Zach., n
Sessione quinta Tenuta il di 13 di aprile, nelle ore antemeridiane.
In questa sessione si è parlato di quel che riguarda le chiese, i conventi, i monaci e le monache délia nostra nazione.
E primo, in quanto a quel che riguarda le chiese, si è veduto in questo nostro sinodo che vi sia dell' incuria in alcuni luoghi in quanto al mantenimento di esse chiese e pulizie délie medesime nella maniera che si deve e in quanto al provvederle a suffîcienza di vasi sacri, ed altre cose occorrenti per il servizio délia Maestà divina; e perciô ha decretato questo nostro sinodo che i vescovi facessero tutto il loro possibile in questo proposito e che avessero cura délia conservazione délie chiese, e s'impegnassero del ristauro di quel che è malandato di esse nelle loro diocesi, e del prowedimento di esse, secondo la possibilità, délie cose nécessaire al servizio délia Maestà divina secondo il discernimento délia loro prudenza, ossia che le provvedessero délie loro entrate, e délie beneficenze del popolo fedele, se non avessero entrate suffîcienti a ciô, ne permettano che si fabbrichi una chiesa senza che avesse una dote, o entrate suffîcienti, perché il fare altrimenti cagiona umiliazione, e disprezzo alla casa di Dio.
Procurino poi i sacerdoti, e i procuratori délie chiese che siano sempre pulite ed ornate con tutta la dovuta convenienza, e specialmente abbiano cura délia pulizia dei suoi altari, vasi sacri, e suppellettili e délia conservazione di essi, e dell' allontanamento da dette chiese di qualunque uso profano, e del buon ordine di esse nell' interno, e nell' esterno, giusta il dettato del nostro sinodo Libanese (P. IV, C. i, N. 3, 4, 5).
Ne permetta che sedessero dentro la balaustrata dell' altare (presbiterio) i secolari che devono dimostrare nelle chiese ogni maniera di devozione, pietà, compunzione, modestia e riverenza, allontanandosi da ogni clamore, tumulto e strepito, e confabulazione, perché la chiesa è la casa di Dio per l'orazione, e per presentare alla sua divina Maestà tutto quello ehe le conviene di culto, d'adorazione, e rispetto, ne vi entri alcuno 0011 armi.
E s'assegni per ognuna délie chiese grandi, sufficientemente provvedute délie cose necessarie, specialmente se vi fosse conservato il SS.mo Sagramento dell' eue aristia, un custode in qualità di sagrestano, per averne cura, e di tutti i suoi effetti, e suppellettili colla dovuta pulizia, e per imj.e.lirnc gli stillicidii délie pioggie, ed aecendervi sempre la lampada, giorno «• notte, avanti il SS.mo Sagramento conservato in essa, e per outtodta sicurezza le sue porte.
Ne s'ignora che non è permesso ad alcuno dei sacerdoti, leeoUffl fosse o regolare, di dire la messa nelle cappelle segretc, Mon .lu 1. sttmineetfi il vescovo locale, e le approvasse, e chi faceète il contrario 0*da ipêO nella sospensione, e si tenga la cappella stessa caduta nell1 interdetto, se vi dicesse la messa un sacerdote secolare, o regofat CJM Don ITMM dal suo vescovo il permesso di dir mess;, in simile sanluari... .. eappeOl l>>
più aceadano ancor questa sospensione, e questo interdetto,
fosse la cappella approvata, se vi si celebrano nello stesso giorno più messe da più sacerdoti senza il permesso di Monsig. Patriarca, o del superiore ordinario. E procurino l'Ill.mo e Rev.mo Monsig. Patriarca ed i vescovi che si fabbrichino chiese e cappelle nei luoghi dove abbiamo popolo senza chiese, specialmente nelle città, e nei siti lontani da questa Libanese nostra montagna, e domandino il soccorso a ciô dai fedeli dell' Oriente, e dell' Occidente.
E qui rinnoviamo la costituzione di quello che ha definito il nostro sinodo Libanese (P. IV, C. i, N. 9) contro gli Ecclesiastici, i quali contro la volontà del loro vescovo erigono altari, e disturbano l'ordine ecclesiastico in moite cose, e quel che ha definito contro tutti riguardo la libertà ecclesiastica, ed il maneggio dei béni délie chiese (P. IV, C. i, N. 11, 12, 13, 14) e comandiamo che tutto ciô venga osservato interamente, sotto pena di cadere subito nelle censure assegnate cola contro i trasgressori. Oltre a ciô costituiamo decisivamente che da qui in avanti l'Ill.mo e Rev.mo Monsig. Patriarca ed i vescovi non consegnino 1' amministrazione délie chiese, collegi, conventi, ed altre fondazioni pie qualunque sieno, a chiunque fosse sacerdote, o ecclesiastico, ed il superiore générale, di qualunque ordine ed istituto fosse, non consegni il governo dei conventi, e degli altri luoghi appartenenti al suo ordine ad alcun monaco, senza che emettessero un giuramento davanti ad essi, che non venderebbero i béni délie chiese e fondazioni pie, dei conventi ed altri luoghi che loro vengono consegnati ad amministrare, ne alcuna cosa che aile dette pie fondazioni appartenesse, ne donerebbero, impegnerebbero, o alienerebbero alcuna cosa di ciô, in qualunque maniera ciô fosse, e per qualunque pretesto, senza le solennità prescritte nei nostro sinodo Libanese, e nei sacri canoni, ne disperderebbero o scialacquerebbero le loro entrate a loro capriccio; ma che le conserverebbero per essere spese sacondo la regola collo spirito del nostro Signore Iddio; e registrino costoro ogni cosa in libri esatti per darne conto a chi di dovere, e senza questo giuramento non permettiamo che alcun ecclesiastico, regolare fosse o secolare, intraprendesse il governo o l'amministrazione di alcuna chiesa, convento, collegio, o altra fondazione pia, fîn'anco i superiori generali devono fare questo giuramento corne lo fanno gli arcivesvovi, e vescovi all'occasione délia loro consecrazione, e l'ULmo e Rev.mo Monsig. Patriarca allorché viene ordinato, e confermato, e coloro che hanno preso simili amministrazioni, senza del giuramento prima del radunamento di questo nostro sinodo, lo devono emettere subito, altrimenti tutto quello che farebbero, e disporrebbero nei detti luoghi sarebbe tenuto per nullo, e non avente alcun effetto. Parimenti, quando qualcuno intraprende l'amministrazione di un convento, un collegio, o qualunque altro luogo pio deve consegnare al superiore che li dà l'amministrazione del convento, collegio, o altro luogo pio, una lista sottoscritta col proprio pugno, contenente l'inventario degli oggetti che li vengono consegnati, affinché venendo a lasciare l'amministrazione, dovesse render conto a norma délia detta lista.
In quanto poi al sentenziare intorno al giuspatronato sulle chiese, beneficii ecclesiastici, cappelle, o santuarii, ed intorno alla maniera di condursi
in proposito, devono l'Ill.mo e Rev.mo Monsig. Patriarca, e vescovi diocesani attenersi a quanto costituisce il S. concilio Tridentino (nella sess. xiv, C. 12 e 13; sess. xxiv, C. 18; sess. xxv, C. 9) ed il nostro sinodo Libanese (P. IV, C. i, N. 18) con quelle parole1.
Secondo, riguardo ai monaci. Ora di questi altri sono autocefali, che cioè vengono diretti dal loro superiore particolare : il numéro dei conventi dei quali è indicato nel sinodo riunito ultimamente nel convento di Loaisa l'anno 1818, che comandiamo che lo osservino interamente ; ed altri vivono sotto una sola congregazione, e vengono diretti dal loro superiore générale, e dai quattro definitori suoi ajutanti, e sono di due ordini, l'uno Libanese, e si divide in Aleppini e Baladiti, e l'altro Antoniano, e si cognoma col nome di S. Isaia Anacoreta, e tutti sono délia regola dei Venerabile S. Antonio il Grande. Ora dietro l'esame istituito in questo nostro sinodo intorno al loro stato, ci siamo accertati délia loro rilassatezza nell' osservanza di moltissime cose délie loro regole e costituzioni monastiche, ed abbiamo giudicato doversi usare con essi la severità onde ritorni la regolare osservanza presso di loro al primo suo splendore.
E quindi in quanto ai monaci viventi nei conventi che sono autocefali costituiamo quanto segue, insistendo sulle costituzioni dei nostro sinodo Libanese (P. IV, C. n), ed è che debbano camminare secondo le loro costituzioni particolari e secondo quello che loro comanda il nostro sinodo Libanese, stando sotto la direzione e l'obbedienza dei loro superiore particolare, perché in ogni convento di questi conventi autocefali viene eletto un superiore dai monaci professi dello stesso convento alla presenza dei vescovo locale se volesse, ed un economo o procuratore eletto dal superiore di esso convento col consiglio dei monaci anziani dei convento stesso (ancorché il convento fosse soggetto al giuspatronato, poiché chi degli ecclesiastici o secolari edifica un convento, e li dà dei legati pii ha il diritto di farvi il solo primo superiore, corne prescrive il sinodo Libanese in (guetta parte e capo) e ciô corre nel convento dove vi fossero almeno dieci monari, altrimenti toccherebbe al vescovo locale di eleggerli, e costituii vrh \. resti il superiore nell' ufficio più di tre anni a meno che non lo eleggessero di nuovo i monaci nel loro capitolo col segreto canonico scrutinio MOOndo la costituzione dei nostro sinodo Libanese (P. IV, C. n).
Ed a lui appartiene l'amministrare i béni dei convento ColT ftjuto dell' economo dopo avère emesso il giuramento imposto sopra, e deve registrare scrupulosamente in un libro espresso a parte le entrate, e le spese (colla cognizione dell' economo, il quale con lui deve CUftodiw il denaro dei convento in una cassa sotto doppia serratura, e doppia dilTerente. chiave da tenerne una esso, e l'altra il superiore) da presentarlo ogni al vescovo, e lo conscrvi nell' archivio de! eonvento, e non intrapi alcim afîar'c d'importanza tanto ad convento ehe fuori, lenta il ooa
1. Ici les actes du concile de 1856 reproduis m i, lexti dudii n° 18, lequel, à son tour, ne faisait que répéter littéralement I- reflet tridentiaet.
dell' economo, e dei monaci anziani, e se trova délie difficoltà, esponga l'afïare al suo vescovo.
Ed osservi quel che occorre ai monaci di vitto, vestito, letto, e glie ne provvegga ne con avarizia, ne con lusso, ma con equità conveniente allô stato del loro convento ugualmente a tutti corne a se stesso senza fare particolarità alcuna affînché non mormorino, e si disturbino i loro pensieri, e distribuisca ad essi le faccende del convento giusta la capacità e possibilité di ciascuno, ed abbia cura degli ammalati fra di loro provvedendoli di tutto il bisognevole, e visitandoli colla più grande compassione, e porti loro dei medici per curarli, e li précéda nell' osservanza délia regola, e nella vita comune, e sia loro di buon esempio in ogni cosa, e non scacci un monaco di essi fuori del convento, se non dietro il permesso del vescovo locale, o dell' Ill.mo e Rev.mo Monsig. Patriarca.
E stia vigilante sulla loro condotta, e li esorti a frequentare l'orazione ed il coro di giorno, e di notte nella chiesa del convento, nel tempo debito, ed a sentire la messa giornalmente, e ad assuefarsi, e familiarizzarsi colla orazione mentale, e colla lettura dei libri spirituali specialmente nei giorni délie domeniche e délie feste di precetto nei quali devono confessarsi dal confessore ad essi assegnato, e communicarsi a meno che non si moltiplichino le feste in una stessa settimana. Ed insegnino la dottrina cristiana nei giorni délie domeniche e feste ai monaci chierici, ed ai fratelli laici, e li istruiscano di quel che giova alla salute eterna, e facciano gli esercizi spirituali ogni anno prima délia settimana santa, tutti in comune nel loro convento, ne omettano di leggere qualche libro spirituale a tavola nella quale devono accomunarsi tutti senza alcuna particolarità, ed osservino la quiète nel convento sempre, ed il silenzio nella chiesa, ed a tavola, e da dopo la compieta fino dopo terza.
Ne mangino carne se non per motivo di malattia, e dietro il consiglio del medico, ed il permesso del vescovo diocesano, perché il mangiar carne è proibito ad essi dal nostro sinodo Libanese, e dalle loro sostituzioni stesse sotto peccato mortale.
E pongano sempre avanti agli occhi loro i tre voti, cioè l'ubbidienza, la povertà e la castità, sotto il giogo délia quali si sono aggiogati dacché vestirono l'abito monacale per osservarli esattamente, allontanandosi dalla coabitazione colle donne, e dal conversare con esse, e dal frequentarle ancorché fossero parenti e consanguinee anche in primo grado, e sappiano che l'introdurre, e l'entrare le donne dentro il loro convento è proibito sotto la caduta di essi ed esse nella scomunica maggiore, l'assoluzione délia quale è riservata al vescovo locale, e si astengano dal vagare e girare, e dall' abitare fra i secolari ancorché fossero loro parenti, ne viaggino senza compagno, che gli accompagni fino al loro ritorno, ne sortano dal convento se non col permesso del superiore, o suo luogotenente in sua assenza. E le loro celle aprano con una stessa chiave, ne si approprino cosa alcuna, ma tutto quello che hanno sia del convento, e commune tra di essi, ed appartenente al convento sotto la direzione del superiore, e suo economo, ne si intromettano in afïari secolari, faccende terrene, ma evitino ogni trattazione che contrarii lo stato délia loro vocazione, specialmente la
mercatura, ed i turpi lucri ancorché fosse per mezzo di terza persona. E destinino un luogo fuori del convento per ricevere gli ospiti, purché non abbia comunicazione col convento.
E conservino la pace fra di loro stessi, e con tutti allontanandosi da quello che puô mettere disturbo e nimicizia fra i fratelli, ed altri, e siano in générale modesti sempre, e ben costumati in tutti i loro movimenti, ed in tutta la loro condotta sia che stessero sempre dentro il convento o fuori di esso.
Ne dormano fuori del convento senza grave nécessita, ne senza il permesso del superiore, e chi facesse il contrario se fosse sacerdote sia sospeso, e se non fosse sacerdote sia interdetto dall' entrare nella chiesa fmo a tanto che non li abbia assoluti il loro vescovo.
Ne si trasferisca il monaco dal convento in cui ha fatto professione ad un altro, se non dietro il beneplacito del superiore del suo primo convento, del suo vescovo, e di quello del secondo convento e suo vescovo.
E sia il loro vestito uguale e l'abito di lana, cioè tonaca, soprabito e la cuculla puntuta, e niente di seta, ed abbiano la fascia e le scarpe di pelle, ed il tutto di color nero. E quello che vestono sotto la tonaca è lecito che sia bianco, o bleu, o nero, non perô di seta, giusta la costituzione del nostro sinodo Libanese.
E non facciano professare il novizio prima che compisse l'anno decimosesto dell' età sua, e prima che terminasse almeno un anno di prova, e chi professasse differentemente sono nulli i suoi voti; il ricevimento poi dei novizi, e il rivestirli délia cuculla monastica sia a norma del rito a ciô assegnato dal sinodo Libanese nella parte e capo accennati, ed osservino interamente quel che per essi è prescritto da esso e dal sinodo ultimamente radunato nel convento di Loaisa l'anno 1818.
Siano intenti i monaci sacerdoti allô studio dei libri utili ai loro grado, ed uffizio, ed i monaci adattati per le scienze studino le scienze necessarie al ricevimento dell' ordine sacerdotale al quale non vengano innalzati se non dietro la testimonianza dell' esaminatore ordinario indicante la loro sufïicienza nella scienza, e quella del loro superiore indicante la loro buona condotta, e studino prima la grammatica Siriaca, e la grammatiea Araba, quindi le altre scienze necessarie ed utili ad essi, ed al prossimo.
Ed assegni il superiore uno dei pii monaci perportinaro percustodir» la porta del convento che deve essere chiusa, e non aprirsi se non al bisogno, e col permesso del superiore, ed in sua assenza con quello del suo economo, e perciô deve assere il convento ben fortificato di maniera ohe non \i n possa entrare se non pclla di lui porta succennata.
E vigili il vescovo locale in tutto questo su questi monaci. e M t i conventi che sono nella sua diocesi ogni anno in persona, o par m. /zo del suo vicario, o del periodeuta, e disponga quel che vi fosse da dbpon accomodi quel che vi fosse da accomodare, e prenda oonto dal lUp e dall' economo délia amministrazione del convento giustu le OOttitU del nostro sinodo Libanese (P. IV, C. II, N. 9) 6 punisca i ira- :«. la norma dello stesso sinodo Libanese qui ipedalflMllU il V 21 <1> q parte e capo, De puniendia monachis, et monialibus, a tenon- dtl qutl
si deve procedere da loro superiore nel punire questi monaci quando occorresse. E questo è quanto riguarda i monaci autocefali.
In quanto poi ai monaci soggetti a una sola congre gazione giacché è stato comprovato che si sono rilassati nella osservanza di alcuni articoli délie loro regole, e costituzioni, conducendosi contrariamente allô stato délia vocazione monastica, alla quale sono stati da Dio chiamati, perciô questo nostro sinodo li comanda, superiori fossero o sudditi, di scuotere da se ogni rilassatezza, e di cingere i loro lombi col cingolo délia fortezza, e di camminare a seconda délie loro regole, e costituzioni, e di quello che loro impone il nostro sinodo Libanese (P. IV, C. n), osservando i loro quattro voti che sono l'ubbidienza, la povertà, la castità, e l'umiltà, e tutto quello che da essi si ricerca di osservare in compimento di questa vocazione che da loro domanda la perfezione evangelica.
E sia la vita loro comune, e siano ugualmente trattati a tavola, e nel vestito, e letto, superiori fossero o sudditi, senza alcuna parzialità; ne mangino carne meno il caso e la causa di malattia, e non senza il consiglio del medico e la permissione del superiore, perché ciô è loro proibito dal nostro sinodo Libanese, e dalle loro regole stesse sotto il peso del peccato mortale.
E s'interdicano sotto pena di gastigo di trattare colle donne, dal frequentarne le case, e dalla coabitazione con esse, ne le adoperino in servizio, ancorché fossero parenti e consanguinee anche in primo grado, ne permettano ad esse di entrare nei loro conventi, e le camere dei loro ospizii, e délie loro scuole, perché ciô importa tanto ad essi quanto ad esse il cadere nella scomunica maggiore, l'assoluzione délia quaie è riservata al vescovo locale, e perciô ogni convento, scuola, ospizio abitato da monaci deve essere circuito da un muro di recinto che impedisce l'ingresso di esse donne nel convento, ospizio, e scuola, ne suffraga contro di ciô qualunque grado, o dignité avessero dette donne, ne alcun motivo.
E siano assidui aile orazioni di giorno e di notte nel coro ai tempi debiti giusta la tabella délia distribuzione del tempo che si deve porre in ogni convento secondo la mutazione délie stagioni dell' anno. Ne omettano l'orazione mentale nella chiesa, o nelle loro celle; ne il sentire giornalmente la messa nella chiesa del loro convento.
Ne si appropriino cosa alcuna sia danaro, o altro, ancorché fosse dei loro parenti, e consanguinei contro quel che prescrive la regola (P. II, C. vu). Osservino la quiète, la tranquillité, la costumatezza, e la modestia nei conventi, e fuori di essi, e la pace con tutti.
E si interdicano il girare, e vagare fra i secolari, e l'aderire ai governatori (lo stare da essi, n.d.t.). Ne viaggino senza il permesso del superiore, ne senza un compagno che gli accompagni fino al loro ritorno, ne dormano nelle città, e nei villaggi senza grave nécessita, e se venissero a ciô obbligati per disimpegnare affari importanti dei loro conventi, non dormano se non negli ospizi dei loro conventi o nella casa del parroco del luogo se non avessero cola ospizii, e se contravverranno a questo ordine meriteranno il più serio gastigo; evitino l'inframmischiarsi nelle faccende del mondo, e di tutto quello che disdice allô stato délia loro vocazione monastica, ed accu-
discano aile faccende del convento che loro verranno assegnate dal superiore con ogni buona voglia ed alacrità, allontanandosi dalla vita di pigrizia, ed oziosità, ne alcuno di essi eserciti la medicina se non giusta la prescrizione délia regola (P. II, C. xn).
E siano assidui aile buone confessioni, al ricevimento délia S. Eucaristia, ed agli esercizii e ritiri spirituali nei tempi assegnati dalla loro regola.
E sia il ricevimento dei novizii, la loro prova, ed il tempo di essa due anni o uno, e la loro professione monastica secondo la regola di ciascun ordine di essi in un convento nel quale vi siano molti monaci osservanti la regola monastica, e frequentanti gli uffizii divini, e le altre funzioni ecclesiastiche ai tempi debiti. E siccome ormai è provato coll' esperienza che i maggiori inciampi dei monaci nella osservanza délie regole proviene dal non avère suffîciente cura dei novizii nel tempo délia loro prova, e dal trovarsi essi in quei conventi che non convengono alla prova, perciô ha decretato questo nostro sinodo, che ogni superiore générale assegnasse nel suo ordine uno, o due, o quattro conventi dei grandi, secondo la moltitudine o pochezza del numéro dei soggetti di ciascuno di questi ordini, per la prova dei novizii, proibendo in altri conventi il noviziato sotto pena délia colpa la più grave da infliggersi a chi facesse il contrario.
Corne anco décréta che ogni superiore générale assegnasse nel suo ordine uno dei conventi grandi per collegio da studiarvi quei dei suoi monaci che sono capaci quelle scienze che dalla loro regola vien loro imposto di studiare (P. II, C. iv) per istruzione, ed utilità propria, e per quella dei loro fratelli monaci, e délia nazione, col fare le missioni nelle diocesi, e coll' esercizio délia istruzione, e délia predicazione, e délie altre cose spirituali sotto gli ordini dei vescovi, e dell' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca, e se i generali negligessero di assegnare i sopracennati conventi per noviziati, e pei eollegi di studii secondo la costituzione di questo nostro sinodo, è di autorità di Monsig. Patriarca di obbligarveli nel modo che li piacerà.
E non venga innalzato alcuno dei monaci ai santi ordini se non dietro la testimonianza dell' esaminatore ordinario intorno alla sua sufïieienza, e capacità nella scienza, e del superiore del convento e suo consiglio intorno alla bontà délia sua condotta, e dei suoi costumi.
Ed ogni superiore di convento elegga un portinaro che custodisca la porta del convento, e non l'apra se non a norma di quanto prescrive la regola (P. III, C. xvi).
Ed assegni in ogni convento una infermeria pei monaci secondo la prescrizione délia regola (P. II, C. xn) e se ne abbia la massima cura, e venga loro provveduto tutto il bisognevole nel tempo délia loro infermità col consiglio del medico, che il superiore del convento è tenuto a chiamaïc per <ssi ogni volta occorresse, assegnando pei loro servizio uno dei bnoni, e pii monaci ed assegnando un infermiere secondo quanto prescrive la regola (P. III, (.. \\ ) che ne avesse cura in ogni affare spirituale e temporale, e se il superiore negligesse ciô venga punito colla massima severità.
E si conservi il SS.mo Sagramento in tutte le chiete «Ici oonventi, corne abbiamo esposto BOpra, ed aïïinché non venisse turbato l'ordinr regolai* col ricevimento degli oipiti nei conventi, venga assegnato per queiti un quai-
tiere a parte del convento secondo che prescrive la regola (P. II, C. vu).
I superiori poi dei monaci, ed i grandi uffîciali fra essi osservino quello che loro viene prescritto dalla regola (P. III, C. i e seguenti) colla massima esattezza, e siano di buon esempio ai loro monaci, e li precedano nella osservanza délia regola, e délie costituzioni monastiche, e li provveggano di tutto il bisognevole ad essi, affînché non avessero a mormorare, e si divagassero i loro pensieri.
E tocca al capitolo générale di scegliere un convento secondo che prescrive la regola (P. III, C. ni) da abitarvi il superiore générale in qualità di residenza ordinaria di lui, e pei definitori, né lo muti il superiore générale senza il consiglio dei definitori, né trascuri il superiore générale la visita dei conventi del suo ordine, e deve registrare presso di se il nome dei monaci, e la storia dei loro capitoli ed i fatti rilevanti che accadono neh" ordine, ed abbia un segretario a cui siano afïidate le scritture sue, ed un economo che tenga conto délie sue entrate e spese che deve registrare esattissimamente, né spenda cosa alcuna senza sua saputa, e sia in qualità di procuratore générale che lo ajuti a conservare i béni temporali appartenenti ail' ordine intero secondo la prescrizione délia regola (P. III, C. vin).
Ed ogni superiore di convento deve avère un vicario, ed un procuratore chiamato economo, e consiglieri, che lo ajutino a bene disimpegnare i suoi doveri ciascuno secondo quello che richiede il suo ufïicio giusta quello che viene prescritto nella regola (P. III, C. vu, vin, ix). Il danaro poi del convento, i libri dei conti, gli inventarii, gli istromenti o atti legali ad esso appartenenti, si conservino dentro due casse ciascuna délia quali abbia due serrature, con due chiavi differenti délie quali chiavi una sia presso il superiore, e l'altra sia presso l'economo o il procuratore, e tutto questo viene imposto da questo nostro sinodo onde l'amministrazione dei conventi non resti abbandonata al capriccio dei superiori comunque capitano, e ne risultino ai conventi dei danni che conducono alla rovina corne per lo passato. E se trascura ciô il superiore del convento, tocca al superiore générale di scegliergli un vicario, un'economo e dei consiglieri, e di obbligarlo a trattare con essi le faccende del convento, secondo prescrive la regola.
Né ometta il superiore del convento di fare nel suo convento la congregazione mensile, e settimanale unendovi tutti i suoi monaci professi corne comanda la regola (P. IV, C. iv, v) afhnché sappiano sempre i loro doveri, e riformino quel che abbisogna di riforma nelle cose del convento.
L'elezione poi del superiore générale, e degli altri uffiziali si faccia nel capitolo générale secondo che viene comandato e prescritto dalla regola (P. IV, C. xn e segg.), senza spirito di partito, e interesse personale, e le inclinazioni mondane alla carne, al sangue, ed ai paesi, e cessino dal moltiplicare le voci attive, dalle quali non risulta alcun emolumento se non quello dei partiti, e délie scissure, che finiscono colla rovina spirituale, e temporale, contrariamente al fine délia religione. Il conto poi che si suole dare nel capitolo générale dal superiore générale, o dai superiori dei conventi comandiamo che non ne venga preso, se non dopo le elezioni che si fanno nel capitolo générale, cioè dopo che sia stato eletto il superiore générale, ed i definitori, e ciô per ovviare ai rispetti umani, ed aile accezioni di
persone che accadono per la speranza di ottenere degli uffizii ed attirare i partiti se si prendesse il conto prima di ciô come ha insegnato l'esperienza. In quanto poi al processo délie cause, che si promuovono o dai monaci, o contre- di essi, si procéda secondo che viene dettato nella loro regola, e nelle loro costituzioni (P. V, C. i, 2 e segg.) e non secondo il piacere, e capriccio dei loro superiori. E se uno dei monaci pretendesse di essere entrato in religione per forza, o violenza, o per paura, o asserisse di aver professato i voti prima dell'età definita, e simili cose, non ne venga ammessa la causa se non dentro il termine di cinque anni dacché avesse professato secondo che prescrive il nostro sinodo Libanese (P. IV, C. n, N. 18, 20) e la bolla di Benedetto XIV, Sommo Pontefice di f.m., emanata ai 4 di marzo 1748, che incomincia Si datum hominibus, che porremo in fine di questo libro N. 17.
Terzo, riguardo aile monache. Ora alcune di queste seguono la regola dei monaci Libanesi, altre la regola dei monaci di S. Isaja, altre la regola délie monache dei convento di S. Giovanni sotto il nome dei convento di Harasci ed altre la regola di S. Francesco di Sales.
E quelle che seguono la regola dei monaci di S. Isaia devono camminare a seconda di esse regole esattamente, come è prescritto ad esse in esse regole (P. II, C. xiv) e secondo quello che loro appartiene dalla costituzione dei nostro sinodo Libanese (P. IV, C. n e ni, ed altri di esso sinodo) e sia comune la vita fra di esse senza alcuna particolarità né in quanto alla tavola, o vitto, né in quanto al vestito, o letto, ed altre cose dei convento. E tutto quello che potessero avère di entrate, o dal lavoro délie loro mani, o da altra parte, venga consegnato alla loro superiora la quale deve somministrare ad esse tutto il bisognevole secondo la prescrizione délia regola.
Ne mangino carne, se non a motivo di malattia e dietro il consiglio dei medico, e la permissione délia superiora, perché ciô è loro proibito sotto peccato mortale.
E siano intente alla orazione, ed al canto dei divini uffizii, in lingua siriaca nella loro chiesa nei tempi loro assegnati dalla regola. Giacché non permettiamo ad alcuno dei sacerdoti monaci o secolari qualunque siano, sotto pena per i sacerdoti di cadere ipso facto nella sospensione, quelli altri sotto pena d'interdetto da incorrersi parimenti ipso facto, riservati al vescovo diocesano, di cantare l'uffizio in coro nelle loro chiese. E quindi se alcune di esse non sapessero leggere il Siriaco, lo devono imparare, ed imparare a scrivere col resto di esse, né omettere l'orazione mentale, ed il sentire la messa giornalmente, e siano frequenti ad accostarsi debitamente alla sacramentale confessione, ed a ricevere il SS.mo Sacramento délia eucaristia, e facciano gli esercizii e ritiri spirituali nei tempi assegnati nella loro regola.
La loro direzione poi dopo l'Ill.mo e Hev.mo Monsig. Patriarca ed il vescovo délia diocesi appartiene immediatamente al superiore gênerai» giusta la prescrizione délia regola (P. II, C. xiv), né permettiamo ai monaci sotto pena di gastigo di abitare nei loro conventi eccettuato il procuratore
istituito dal générale pel loro convento, ed uno o due confessori, che devono abitare in luogo appartato da esse vicino al convento, e quindi devono essere avanzati in età, ed ornati délia pietà, e buona condotta, ed esperienza, e cambiarsi ogni tre anni. E vengano loro inviati confessori straordinarii quattro volte ail' an no, e se bisognasse loro un' altro monaco per disimpegnare qualche affare esterno corne lo stare alla rota, e nei béni vicini ai loro conventi, permettiamo che sia, purché sia avanzato di età, e fornito di lodevole condotta, ed abiti col procuratore, e confessore.
Ne vestano le novizie, o le professe il loro abito se non nella chiesa del convento alla presenza délia superiora, e délie monache per mezzo del superiore générale, dopo che abbia già preso il placet del vescovo délia diocesi in proposito, o per mezzo del detto vescovo colla saputa del superiore générale giusta la costituzione délia regola (P. II, C. xiv).
E l'elezione délia superiora délie monache, e délie altre ufficiali sia a norma di quanto prescrive la regola (P. II, C. xiv), ed il sigillo del convento sia in mano délia superiora e non in mano del procuratore al quale non è permesso di fare cosa alcuna appartenente al convento senza la sua permissione.
E siano i loro conventi recinti corne si deve di modo che non possa alcun uomo entrar dentro la loro clausura, perché l'introduzione degli uomini, e l'entrare di essi dentro il recinto dei loro conventi contrariamente a quanto prescrive la regola importa ad esse ed ad essi il cadere nella scomunica maggiore l'assoluzione délia quale è riservata al vescovo locale : ed in somma tutto quel che abbiamo detto sopra, dei monaci viventi sotto una sola congregazione riguardo alla perfezione délia vita monastica, lo diciamo qui di queste monache che seguono le loro regole, e costituzioni con quanto hanno di obbligazione nella osservanza monastica.
Le monache poi che seguono le regole délie monache del convento di Harasci, il numéro dei conventi délie quali è assegnato nel sinodo ultimamente convocato nel convento di Loaisa l'anno 1818, devono camminare secondo la regola accennata fatta dal vescovo Abdalla Carali Aleppino, ed osservare quello che per esse è prescritto dal nostro sinodo Libanese (P. IV, C. ii e m) ed il sinodo di Loaisa facendo comunanza fra di se uguagliandosi nel vitto, vestito, e letto, e le altre cose di convento nelle quali si deve accomunarsi, senza particolarità o parzialità con una preferenza di altra.
E non mangino carne che è proibito loro sotto il peso di peccato mortale meno il caso di malattia, e dietro il consiglio del medico, e la licenza del vescovo diocesano, e délia superiora.
E consegnisi alla loro superiora tutto quello che possono avère di entrate sia dalle loro fatiche manuali, o da altra parte, e la superiora somministri ad esse tutto il bisognevole secondo che prescrive la regola. Ed abbia cura, e premura di esse in tutte le loro circostanze, specialmente nel tempo délia loro malattia, chiamando il medico per curarle ogni volta ciô occorresse, e distribuisca ad esse le faccende del convento giusta la capacità, e sopportamento di ciascuna di esse, ed impedisca ed ovii a tutto quello che loro fosse di ostacolo nella strada délia vita spirituale, e délia perfezione monastica.
E recitino queste monache nella loro chiesa il divino uffîzio in lingua Siriaca nei tempi assegnati meno l'alzarsi ail' uffîzio di mezza notte (mattutino e laudi) dal quale sono esentate, e quindi imparino a leggere il Siriaco, ed a scrivere, ne trascurino di fare orazione mentale, e di assistere quotidianamente alla santa messa. E non permettiamo ad alcuno dei sacerdoti dei monaci o dei secolari di cantare i divini uffîzii nella loro chiese sotto pena ai sacerdoti di cadere ipso facto nella sospensione, e gli altri nell' interdetto l'assoluzione dalle quali censure è riservata al vescovo dei luogo. E si accostino le monache ai santi sacramenti délia confessione e comunione debitamente, e facciano gli esercizii spirituali nei tempi assegnati dalla loro regola.
E secondo la costituzione dei sinodo Libanese, e dei succennato sinodo di Loaisa istituisca il vescovo diocesano per ciascuno di questi conventi esistenti nella sua diocesi un procuratore, la cui procura duri tre anni, afïinché ajutasse la superiora e la vicaria nell' amministrazione dei béni dei convento; ed esiga il vescovo il conto ogni anno, e perciô devono registrare con tutta esattezza le entrate e sortite dei convento per presentarle al vescovo locale, e le conservi presso di se la superiora insieme coll'inventario dei convento, e tutti gli atti legali, e carte ad esso appartenenti, ed il sigillo dei convento sia in mano délia superiora, e non dei procuratore, al quale non è permesso di fare cosa alcuna appartenente al convento, senza di lei consiglio e volontà. E non puô questo procuratore essere il confessore dei convento, ma il vescovo assegni per ogni convento di monache délia sua diocesi un sacerdote avanzato di età, ed ornato di scienza, e di buona, e lodevole condotta per sentirne le confessioni. E sia la sua abitazione insieme col procuratore in luogo appartato da esse vicino al convento. E non resti in questo uffîzio più di tre anni, ma lo muti il vescovo ponendo in suo luogo un altro sacerdote adattato, corne anche deve mandare dei confessori straordinarii quattro volte l'anno, come prescrive il sinodo Libanese (P. IV, C. ni).
Ed è proibito sotto la scomunica riservata al vescovo diocesano, agli uomini di prendere l'abito monacale nei loro conventi.
I danari perô dei convento si pongano in una cassa con due differenti serrature con due differenti chiavi délie quali una sia con la superiora, e l'altra colla vicaria.
E facciano le monache ogni tre anni il loro capitolo per eleggervi la superiora, e le altre uffîziali, le quali non restino negli uffîzii più di tre anni, ne vengano elette ad essi uffîzii prima che passino altri tre anni dacchc ne furono dimesse, meno il caso di nécessita, e colla dispensa dell' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca, o dei vescovo délia diocesi, e se trascurassero ciô le punisca il vescovo diocesano, e le obblighi a fare subito il capitolo.
Ed i loro conventi siano fortificati in modo che gli uomini non possano entrare dentro la loro clausura, perché il farli entrare, e l'ingresso loro dentro la clausura dei loro conventi importa ad essi, e ad esse, il cadere nella scomunica maggiore l'assoluzione délia quale è riservata al vescovo di esse. Ed è ai monaci proibita sotto scomunica al vescovo locale di abitare nei conventi délie monache secondo la costituzione dei nostro sinodo
Libanese, e l'ordine del Sommo Pontefice Pio Settimo, di f. m., nella sua bolla emanata ai 14 di aprile l'anno 1819, ail' occasione délia conferma del sinodo di Loaisa ultimamente tenuto; si eccettuano il procuratore ed il confessore, se il vescovo locale giudicasse che fossero dei monaci purché abbiano i requisiti necessarii, e non restino da loro più di tre anni, corne si è detto.
E sappiano tutti che chi obbliga le donne, e le donzelle a farsi monache contro la loro volontà, o procura ciô, o dà consiglio in proposito, o consenta a ciô cade nella scomunica maggiore, l'assoluzione délia quale è riservata al vescovo locale.
E siccome tutti i conventi di monache sono soggetti all'autorità del vescovo locale, restando perô illeso il diritto dell' Ill.mo e Rev.mo Monsig. Patriarca che ha in forza délie costituzioni dei canoni specialmente nel supplire alla negligenza dei vescovi, perciô deve il vescovo locale visitare, una volta ail' anno, in persona, o per mezzo del suo vicario, o del periodeuta, per esaminare intorno ail' osservanza délia regola monastica, e per riformare quel che avesse bisogno di riforma, e se occorresse le visiti più di una volta ail' anno, e stia vigilante osservatore délia loro condotta compiendo verso di esse i doveri del suo uffîzio a norma délie costituzioni del sinodo Libanese, e di quello di Loaisa ultimamente tenuto, e di questo nostro sinodo. E quindi, appena finito questo nostro sinodo deve il vescovo diocesano visitare i conventi di monache délia sua diocesi in persona, o per mezzo di un sacerdote in qualità di vicario per esaminare intorno al loro stato specialmente intorno alla clausura monastica, e venendo a riconoscervi cosa contraria alla prescrizione dei canoni la accomodi a norma délie lore regole.
I conventi poi, che nel succennato ultimo sinodo di Loaisa sono assegnati pelle monache chiamate Dévote, se ne è parlato in questo nostro sinodo, ed in ultima analisi è convenuto il parère di tutti che le monache abitanti in essi debbano seguire la regola délie monache del convento di Harasci, corne le altre monache che hanno seguito questa regola perché ciô è più opportuno in questo nostro paese al cammino nella loro vita spirituale, ed alla loro custodia dall' immischiarsi nelle faccende del mondo. Si eccettua perô il convento di S. Antonio di Cnaisi, perché di questo ha deciso questo nostro sinodo che dovesse essere aggiunto al seminario eretto dal vescovo di Cipro presso la sua sede nota sotto il nome di S. Arsenio di Cornât Sciahuan perché per la piccolezza del suddetto convento e per la pochezza délie sue entrate che non vi è speranza di accrescerle, non è adattato ad essere convento di monache.
Le monache poi Salesiane abitanti il convento délia Visitazione che è nel villaggio di Antura del Chesrovano, e nel convento délia Annunziazione che appartiene alla nostra nazione in Zuc Micail, giacché dalla loro stessa fondazione soggette ail' Ill.mo e Rev.mo Monsig. Patriarca, perciô, tocca allô stesso Monsig. Patriarca il diriggerle in persone, e l'assegnare loro padri spirituali, e confessori ordinari e straordinarii, dei sacerdoti délia nostra nazione secondo la loro regola e le loro costituzioni, obbligandole ad osservare il nostro rito Maronita in tutte le sue parti.
In fine poi prescrive questo nostro sinodo a tutte le monache, di qualunque instituto o regole fossero, di non ammettere nei conventi ragazze, o vedove, o altre donne di qualunque condizione fossero, per educarle, o convivere insieme ad esse un certo tempo, o in perpetuo, se non colla licenza dell' Ill.mo, e Rev.mo Monsig. Patriarca o del vescovo diocesano, e non altrimenti che giusta il dettame del sinodo Libanese (P. IV, C. ni, N. 8).
Sessione sesta Tenuta il di 13 di aprile, dopo mezzogiorno.
Si è trattato in questa sessione ultima intorno aile confraternité dei secolari, al coro, ed ai collegii e scuole.
Riguardo adunque aile confraternité dei secolari, ha giudicato questo nostro sinodo seguendo la costituzione del nostro sinodo Libanese (P. IV, C. iv) che non vengano erette confraternité nelle chiese e conventi délia nostra nazione da chiunque sia senza il permesso di Monsig. Patriarca, o del vescovo diocesano, e l'erettore di confraternité erette senza ciô, mérita la più severa pena da chi ha l'autorità sopra di lui, e siano nulle le opère, privilegii ed indulgenze di essa, e senza alcun effetto. E sia lo stabilimento di queste confraternité interamente a norma délia costituzione del nostro sinodo Libanese nel luogo indicato, e le regole e costituzioni di ciascuna congregazione approvate dall' Ill.mo e Rev.mo Monsig. Patriarca, o dai vescovi diocesani.
E procurino Monsig. Patriarca, ed i vescovi che si estenda quanto più si puô nelle diocesi la confraternita délia Immacolata Concezione di Maria Santissima Madré di Dio specchio di purità introdotta da lungo tempo, perché da essa provengono grandi utilità al bene spirituale, ed ail' aumento délia devozione e pietà nella S. Chiesa di Dio, corne è ormai comprovato colla esperienza da moite parti, e perciô il Nostro Santo Padre il Papa Pio Nono felicemente régnante ha concesso ai 14 di Maggio dell' anno 1854 ai nostri nazionali aggregati in questa confraternita ed a coloro che di altre nazioni cattoliche si aggregassero tutte quelle grazie, privilegii, ed indulgenze che la S. Sede apostolica è avvezza a concedere ad essa. E questo è quanto si è dovuto osservare intorno aile confraternité.
In quanto poi al coro, rammentiamo a tutto quello che ha costituito il nostro sinodo Libanese in molti luoghi, e specialmente nei numeri 8 e 9 del capo 5 délia parte 4, comandando che nessuno dei sacerdoti tanto secolari che regolari trascurassero cosa alcuna délia rubriche santé sia nella celebrazione délia sauta messa, o nella celebrazione del divino ufhzio, ma che si attenesse ciascuno a quanto sarà prescritto dal Ritualr délia Chiesa patriarcale, tanto in quanto al numéro dei servienti, ed assistenti, o in quanto alla forma degli ornamenti, od abiti sacri, e loro numéro.
concilias. — XI b. — 41 —
Riguardo poi ai colle gii ed aile scuole, si è parlato già nella quarta e quinta sessione intorno allô stabilirli nelle sedi vescovili, nei tre ordini religiosi, e nelle città, e villaggi, e qui rinnoviamo la memoria di quanto si è detto comandando che non trascurino i vescovi questo importante affare, ma che procurino quanto è loro possibile di fare questo, e che i superiori generali degli ordini e quelli dei conventi autocefali procurino di assegnare un luogo presso ogni convento di quei numerosi dell' ordine loro per insegnarvi ai ragazzi dei villaggi ad essi vicini a leggere, scrivere in Siriaco, ed in Arabo, e gli elementi délia dottrina délia nostra S. religione, ed educarli nel timoré di Dio, e nella pietà, e se sarà possibile, insegnino anche ad essi la grammatica Sira, ed Araba, ed a fare i conti, ed assegnino a questo ufïizio dei sacerdoti dei loro monaci dotati di scienza, e pietà giusta la prescrizione dei nostro sinodo Libanese (P. IV, C. vi).
In quanto poi ai collegii pubblici la direzione dei quali appartiene ail' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca immediatamente, esistenti nel Chesrovano, e che sono il collegio di Ain-Warca1, il collegio di S. Abda2, il collegio di S. Marone noto sotto il nome di collegio di Rumie 3, ed il collegio di S. Sergio di Raifun 4, deve Monsig. Patriarca impegnarsi délia buona direzione di essi, e délia istruzione dei loro alunni nelle scienze necessarie, e délia educazione di essi nella pietà, e timoré di Dio secondo le regole per essi prescritte, affinché riescano proficui opérai délia vigna dei Signore Sabaot, e vegliare alla conservazione délie loro entrate, per essere spese pei bisogni di essi collegii, e fare in ogni collegio di questi un procuratore per trattare le cose esterne, ed un rettore per gli afîari interni in essi, e pella direzione degli alunni in tutte le loro circostanze da chi dei sacerdoti fossero convenienti, e capaci nella scienza, e pella condotta, secondo l'alto di fondazione.
Quindi elegga dal clero un sacerdote dotato délia cognizione délie lingue, e délie scienze alte, ed ornato di buona condotta e fede, a cui commetta la sorveglianza in qualità di prefetto degli studii in questi quattro collegii, e faccia la sua dimora in ciascuno di questi collegii un tratto di tempo per dirigere gli alunni nel modo dei loro studio, e sue qualità, e neh" affare délia loro educazione nella virtù, e nel condursi in quello che li conduce al fine santo pel quale sono entrati in collegio, e di tanto in tanto li dia conto minuto dei loro stato, e dello stato degli ufhciali di questi collegii, dei procuratori, rettori, maestri, e prefetti. Ne ometta Monsig. Patriarca di visitare questi collegii una volta l'anno in persona, o per mezzo dei suo vicario, per esaminare gli alunni intorno ai loro studii e condotta, e intorno al resto di quello sopra cui si deve fare Pesame in essi collegii, e sia sempre consapevole di quello che vi passa, e riformi quel che si deve riformare in essi tanto nello spirituale, quanto nel temporale, impedendo tutto quello
1. Ancien monastère ouvert comme collège par le patriarche Jean Estéphan en 1789.
2. Ancien monastère, situé à Harbaraïa, transformé en collège par le patriarche Joseph Hobaïch en 1832.
3. Monastère transformé en collège par décision du concile de 1818.
4. Monastère transformé en collège par le patriarche Hobaïch en 1830.
che importa danno al fine délia fondazione di essi, e se trovasse motivo importante ciô da parte di alcuno degli uffîciali di essi lo corregga, e punisca anche colla dimissione dall' uffîcio, senza rispetti umani, e senza aver pretensione di diritto qualunque fosse, e metta un altro al suo posto, che sia dei migliori.
E le scienze che devono studiare gli alunni in questi quattro collegii sono la lingua Siriaca, ed Araba, il canto, ed il calendario ecclesiastico, la rettorica, ed i versi colla umanità, la logica, la filosofia, l'algebra, la fisica, l'.astronomia, la teologia dommatica e morale, le controversie di fede, la spiegazione délia S. Scrittura, il diritto canonico, la storia ecclesiastica, Tarte délia predicazione délia parola di Dio, e le cerimonie, e le solennità ecclesiastiche. Perô dove non si potessero introduire tutte queste scienze, toccherà a Monsig. Patriarca di veder quello che se ne possa introduire, avendo riguardo aile circostanze del tempo, e del luogo, e délie persone in ciascuno di questi collegii. E quindi si ricerca da Monsig. Patriarca lo scegliere persone profondamente istruite nelle scienze, e dottrine sopra accennate, e notevoli pella pietà, buona religione, e pella pratica délia buona educazione, ed assegnarli pella istruzione degli alunni di questi collegii sotto il governo, e la direzione del prefetto degli studi sopra accennato. E badi ciascuno di essi di non fare studiare i suoi alunni nei libri degli infedeli eretici, e scismatici, senza che li abbia prima confrontati bene l'Ill.mo e Rev.mo Monsig. Patriarca, o il suo vicario, o il vescovo, o il suo vicario, e siano già spurgati da ogni setta, eresia, scisma, errore, o turpitudine; e siccome nella lingua Arabica, corrente nella nostra Siria, non si trovano abbastanza quei libri necessarii o utili allô studio délie scienze alte, specialmente secondo il metodo nuovo, perciô è convenuto il parère di questo nostro sinodo, che da ora in poi, gli alunni del collegio di Ain- Warca, e quelli del collegio di S. Abda dopo che abbiano finito lo studio del Siro, ed Arabo bene, imparino corne si deve le due lingue Latina ed Italiana in tutta la buona volontà, e se si potrà il Francese ancora, e studiino le scienze alte sovraccennate nella lingua Latina dai professori esperti che sceglierà Monsig. Patriarca a questo fine corne si è detto.
E costituiamo che questo stesso accomodamento abbia corso nei grandi collegii che abbiamo comandato che si facessero nei tre ordini religiosi per Tistruzione dei monaci nelle scienze alte e cosi saranno questi alunni nella disposizione necessaria alla composizione di libri utili nella lingua Arabica, ed alla traduzione di quel che si dovesse dei libri composti nelle lingue Europee dei quali abbisogna questa nostra nazione Siriaca.
Ed amnché non si scoraggiassero ed impusillanimissero gli alunni dopo finiti gli studii délie scienze, e sortiti che siano dai collegii, e vivessero nella pigrizia, e trascuratezza abbandonati, e negletti in quanto ai soccorsi, e dimenticassero quel che avessero acquistato dai collegii di scienze, e virtù, e andasse in vano la fatica spesa per essi, perciô questo nostro sinodo aggrava la coscienza dell' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca, e dei vescovi diocesani, onde ne abbiano cura, sia che fossero di quei che avessero fatto i loro studii in Roma, o nei collegii del Libano, e ne facciano dei maestri dei ragazzi nei villaggi, e nelle città e nei collegii o leminan,
e ne assegnino altri per fare le missioni, ed altri pegli esercizii spirituali, ed altri pella istruzione, predicazione, o confessione, e ne impieghino altri in opère di spirituale utilità secondo la capacità, e possibilità di ciascuno di essi, specialmente in quei luoghi che maggiormente abbisognano délie spirituali istruzioni. E gli incoraggiscano con le parole e coi fatti, rimunerandone ciascuno secondo il merito délie sue fatiche spese nel lavoro délia vigna del Signore, e nel bene délia nazione, e con ciô saranno utili, e riceveranno dell' utile, e sarà compito il fine intento nella fondazione dei collegii, che è la gloria di Dio O. M. e l'utilità del prossimo nelT affare délia salute eterna, ed avranno i superiori compito quel che è imposto sulle loro coscienze riguardo aile anime alla loro cura commesse, e si abbia cura che il vestito degli alunni in questi collegii sia comune, ed uniforme in modo modesto ; Monsig. Patriarca poi vegli con premura alla esecuzione di questo ordine.
E siccome il collegio che ha fondato in Roma per la nostra nazione il Papa Gregorio decimoterzo di immortale memoria l'anno 1584 ha prodotto una quantité di uomini dotti che hanno recato dei vantaggi incalcolabili alla nostra nazione, e ne è derivata l'utilità anche agli altri tanto dell' Oriente corne dell' Occidente, corne è noto e non abbisogna di prova, ed è stato questo collegio venduto dalla Repubblica Francese ail' occasione délia sua irruzione sopra di Roma negli ultimi anni dello scorso secolo, perciô non omettano l'Ill.mo e Rev.mo Monsig. Patriarca, gli arcivescovi, o vescovi di presentare nelle occasioni opportune, délie suppliche al Sommo Pontefice Romano nostro Signore afïinché compassionando la nostra nazione, fondasse colla sua munificenza per essa un collegio invece di quello nella sua inclita città per lo insegnamento dei suoi figli corne si faceva per lo innanzi scelti fra i migliori che saranno educati nei collegii del Libano.
Finalmente riguardo al collegio esistente in Roma appartenente ail' ordine Aleppino Libanese dei monaci délia nostra nazione, e conosciuto sotto il nome di convento di S. Antonio Abbate presso S. Pietro in Vinculis, questo siccome è assegnato ancora alla istruzione di alcuni di questo ordine nelle scienze necessarie al bene di esso, e délia nazione secondo le regole di esso contenute nella bolla del Sommo Pontefice Clémente XII, di f.m., emanata ai 14 di luglio 1732, che porremo in fine di questo libro N. 18, perciô questo nostro sinodo comanda al superiore générale del detto ordine di scegliere da ora innanzi alcuni dei suoi monaci che hanno buona disposizione ad apprendere le scienze, ed i quali abbiano già imparato in regola, e come si deve, le due lingue Sira ed Araba in queste parti, e mandarli al detto convento colla cognizione e beneplacito dell' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patiarca a studiarvi le scienze necessarie in lingua Latina, e ritornare dopo di ciô a questa nostra Sira contrada per giovarvi l' ordine loro, e la nazione in corrispondenza al fine santo délia fondazione di esso, e quindi il générale vi mandi degli altri, e cosi di seguito.
In questa ultima sessione si è convenuto di porre alcune costituzioni opportune alla chiara intelligenza di alcune cose délie fin qui stabilité cose
nelle sei sessioni délie quali è composto questo nostro sinodo, e sono :
Primo, che abbiamo derogato, ed annullato a tutti e tutte, le censure e pêne ecclesiastiche inflitte dai nostri antecessori patriarchi, arcivescovi e vescovi, oppure da noi presenti di qualunque génère fossero, e per qualunque motivo inflitte dopo fu radunato il sinodo Libanese, che fu tenuto l'anno 1736, fino al radunamento di questo nostro sinodo, come anche abbiamo tolto la riserva di qualunque caso fosse riservato dai nostri antecessori, o da noi medesimi, eccetto quello che è riservato dallo stesso nostro sinodo Libanese accennato, e da questo nostro sinodo, poiché vogliamo che resti fermo secondo fosse costituito, peccato fosse, o scommunica, o qualunque censura ecclesiastica fosse, riservando il diritto a ciascuno di noi, ed a chiunque ci succedesse nell' ordine e nell' uffîzio di infliggere le censure, e pêne ecclesiastiche, e di riservare quei casi che ne vedesse la riserva necessaria avendo riguardo aile circostanze del tempo, e del iuogo come abbiamo accennato nel numéro terzo délia sessione terza, Del sagramento délia penitenza.
Secondo, che in questo nostro sinodo, ne abbiamo inteso ne intendiamo di diminuir o annullare cosa alcuna di quel che è di diritto, ed autorité di ciascuno di noi, ne intendiamo che quanto è stato costituito in questo sinodo sia esclusivamente suffîciente senza aver bisogno di altre costituzioni in avvenire riguardo a quanto potesse occorrere di disposizioni di quanto ne avessimo in esso omesso la memoria a motivo del non bisogno attuale, anzi ogni volta vedessimo bisognare délie utili disposizioni allô spirituale, e temporale progresso délia nostra nazione, ci assumiamo l'impegno di farlo sia nel sinodo Topico da farsi ogni tre anni dall' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca, o nêl sinodo diocesano, da farsi ogni anno nella diocesi dall' Ordinario, o nella visita pastorale annuale.
Terzo, che le costituzioni di questo nostro sinodo non leghino ne ristringhino l'autorità del santissimo nostro patriarca, o del sinodo Topico, di modo che non potessero dispensarvi o aggiungarvi, o toglierne, o cambiarne nel Signore ail' occorrenza, bisogno ed opportunità giusta la loro autorità ecclesiastica, [ma] che resti ciô in loro potere come abbiamo ciô accennato.
Quarto, comandiamo a tutto il clero délia nostra nazione, regolare o secolare, specialmente coloro che hanno cura di anime di possedere una copia di questo sinodo colle dieciotto appendici, ad esso annesse, insieme ail' accennato sinodo Libanese acciocchè ciascuno potesse camminare a norma di essi in tutto quello che riguarda il suo grado od omcio.
E questo è quanto abbiamo costituito e stabilito alla gloria di Dio O. M. e bene délia nostra nazione in questo nostro sinodo in sei sessioni successive incominciate il giorno 11 di aprile dell' anno 1856, e finite nel giorno 13 dello stesso mese ed anno, nel convento délia Madonna di Becorke appartenente alla sede patriarcale nel distretto del Chesrovano, e lo abbiamo approvato, ed accettato noi sottoseritti, ed i sigilli dei quali si vedono qui sotto annessi, e coll' ajuto di Dio, e con tutto l'impegno intendiamo di osservarlo, e farlo osservare in tutta la nostra nazione senza omettere di osservare cosa alcuna di quanto si dovesse osservare nel sinodo Libanese spesse volte lodato, e ciô in appoggio alla forza délia drstra délia Santità
di Nostro Signore il Papa Pio Nono Sommo Pontefice felicemente régnante alla cui S. Sede apostolica umiliamo il libro di questo nostro sinodo colle sue appendici, e preghiamo la sua Paterna Clemenza di degnarsi di approvarlo e sanzionarlo colla sua ecumenica autorità primaziale doppo aver comandato che venisse esaminato, corretto, e castigato dove avesse bisogno di ciô, per essere esso il successore di S. Pietro Principe degli Apostoli e Vicario di Gesù Cristo Nostro Salvatore a cui conviene unitamente al suo Padre, e Spirito Santo, la gloria, e l'onore, ora, in ogni tempo, e per tutti i secoli dei secoli, amen.
f P. Brunoni, arcivescovo di Taron e delegato apostolico del sinodo.
L'umile f P. Pietro, patriarca di Antiochia e di tutto l'Oriente.
L'umile f Antonio Gazeno 1, vescovo di Balbec, ed in vece sua D. Tobia Gazeno.
L'umile f Abdalla Albostani, vescovo di Tiro e Sidone, ed in vece sua D. Pietro Albostani.
L'um L'um L'um L'um
le f Paolo Musa [Kassab], vescovo di Tripoli.
le f Giuseppe Rezc, vescovo di Ciro 2.
le f Filippo Habaisci, vescovo di Apamea 3.
le f Tobia Aun, vescovo di Bairut.
le f Nicola Murad, vescovo di Laodicea 4.
le f Giuseppe Giagia, vescovo di Cipro.
le f Stefano Gazeno, vescovo di Damasco.
le f Giuseppe Matar, vescovo di Aleppo.
Sottoscrizioni degli Abbali generali dei tre ordini religiosi.
L'umile f Emanuele Mataini, abbate générale de' Monaci Baladiti Libanesi.
L'umile f Gennadio Zuchi, abbate générale de' Monaci Aleppini Libanesi.
L'umile f Pietro Gaziri, abbate générale de' Monaci Antoniani di S. Isaia.
Sottoscrizioni degli ufficiali del sinodo.
■f D. Pietro Passad, promotore del sinodo.
f D. Giuseppe Marid, segretario del sinodo.
f D. Pietro Morarzel, segretario del sinodo.
f D. Giorgio Farage, lettore del sinodo.
f D. Giuseppe Habaisci, maestro di cerimonie del sinodo.
f D. Giuseppe Faraifer, notaro del sinodo.
1. Les noms des évêques sont souvent italianisés. Il s'agit ici de la famille El-Khazen. Cet évêque et le suivant, absents pour raison d'âge, sont représentés par un membre du clergé appartenant à leur parenté.