‹ Insurrection de Naples en 1647 (volume 2)Chapitre 64 sur 82 · XIII. Item, che le armi non si debbiano levare a dette · texte numérisé non relu

XIII. Item, che le armi non si debbiano levare a dette

popolo , insino a tanlo che non se sia date lo exequatur a

detti privilegi e capitoli, e che intfino che non seli coneen. 16

gfoara dette privikgio, non si levino dette armi, ringraziando siinilmente detto popolo Sua Eccellenza di tal privilegio, acoettando detto privilegîo.

XIV. Item, che se intendano levate tutte le gabelle, tanto délia regia corte, quanto délia fedelissima città , noa solo quelle imposte d* ordine de signori Yicerè e Nobiltà, sia anco del popolo, sia cbe siano manulenutt nella possessione, cbe al présente si ritrovano, obtenuta etiam per violenza, di non pagare gabella alcuna, cosi di corte corne délia città; ed anco tutti nuovi imposti ed imposizioni, cbe s' esiggono nella Dogana ; ma solamente restino in piede quelle cbe si pagavano nel tempo dell' imperatore Carlo Y, e qualsivoglia altra, etiam in soiutum data a particolari, ed occorrendo recorrere alli bisogni del Rè nostro signore, r abbia da un eludere il modo Y eletto del fedelissimo populo solamente capitani de Strada e consultori.

XV. Item, che le chia vi dove si conservano li privilegi délia città, una di quelle ne abbia da tenere l' eletto del popolo.

XVI. Item, in caso che non si ritrovasse lo privilegio originale, conforme di sôpra, Sua Eccellenza permetta, cbe il fedelissimo popolo faccia le minute del dette privilegîo, e

di altre grazie cbe desidera; che Sua Ecoellenza se li concédera per li meriti del delto fedellssimo popolo.

XVII. Item, che Y azioni fatte dal popolo contro chi ha consullalo dette imposizioni, ed indebite gabelle, e di chi V avea affiltate, estorquendo ed esigendo quelle con tania rigurosità in avère abruciato li mobili di quelli ; loro in pena e che detti tali non possano aver gianimai volo nelle cose publiche neir amministrazione di questa città, e che di qualsivogliacosa, o delitto per delta causa latte, non sene possa pigliare informazione corne di sopra.

XVIU. Item, chenessuno di detti che hanno patito di esserli abruciate le robe, cioè ofliciali régi, siano suspetti contro chi si fosse trovato abruciare dette robe, tanto per cause dTile corne criminali.

XIX . Item , cbe le cose comestibili si possano e debbiano vendere in tutti luoghi publie!, non ostante qualsivoglia proibizioni di portolano o altri ministri.

XX. Item, che tutte le oontrassise che si faranno alli subditi, etiam a faccia a faccia, non s* inlenda altro di pena, che di carlini sette e grana settCé

XXI. Item, che tutti li forzati di galera che hanno finito il tempo siano liberati subito.

XXU. Item, nel detto îadulto générale vada anco compresso Masanello d' Amalfi Napolitauo, e suoi compagni, li quali marciando verso la iorre del Greco con la sua compagnia, accompagnati da molti di Porticia S. Gio: a TeducciOf per incontrare alcune compagnie, cbe entravano nella città, ed avendone quelle incontrate, sî posero dentro la chiesa di S. M. di Costantinopoli in diresa, ed csso Tommaso Anello, e compagni, per aver le armi, cbe portavano detti soldati, fu necessario mettere fuoco alla porta délia delta Chiesa, e per detto eccesso în detto luogo successo si perdoni ad esso Tommaso Anello e compagni, stanteche si è fatto per servizio del publico, e per osserYfinza de* privilegi, mentre cb' essi non tenevano krmi.

XXIII. Item, cbe non osservandosi detti capitoli e privilegi, volen^o ^1 popolo pigliare le armi, non s'intenda rebellione (quatenus cène fosse), di nessuna maniera, ma giusta defensione délie ragioni del popolo. Conviene con prontezza con cbe sempre ave accudito al servizio di Sua Maestà catlolica fare la présente, con la quale assenlemo e condescendemo alli suddetti capitoli e dimande, justa loro série, continenziae tenore. lia, etc. , taliter, cbe cosï si osservino ed abbiano il loro debito efielto ed esecu •

APPENDICE. 2t5

zione. Datum NeapoH in regio palatio, die 1 3 mcnsis julii millesînio sexcentesimo quadragesimo septimo.

Diego Bernardo de Zufia Reg. Mattias de Casanate Reg. Antonius Caracciolus Reg. Hector Capyecius Latro Reg. Dom. Vicerex. Locumtenens, etc., capitaneus generalis mandavit mibi Donato Goppola. Il Principe di Satriano, Pompeo di Gennaro duca di Belforle, il principe di Cellammare, D. Garone Capece Galeota principe di Monteletae, Gio : Tommaso Blanco, il raarcbese di S. Sebastiano* Francesco Toraldo principe di Massa, Gio : Battista de Mari Marcbese di Assigliano, Carlo délia Gatta, il Marchese délia Torella, Luzio Caracciolo duca de S. Vilo, D. Giaseppe Mariconda, Achille Minutolo duca del Sasso, D. Luise Ponze de Leone.

Gapitoli, e Grazie aggiante per Sua Eccellenza, concesse a petizione di delto fedelissimo popol(]|4î NapoU.

I. Item, cbe nella Mastria del governo délia santissima Annunciata di Napoli, esercitata cosi dal Mastro, seu gobernatore nobile, corne da quelli délia piazza del fedelissimo popolo, possano entrare e concludere li maeslri, seu gobernatori di detto fedelissimo popolo di delta S. Casa, ancorche non intervenga lo maestro, seu gobernatore nobile, essendone, perè di numéro, cbe possono concludere.

24ft APPENDICE.

II. Item, cbe il regio proloroedico abbia da < dioo natiTo oapolitano tantom, con V îstesse prerogatÎTe, ed emolamentif che se li daTanoaDUcamente.

III. Item, che essendo reintegrato, cbe li Toti, sen Tod deir elettodel Teddimmo popolo sîano lanlî, quaoU qudli di tutte le piasze de* Nobili, per queslo a^endo ogni piazza di Nobili, oei tesoro di S. Gennaro, due cappellani baUati dal Somme Pontefice, se ne abbiano dal dette feddissimo popolo da eleggere otto altri, che in tutte siano diece, quanti ne Uanno detli deputati de* Nobilit e che abbiano daessere Pretri natÎYi Ni^litani tantum.

IV. Item, che li marinari pescatori, ed altri soggetti alla gran oorte deir Almirante, non abbiano da essere riconsciuti per qualsivoglia causa d' altro tribunale, ecœUo che da detta gran corte deir Almirante assolutamente ; e con semplice requisitoria restino alli tribunali reduae le Yie di pigliare informazione, conforme air antichi privilegi di detta gran corte deir Almirante.

V. Item« che sMntendano anco le^ati, e sospetti tanto il secretario délia Vicaria* quanto il jus di detta secrelaria, conforme anco saranno levati tutti Y altri sigilli regi ; e délia secretaria si abbia da esercitare dalli magnifict mas-

tri daiti in capite délia. Vicaria, conforme T antico solito« eliam con li loro sigilli. Dat. Neapoli die 13 julii millesimo sexcenlesîmo quadragesimo septimo.

ElduquedeArcos.

Diego Bernardo Zufia Reg. Mattias de Gasanate Reg. Antonius Caracciolus Reg. Hector Gapyecius Latro Reg. Dominus Yicerex, Locumtenens, etc., capitaneus gêneralis mandavit mihi Donato Coppola. Il principe di Satriano« il marchese di S. Sebastiano, il principe di Gellammare, il marchese délia Torella, Gio : Tommaso Blanco» Gio : Battista Mari, Garlo délia Gatta, D. Giuseppe Mariconda, D. Gerone Gapece Galioto, D. Luise Ponze de Leone.

NUMERO Vin.

ToiDê I, page i7S.

Il fidelissimo popolo di questa fidelissima città di Napoli, avendo inteso, che chi tengono le cisterne deir oglio.

quello vendono a somma grossa di slara a monasieri, e persone facultose, ia grave pregîudizio e danao de cittadi* ni, e volendo rimediare a taie inconveniente ; ordinaino e comandamo a tutte le persone, cbe tengono cisterne d' oglio, ed altri che vendono a stara, che da oggî ayanti sotto pena di rebellione non debbano quello vendere, se non a bottegari, ed a quelli, che vendono a quarto per Napoli» e volendo comprare a stara, cbe vengano da noi. Di più ordinamo e comandamo sotto V istessa pena a tutti li capitani cosi deir Otline, come di fanteria, che debbiaoo prowedere Y artiglierie di facchetti di palle di moschetto, 0 di cartocci di latta pieni di dette palle, per essere il tiro a corto, dove non serve la palla. E di più si ordina e comandaa tutti li cittadini di qualsivoglia grado, stato e condizione si sia» cbe da oggi avanti, sonatta un* ora di notte, si debbiano trovare alla loro casa, ed occorrendo caso di urgente nécessita, come del Santissimo Sacramento, o di figlianze, debbiano farlo intendere al capitano délie miliziCvil quale li debba subito dargli soldati sufficienti che Taccompagnino dove sarà necessario. Di più che tutti li soldati délie compagnie de questo suddetto popolo debbano dar r ubbidienza alli loro capitani, cosi délie Otline, coihe militari, e gli altri loro superiori, sotto pena di quattro tratti di corda, o parendo altrimenli a detti capitani ed a loro

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superiori, li debbaiio mandare carcerali da noi per ordino di Sua Ëxcellenza, e del fidelissiino popolo. Die 12 mensis julii 1647. Tommaso Aniello d'Amalfi.

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