loro parenti, ed amici, e perciô non permettiamo al medico di intraprenderne la cura, neppure ad essi (specialmente coloro che fossero in pericolo di morte) di prendere alcun medicamento prima che s'abbiano medicata l'anima con una pura confessione se lo potessero, ed in caso negativo con l'attrizione dei cuore se non potessero parlare.
Ed è tenuto il parroco, o chi fa le sue veci, di registrare da se i nomi di coloro che si confessano da lui nei giorni pasquali, ed anche i nomi dei non confessati affine di presentarli al vescovo, e chi facesse il contrario venga gastigato dal suo vescovo.
Fuori poi dei caso di malattia, o simili motivi gravi confermati in iscritto dal vescovo dei luogo, non è permesso ai sacerdoti, secolari fossero o regolari, di sentire la confessione dei secolari, o degli ecclesiastici non sacerdoti, se non in chiesa, e nel confessionale che si deve eriggere in ogni chiesa, o cappella délia nostra nazione in forma di rete, o grata adattata al fine inteso, giusta la prescrizione dei nostro sinodo Libanese (P. II, C. iv, N. 10). E questo nostro sinodo comanda a tutti i sacerdoti confessori, secolari fossero o regolari, di osservare questa prescrizione sotto pena di sospensione ipso facto incurrenda se facessero il contrario, l'assoluzione délia quale censura è riservata ai vescovi diocesani; come anche comanda ai detti confessori di non frequentare di soventi le case dei loro penitenti per qualunque pretesto, o mostrare loro, specialmente le donne, quella confidenza riprovevole, che spesso conduce a cadere nei dannosi lacci dei demonio, onde non si verifichi di essi quel che accennô TApostolo ai Galati, di avère cioè incominciato collo spirito, e finito colla carne1.
Badino poi, e stiano sommamente attend i confessori a non contravcnire aile bolle pontificie emanate in proposito délia sollecitaziono <• .ici non assolvere il complice nel peccato turpe, secolari sacerdoti fossero o regolari, altrimenti, oltre le pêne inflitte in esse bolle contro i trasgressori vengano gastigati severamente e senza pietà dai loro vescovi con altre pêne maggiori. Chi poi di essi assolvesse il suo complice in peccato turpe non è permesso ad alcun confessore di assolverlo senza il permesso dell' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca.
Badino ancora i confessori di [non] assolvere fuori dei caso di morte dai