De
o délia chiesa parrocchiale, se è ricca, ed il popolo suo povero, e le entrate di essa bastano ai bisogni necessarii di essa, ed a questo scopo, e dove si potesse assegnino i vescovi ad ogni parroco un'altro sacerdote in qualità di ajutante nel servizio délie anime, nella presenza, e nella assenza, e gli assegnino un mantenimento corne s'è detto.
Destinino pure i vescovi almeno una volta l'anno sacerdoti idonei per eccitare i parrochi délie città e dei villaggi, nel predicare, insegnare, amministrare i due sacramenti délia confessione e délia comunionc, ed in tutto quello che fosse utile alla salute délie anime, come prescrive il nostro sinodo Libanese (P. I, C. n), il quale obbliga quà Monsig. Patriarca pure di scegliere sacerdoti dotati di scienza, e pietà, del clero secolare, e regolare, e fatto l'esame délia loro capacità accornpagnarli di patenti, edinviarli nelle diocesi per fare le santé missioni.
C'è anche giunto a notizia che alcuni monaci che servono alcuni luoghi in qualità di parrochi esercitano un tal ministero parrocchiale senza esame, conferma, ed autorizzazione del vescovo diocesano contrariamente alla prescrizione del nostro sinodo Libanese, e délie loro regole, contentandosi dell' ordine del loro superiore générale, o del solo superiore del convento, e perô questo nostro sinodo comanda che non si assegni un sacerdote monaco al servizio di questi, o altri luoghi, senza che sia esaminato, confermato, ed autorizzato dal vescovo délia diocesi, altrimenti siano nulle e senza alcun effetto le opère del sacerdote che venisse assegnato a questi luoghi, o altri senza quel che si è detto; i monaci osservino quel che in proposito, ed altro prescrivono le loro regole (P. II, C. ix) intorno alla soggezione dovuta ai superiori ecclesiastici.
Sessione quarta
Tenuta il di 12 di aprile 1856, dopo mezzogiorno.
In questa sessione si è trattato intorno alla maniera nella quale i vescovi e rill.mo e Rev.mo Monsig. Patriarca disimpegnano i loro doveri, e si è veduto esservi délia trascuranza, negligenza e rilassatezza intorno ad alcuni doveri di ciascuno di essi.
E quindi riguardo ai vescovi ha decretato questo nostro sinodo, seguendo i dettagli del nostro sinodo Libanese (P. III, C. iv) e gli altri santi concilii, che i vescovi riconoscendo il loro alto grado, e quanto hanno di doveri, facciano il loro possibile neh" adempimento dei loro doveri vescovili e pastorali, scuotendo da se ogni accidia, rilassatezza e trascuranza in questo affare, del quale sono per dare uno stretto conto al Giusto Giudice divino in modo superiore a quello di coloro che sono inferiori ad essi fra i ministri di Dio, perché sono i successori dei santi apostoli, e si ricerca da essi di calcarne le orme in tutte le cose fino allô spargimento del sangue in bene délia nostra S. Fede cattolica. Devono dunque emularsi vicendevolmente nel compimento dei loro doveri verso di loro, e degli altri collo
spirito délia purità, santità, modestia, mitezza, zelo ardente, e profonda umiltà, ed in générale con quella condotta ornata di tutte le solide virtù, esimendosi da ogni cosa disdicente e da ogni interesse personale, corne richiede da essi lo stato del loro grado, sia che stessero in propria dimora o in quella degli altri, affinché illuminassero colla lampada dei loro buoni esempi, santi insegnamenti, buone direzioni, e lodata condotta, tutti coloro che li vedono e trattano con essi.
I vescovi diocesani poi facciano il possibile primo nell' addisciplinamento del loro clero in tutta la possibile pietà, devozione, buona condotta, c nell' istruirlo nelle scienze necessarie secondo che richiede il grado e l'uffizio di ciascuno di essi, secondo che si disse sopra; quindi nella istruzione del popolo e nel condurlo alla via délia salute eterna.
E siano vigilanti con accortezza intorno alla condotta di tutti colla dovuta premura, ed impegnati in quel che confà ail' affare délia loro salute quali padri pietosi e buoni pastori, i quali pongono se stessi a pro' délie loro peccorelle; e sia uguale il loro araore verso di essi, ed il loro desiderio e premura del bene e progresso loro : non abbandonando i poveri, e meschini, gli orfani, e le vedove senza ajuto perché sono tutto per tutti, e padri di tutti, ed essi sono i loro figli, per i quali devono thesaurizare bona ad œdificationem eorum; e perciô badino di non preferirc ad essi i prossimi e parenti, lasciandosi traire dalla inclinazione naturale a dare il denaro délie chiese a cotesti onde si arricchissero con quel che appartiene a Dio, perché ciô è proibito ad essi, come è loro proibito di scialacquare e disperdere i béni ecclesiastici per la loro causa, ma se sono poveri possono soccorrerli a guisa del resto dei poveri délia loro diocesi giusta i decreti del nostro sinodo Libanese (P. III, C. iv, N. 2). Ne tralascino di riprendere coloro che resistono alla verità, ma li correg<:atm, sradichino ogni vizio, maie, e cattivo costume dal mezzo dei loro diocesani qualunque fossero, nobili o plebei, senza alcun rispetto umano, ed evitino l'ozio e la vita inerte, inclinandosi allô studio dei libri utili al buon disimpegno dei loro doveri, ed esercitino con frequenza la predieazione, l'istruzione, e la dispensazione dei santi sagramenti come si deve con diligenza, cioè e premura maggiore di quella dei sacerdoti loro soggetti, ed onorino i loro sacerdoti e parrochi, con quell' onore che meritano da essi quali padri verso i loro figli.
E visitino le loro diocesi ogni anno una volta, giusta la presori&Ofl nostro sinodo Libanese (P. III, C. iv, N. 28) e le domande soliW nella visita che porremo in fine di questo libro V 9, acoompagnati dal lofO vicario, o da un altro sacerdote che sia fornito di scienza, e pietà.
E non si assentino lungamente dalla diocesi se non per lin giutto motivo approvato dall' Ill.mo e Rev.mo Monaig. Patriarca, e ool lue permewo in scritto, ma stia fisso ciascuno di essi nella sede délia sua
chiesa dentro i limiti délia sua diocesi, giusta la prêterai «1. 1 i
sinodo Libanese (P. III, C. iv, N. 1!», 36), feeesdo e dit] ttttto
quello che dal medcsimo sinodo e oel medeaimo viene da lui e non tralascino la lettura spirituale mangiando in tavola n. 11. E perciô giacché alcune diocesi non hanno una sedr |.r..j.
loro vescovi fino a questo tempo, come le due diocesi di Balbec (Eliopoli) e di Damasco, ha decretato questo nostro sinodo che si procuri, senza ammettere scusa veruna o pretesto, di fare per ciascuna di esse due una sede propria e fissa dentro i limiti di ciascuna coll' ajuto di chi deve ajutare.
Come anche ha decretato che ogni vescovo diocesano erigesse un seminario presso la sua sede, come prescrive il nostro sinodo Libanese allorché parla dei seminari e collegi, a norma del collegio di San Giovanni Marone esistente nella diocesi di Bibli e Botri, appartenente a Monsig. Patriarca, affine di educarvi nella pietà, e nelle scienze necessarie i giovani délia sua diocesi che volessero seguire lo stato ecclesiastico dandovi délie regole opportune. E che stabilisse in ogni villaggio délia sua diocesi una scuola per insegnare ai suoi ragazzi a leggere, e a scrivere in Arabo, ed in Siriaco, e gli elementi délia S. Fede cattolica. E che mandasse ogni anno un esaminatore, per esaminare i sacerdoti intorno aile loro scienze, e tutte le loro cose, oppure che gli esaminasse egli in persona, o per mezzo del periodeuta, nella visita annuale.
Osservino poi i vescovi quel che prescrive il nostro sinodo Libanese (P. III, C. iv, N. 24, 30) intorno ail' impedire l'intromissione dell' uno nella diocesi dell' altro, e contro l'arrogarsi i diritti dell' autorità dell' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca a cui si deve la riverenza, e la soggezione di tutti i suoi vescovi giusta il giuramento emanato da ciascuno di essi nel tempo délia consecrazione, e secondo che décréta il nostro sinodo Libanese, e non trattino un affare grave, a di importanza, senza averlo consultato.
E non ecceda alcuno di essi i limiti délia sua diocesi indicati, e definiti nella bolla di Benedetto XIV, Sommo Pontefice di f.m., emanata ai 14 Febbraio 1742, che porremo in fine di questo libro colla descrizione originaria dei confini N. 10 e 11. Si eccettuano le due diocesi di Cipro e di Berito, le quali anticamente hanno fatti fra di se lo scambio di alcuni villaggi seguendo il governo degli 111. mi e Rev.mi Principi Beitmorad e Beitcoidbai; e la diocesi di Bibli e Botri, délia quale furono dati alcuni villaggi di Giubbet Bsciarrai alla diocesi di Tripoli secondo il decreto délia S. Sede apostolica e délia S. C. di Propaganda Fide, che porremo in fine di questo libro N. 12 e 13.
Ne omettano i vescovi di fare annualmente ciascuno nella sua diocesi il sinodo diocesano nel tempo opportuno come prescrive il nostro sinodo Libanese e dichiara (P. III, C. iv, N. 29), e secondo l'ordine di fare simili sinodi che ponerremo in fine di questo libro N. 14.
In quanto poi a quel che riguarda la loro autorità sui loro diocesani, ed il tenerli nella buona condotta, ed il sentirne le cause, ed il sentenziarvi, non eccedano i limiti che prescrive il nostro sinodo Libanese (P. III, C. iv, N. 32). Parimente la raccolta délie décime nelle diocesi si faccia giusta il dettato del nostro sinodo Libanese (P. III, C. iv, N. 34) senza esimere alcuno per qualunque causa fosse, e deve ogni vescovo diocesano domandare ogni anno dall' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca una circolare per raccogliere le décime délia sua diocesi, e pagarli la somma assegnata a suo conto in due volte, ed è in diritto di Monsig. Patriarca di tornare ai primieri suoi diritti contro quei vescovi, che colpevolmente si arretrassero dal pagamento délia somma assegnata come ha decretato il
Papa Pio VI di f.rn. nella sua bolla emanata ai 28 di settembre 1784 che porremo in fine di questo libro N. 15.
Ed affinché potessero i vescovi diocesani compire i loro doveri corne conviene, e fare ogni cosa in regola, ha giudicato questo nostro sinodo dietro la sentenza del sinodo nostro Libanese in molti luoghi che ciascuno di essi debba mettere da se nella sua sede, primo, un arciprete, dotato délia cognizione délie scienze teologiche e délie leggi ecclesiastiche, facendolo suo vicario générale nelle cose spirituali affinché lo ajuti in esse e nella giudicatura délie cause ecclesiastiche; secondo, un economo che lo ajutasse nelle cose civili, e nel maneggio dei béni délia sua sede, e conservazione di essi, e nel tenere il conto délie entrate e délie spese; questi due poi si devono accomunare la trattazione degli affari, ed il disimpegno degli ufficii loro, e devono sottoscrivere le carte, e sentenze che sortono del tribunale vescovile per mezzo di essi, dopo che saranno confermate da esso colla sua firma, e sigillo, e registrare le entrate, e le spese délia chiesa del vescovo in un libro a parte da presentarsi da esso al vescovo due volte ail' anno, e che deve rimanere conservato per presentarlo al suo successore affinché ne prendesse conto a norma di esso come prescrive il nostro sinodo Libanese (P. III, C. iv, N. 27); terzo, un notaro, o cancelliere, che tenesse e scrivesse con ogni esattezza i libri contenenti gli atti délia curia vescovile affinché venissero consegnati al successore del vescovo; quarto, che debba assegnare nella sua diocesi un solo periodeuta per visitarla ogni volta occorresse come detta il nostro sinodo Libanese (P. III, C. n, N. 4), e qualunque vescovo diocesano contravenisse a questa decisione di questo nostro sinodo in questo proposito, è in autorità dell' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca di ôbbligarlo con quello che vedesse opportuno nel Signore, e se non obbedisse egli stesso cioè Monsig. Patriarca disponga ciô nella sede del vescovo contravvenente. Il vicario poi, l'economo ed il notaro suddetti osscrvino nel sentire le cause ed i suoi accessori, ed intorno al registrarle, come intorno al registrare le altre cose che si devono registrare tutto quello che prescrive il nostro sinodo Libanese al capo quinto, parte terza, del foro ecclesiastico. Lo stesso facciano coloro che promuovono cause o accuse nel tribunale ecclesiastico, e coloro che vi fanno testimonianza evitando tutti ogni falsificazione che gli induce tutti a cadere nella scomunica maggiorc l'assoluzione délia quale è riservata al vescovo locale.
Ogni vescovo poi faccia un archivio nella sua chiesa cattedrale nel quale ponga tutti i libri che il nostro sinodo Libanese prescrive (P. III, C. iv, N. 37), comandando ai vescovi di tenere presso di se. Ed ogni vescovo abbia un sigillo grande sul quale sia scolpito il santo délia sua chiesa per sigillarvi le sue lettere, e tutto quello che appartiene ail' ordine cpiscopale, e dopo la sua morte si consegni al suo successore, e perciô non vi deve essere scolpito il nome suo proprio intorno ail' imagine, ma il nome dell' utli/i<> t délia città a titolo délia quale è consacrato, solamentr j>.< . il vescovo o l'arcivescovo délia città taie.
In quanto poi a quello che tocca l'Ill.mo e Rev.mo Monsig. Pain siccome, dopo il Sommo Pontefice Romano, egli èil capo e padre di lutta
CONCILES. XI b. 40
la nostra nazione, superiori e sudditi, di qualunque ceto e grado fossero, percio tocca a lui di aver cura di tutti, e di vegliare sulla loro condotta come eonviene, e deve compiere verso di essi in particolare, ed in générale, i doveri del suo uffîzio, come richiede lo stato délia sua dignità giusta le prescrizioni del nostro sinodo Libanese. E devono i nostri nazionali individualmente, e generalmente, superiori e sudditi, sia che si trovino nella Siria Fenicia, e Monte Libano, o in Palestina, Cipro ed Egitto, ed in tutte le provincie dell' Anatolia e dell' Oriente e sue località rispettarne l'autorità, ed i diritti e privilegii del suo uffîzio, professandoli la soggezione e l'ubbidienza, e renderli tutto quello che da loro li si deve, ne alcuno disprezzi i suoi ordini, o i decreti, costituzioni, e sentenze che emanano dal suo giudiciale tribunale pei particolari, o pella généralité.
E questo nostro sinodo li rammenta caldamente di osservare sempre quel che costituisce il nostro sinodo Libanese nell' usare la sua autorità, e nell' esercitare i privilegii ed i diritti che ha sulla direzione délia nazione, e di rispettare i diritti che dà il sinodo Libanese stesso ai vescovi nelle loro diocesi, e di non permettere che vengano lesi se non a norma dei canoni, e nel supplire alla loro trascuratezza, e non intraprenda un afifare grave ed importante senza il loro consiglio, come non è permesso d'intraprendere un affare grave e di importanza senza il consiglio suo, affinché sia osservato, e compito in tutte le sue forme tutto quello che riguarda l'ordine ecclesiastico senza alcun disturbo, o disordine, alla maggiore gloria di Dio, e bene délia nostra nazione.
Ne si dimentichi di quanto li incombe di obbedienza, e soggezione al Sommo Pontefice Romano, capo universale délia Chiesa di Cristo, e di rispetto agli ordini e decreti, che emanano dalla Sede apostolica, e dalla S. C. di Propaganda Fide, ne la visita ad limina apostolorum ogni dieci anni mandando un messo da parte sua (sinodo Libanese, P. III, C. vi, N. 9) o col mezzo di una lettera (bolla di Gregorio XIII, al 18 di settembre 1579, riferita in fine di questo libro N. 16), dando conto dello stato del suo patriarcato, e del modo col quale lo regge giusta il giuramento da lui emesso ail' occasione délia sua ordinazione, e délia sua confermazione in patriarca ricevendo il pallio dell' autorità.
E nella elezione, e consacrazione dei vescovi deve osservare minutamente le prescrizioni del nostro sinodo Libanese (P. III, C. iv, N. 15, 16, 17, 18, 35) affinché l'elezione e la consacrazione cadano sopra persone insigni pella scienza e pella buona condotta, e tutte le lodevoli qualità, avendo in ciô la mira diretta all'utilità délia casa di Dio Ottimo Massimo, ed alla maggiore di lui gloria, e non aile inclinazioni umane, ed al desiderio di coloro che ambiscono la consacrazione pel solo spirito di gloria ed onore; e siccome i sacerdoti che si conducono bene meritano l'onore reduplicato, specialmente coloro che si afîaticano colle parole e con l'insegnamento, come dice l'Apostolo divino, perciô volga i suoi sguardi specialmente verso coloro che oltre ail' essere ornati délie scienze e délie solide virtù, abbiano sopportato fatiche penose a bene délie anime, délia nazione, e délia sede patriarcale, e si sono eruditi, ed istruiti nel maneggio degli afîari, e sono divenuti capaci a servire come si deve la Chiesa di Dio, onde non venga
ayanzato a questo sublime grado e nobile ministero chi fosse privato di queste lodevoli qualità, ed invece del giovamento ricercato apporti dei gravi danni a se, ed alla Chiesa, corne ha insegnato l'esperienza. Ed è cosa nota, che non è lecito di dare o di prendere cosa alcuna, nella elezione, e nella consacrazione dei vescovi, se non quello che l'uso permette ai vescovi ed arcivescovi di presentare alla sede patriarcale, in forma di soccorso, e riverenza, allorché si redigono dal notaro le testimoniali délia loro consacrazione, senza le quali non possono prendere possesso délie loro sedi, e questo non ecceda la quarta parte délia rendita annuale del vescovo, e si divida fra la chiesa délia sede patriarcale, ed i chierici ofïiciali délia cancelleria patriarcale; le entrate perô délia chiesa vedova del suo vescovo che ha conservato l'economo dopo la morte del vescovo fino alla istallazione del nuovo vescovo, ne tocca la meta alla chiesa patriarcale, e l'altra meta si divide in due porzioni délie quali una tocca al vescovo nuovo, e l'altra resta in bene délia sua chiesa giusta la prescrizione del nostro sinodo Libanese intorno a ciô tutto nei numeri quassù assegnati, in quanto poi aile altre cose appartenenti alla chiesa del vescovo prima délia sua morte si faccia anche a norma di quanto prescrive il nostro sinodo Libanese (P. III, C. iv, N. 27).
E l'elezione di Monsig. Patriarca sia interamente a norma del sinodo nostro Libanese (P. III, C. vi) senza tralasciare cosa alcuna.
Ed ogni tre anni raduni Monsig. Patriarca un Sinodo provinciale nel tempo a ciô opportuno chiamandovi i suoi metropolitani, e vescovi, e gli altri ecclesiastici che hanno il diritto a trovarvisi secondo prescrive il nostro sinodo Libanese (P. III, C. iv), e secondo l'ordine di fare il sinodo che porremo in fine di questo libro; nelle cause che si promuovono contro un vescovo, siano accuse di delitti gravi o leggeri, si osservi quel clic prescrive il nostro sinodo Libanese (P. III, C. iv, N. 33).
Ed afïinché l'Ill.mo e Rev.mo Monsig. Patriarca potesse compire quel che si attacca all'uffizio patriarcale corne si deve, e colla débita alacrità < prudcnza, li occorre di scegliersi délie persone abili, dotate di scienza e pietà, preti siano o vescovi, ai quali commetta il trattamento degli affari spirituali e temporali, e quindi abbia sempre egli da se uno o due vescovi in qualità di vicarii generali che non abbiano diocesi, incombenzando uno di essi degli affari spirituali, e l'altro dei temporali, secondo che vient esposto nel nostro sinodo Libanese (P. III, C. vi, N. 6) e li venga dâto un sussidio sufficiente dalle entrate délia sede patriarcale; ne li «linutt.» Monsig. Patriarca, fino alla elezione del patriarca nuovo; irattino gli affari spirituali, e temporali nella sede patriarcale, e nella nazione, d'aécordo col clero stabilito nella sede patriarcale, giusta i dettami d< inoni,
meno le ordinazioni, consacrazioni, e le altre cose important i che » gono il consiglio del vescovi, c venendo questo a morue Itando MU uffizio tocca alla sede patriarcale il loro spoglio provenienU dàlT uffitio stesso.
In quanto poi al govcpno délia diocesi che apparticm- immediaUment« a Monsig. Patriarca, questo si faccia a nornja di quanto preecnvc >l nostro sinodo Libanese (P. III, C. iv) del modo i.. cd i metropolhani ad i m
devono governare le loro diocesi, ed a norma di quel che accenna (P. III, C. vi, N. 5) di quello a cui è tenuto Monsig. Patriarca verso la sua diocesi, particolare in appendice a questo, e se volesse consagrare un vescovo a cui commettere il governo di essa in qualità di vicario egli è libero di farlo.
Assegni anche l'ULmo e Rev.mo Monsig. Patriarca nella sua sede patriar cale dei preti dotti per ajutare i suoi due vicarii sopraccennati, nel sentirr le cause tanto spirituali che temporali, ed almeno un notaro per scrivere e tenere tutti i registri, e prender copia di tutto ciô che si deve, e faccia un archivio per conservare queste scritture, e gli altri libri necessarii corne abbiamo detto sopra intorno ai metropolitani ed ai vescovi. Nel sentire poi le cause ed in tutto quel che vi si attacca, osservi il tribunale patriarcale tutto quello che prescrive il nostro sinodo Libanese (P. III, C. v) del foro ecclesiastico.
E qui rammentiamo a tutti, quello che prescrive il nostro sinodo Libanese (P. III, C. vi, N. 10) e gli altri santi concilii, intorno alla proibizione délie congiure, e cospirazioni nella Chiesa di Dio contro il clero, e vescovo, gli arcivescovi, e l'ULmo e Rev.mo Monsig. Patriarca, e le pêne e i castighi prescritti contro simili mali afïinché se ne guardino, e stiano lontani da tutto quello che puô apportare sopra di essi Tira di Dio che dice : « Chi vi tocca, mi tocca nella pupilla del mio ochhio. » 1
Ed abbia cura l'ULmo e Rev.mo Monsig. Patriarca, ed i vescovi, délia congregazione dei Missionarii Libanesi, stabilita fino dall' anno 1840 dalla buon' anima il patriarca Giuseppe Habaisci nel collegio délia nostra nazione esistente nel villaggio di Aintura nel Chesrovan, afïinché cresca in tutte le sue cose, e ne risulti quanto prima lo sperato bene alla nazione bisognosa di operaii evangelici, e li stabilisca délie regole, e costituzioni adattate allô stato del nostro paese.
Quindi si è trattato in questa sessione intorno a quel che riguarda alla concessione délie indulgenze, e tutti quasi ad una voce hanno risposto che in quanto aile indulgenze plenarie, il concedere queste è di diritto esclusivo del Sommo Pontefice Romano, e che ne il patriarca délia nostra nazione, ne gli arcivescovi, ne i vescovi di essa, hanno diritto di famé uso senza l'autorizzazione spéciale délia S. Sede apostolica, corne vien fatto noto nella bolla del Sommo Pontefice Pio Sesto di f.m., emanata ai 28 settembre 1784, spedita agli arcivescovi e vescovi délia nostra nazione e che incomincia Maximum Nobis attulere; ma riguardo aile indulgenze parziali hanno risposto che corre l'uso nella nostra nazione ab antiquo che il patriarca, gli arcivescovi ed i vescovi di essa nazione ne concedano più di quanto in proposito fu stabilito nel S. concilio Lateranese quarto, ed hanno decretato supplicandum esse Sanctissimo afïinché li lasci in questo uso e consuetudine, afïinché tolta, non si raffreddi il calore délia divozione del popolo avvezzo a sentirne la concessione dalle loro bocche nelle loro messe nella forma che si disse poco anzi, per non dire cosa alcuna dello scandalo che proviene da questo.