‹ Insurrection de Naples en 1647 (volume 2)Chapitre 63 sur 82 · Tome I, p«ge · texte numérisé non relu

Tome I, p«ge

Philippus Del gratia, etc.

D. Roderius Ponce de Léon, dux ciiritatis Arcos» Marchio de Zara, cornes de Bailen, dominus domus villae de Marchena, et Garzia, et in prœsenti regno vicerexylocunilenens, et capitanus generalis, etc.

Essendoci stato supplicato per parte del fedelissimo popolo di questa fedeUssima ciltà di Napoli la esecuzione

delli priviiegi» 6 concessioni fatte dalJa felice memoria del rè Ferdinando Primo d' Âragona per insino al rè Federico, e dopo il spoglio di detto rè Federico, della mita de voli alla piazza del popolo, che su promessa la restituzione da Ferdinando il Cattolico, a pelizione deir eletto di quel tempo ÂlbericoTerracina, e questonell* anno 1506, e seitfpre per detto popolo si è preteso la restituzione di detta mita de Toti, e che per taie effetto se le dovresse dare ed esibire il proprio privilégie originale, ed in caso che non si trovasse, che da noi si procurasse averlo quanto prima da Spagna, efrattanto tutta la città e regno goda detto privilegio in perpétue con Y infrascritti altri capitoli, che ci sono stati presentati per parte del detto âdelissimo popolo, quali sono Y infrascritti, videlicet.

I. In primis questo fidelissimo popolo di Napoli vuole il proprio privilégie originale del rè Ferdinando d' Aragona per insino al rè Federico e dipoi il spoglio del rè Federico, della mita delli voti alla piazza del fedelissimo popolo, che su promessa la i^tituzione da Ferdinando il Cattolico a petizione deir eletto di quel tempo Alberico Terrazin^, e quesle nelV anno 1506, e sempre per detto popolo si è pretesa la restituzione di detta mita de voli, e se non si trovasse, vadino otto e dieci depuiali del popolo a trovarlo,

et dato caso, che non si trovasse, che sua eccellenza procuri a^erlo quaoto prima da Spagna. Frattanio tutta la città e tutto il regno goda il detto privilegio in perpetoo.

II. Item, che goda la città il perdono générale de crimine lœsaB majestatis, etiam in primo capite, quatenus si fosse iocorsa, e cosi d' ogn* altra cosa etiam in persoiina di sua escellenza (benchè il popolo intenda non essere in corso mentre sempre ha detto, Viya il rè di Spagna), dalli sette del présente mese di luglio per tutto il tempo che si darà esecuzione a questo privilégie» perche detto popolo prétende essere estata tantummodo mossione di gente, Ggliuoli, e bassi per leyamentOt ed oppressioni di gabelle; eche li carcerati, che hannojatto uscire dalle carœri, godano r istesso induite, non obstante qualsiyogliaaltroordine clie non godessero altro induite in loro favore.

m. Item, che V eletto del popolo ee facciaper sei mesi in S. Agostino dalli capi delP Ottine, corne concesse Carlo V, in yirtù di privilegio , tiene stampato, e non piacendo al popolo detto eletto ne possano lare un altro ; e di più si debbiano mutare li capitani di strada, consnltarie deputati ogni sei mesi, e che li facci il popolo in S. Agostino : in tutto conforme li capitoli ; avvertendo, che daqua avanti per detto eletto non si possa pretendere confirma

dalli capitani, ma dall' Ottiae, e che sopra di questo si os* serrino K capitoli stampati.

IV. Item 9 che l'eletto sopradetto abbia voti e voci egnalmentequante ne ha tutta la nobiltà, conforme le teneva avanti, che rè Frederico no lo privasse, e seoccorrerà moltiplicare le piazze de nobili , si accrescano altre tante Yoci al popolo.

V. Item , se per caso detto privilegio non si troyasse , che nessuna gabella stia in piede, ma se levino tutte, tanto per la citlà quanto per il regno ed anco délie cose spettanti a Moccia, seu al regio Portolano* ed imposizioni, seu alla piazza delli melloni, e ad ogni altra cosa spettanle alla città, e che questo abbia effetto.

VI. Item, che lo donativo novamente imposto dal signor duca de Médina si leyi, perche nel privilegio di Carlo V non vi ë, e se in detto privilegio si fosse se obliga il popolo di darlo , purche non sia nella margine overo aggiunto ; e questo sMntenda per la città, e per tutto il r^o; e detto donativo duri per il tempo conforme la stipulazione delli baroni.

Vil. Item, che si levino le imposizioni delli sigilli del-^ la regia caméra délia summaria, délia gran corte délia

TÎcftria, del consiglio délie r^e audienze del r^no, e per la dttà ; e de te pren^tiTe se abbiano da firmare sotto 3 flopra delto privilegio di Carlo V di gloriosa mraioria. qaando si ritrovasse, da tutto il collatérale e ooasiglîo dî stato ; ed anco cbe si levi il jus delF anno e mezzo per ceatOt che si paga nelle sentenze del sacro consiglio DOTameule intro dette.

VUI. Item, che non si facci dimostrazione alconadi questo tumultOf successo dalli sette del mese di luglio insino air infrascritto giorno del présente priTilegio, e che sua eccellenza prometta fra teraiini di mesi tre Tare venire la ratifica e confirmazione di S. Maestà per dette prérogative, e che tutto il convenuto si debbia sculpire in marmo da ponersi nella piazza del Mercato, ed in tutti altri luoghi dove verra il popolo a sua elezione.

IX. Item, che in nessuno altro futaro tempo non si possa mai più ponere nessuna gabelle, ma avendo bisogno Sua Maestà, vuole il popolo sovvenirla con la vita, con h roba e quanto hanno.

X. Item, vogliono ancora il popolo, che dette privilegio si stipuli nel luogo, dove eleggerà detto fidelisâmo popolo, publicamente con Y eletti nobili, c con quello del

popolo firmatoda Sua Eccellenza, collatérale e consigliodi stato ; e che detta stipulazione si abbia da fare nella chiesa maggiore di Santa Maria del Carminé di questa fedelis* sima città di Napoli, e che venghi poi la ratifica de Sua Maestà fra dette tempo.

XI. Item, che il Graffiero lo faccia il popolo con la nobiltà accettando dette privilégie.

XII. Item, che li delinquenti e contumaci napolitani siano liberi ed indultate da qualsivoglia loro inquisizione e delitti ancorchè non tenessero remissione di parte ofiTese, ma dove sarà necessario, la debbiano procurare fra dieci anni di tempo, ancorcbè fossero fuorgiudicati di sententia in qualsiiroglia Iribunale, etiam régie giunte e visite. E lutte le giunte debbiano restare stinte, sia che U negozi si trattano nelli tribunali ordinari, e particularmente che restino assoluti, liberi ed indultati tutti V inquisiti d' interceti e contrabandi e che li carcerati per tal causa siano subito escarcerali, tanto napolitani quanto forastieri, levando anco tutte le delegazioni, restando in piede quelle fatte da Sua Maestà, servala la forma délia sua real lettera.

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