Essendoci stato di nuoTO supplicalo per parle del
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feddiflBimo popcdo di questa fedeliasima dttà di NapoKl* înfrascritti altri capitoUt e grazie, per delto fedelissimo popolo preseotatici quali sono li seqnenti ^^iddioet. In piimis,' cfae tutti gli ofBdali, ed altre persone, cbe li sono slafe inoeDdiate le loro case in questa città dalli 7 de luglio 1647 fino ad oggi, sîano disterrati dal présente regno di Nspdi . in perpetao, e cbe mai possano ottener grazia akona da S. M. cattolica (che Dio la guardi), e che fra termine di un mese, numerando dal di délia stipulazione di d^tti capitoli debbiano sfratare da questo présente regno, e elasBO dette termine, e ritroTandosi ciascfaeduno di essi nella città e regno, incorrano ipso Caclo nella pena di morte uaturale, e si possano impune ocddere ; e di più li loro descendent! di linia mascolina mai possano esercitare, ne esser creati officiali, e ministri régi di questa fedelissima città e regno, e questo in perpetuo ; ecoettandone pero la casa del Maggio : Batista Bujacarino, e suoi discendenti, stante che cou il capitan Stefano, suo figlio lian senîtoe servono con puntualità S. M., e' 1 fedelissimo popolo di polvere, non apportando esempioad altri, ed ecœttuandone anco tutti gV incendiati per causa di gioco : con dichiarazione, cbe non si comprendono nel présente capiiolo li padroni délie case, nelle quali abitavano gl' Incendiati, ma s' intenda solamente le persone predeite incendiate. Ci è
parao ooncedere, siccome oon qaesta conoedemo al fedelissimo popolot tutto lo contenuto in questo présente capitolo; perè elasso detlomese ci contentiamo, che si possano caodar dal regno dal dette fedelissimo popolo, a costadelli detti incendiati» e Titrovandosi la seconda \olta dopo ela&> go un allro mese, si possa eseguire la pena contenuta in questo présente capitolo. Perô questo non s'intenda nette persone militari.
2. Item cbe il présidente délia regia caméra délia summariaGiulio Genovino sia priyato del suo carico di présidente, e \ioecancelliero, e cosi anoo il gindice Giaseppe Santovincenzo sia privato di giudice di Vicaria, e Fra Luca Genovino sia similmente pjrivato del carico di capitan di caballi» e cbe li sopradetti Giylio, Giuseppe e Fra Luca siano disterrati dal présente regno; insieme con tutti i loro descendenti dilinea mascolina in infini tum, eccettuato le figlie femine, e discendenti di linea feminina; e ne essi, ne detti disœndenti dilinea mascolina, ut supra, non possano mai ripatriare, ne ottener grazia, ne anco da S. M. cattolica, e nel suddelto termine d* un mese debbiano sfrattare dal présente regno sotto Y istessa pena délia vila, perayerne machinato fiilsamente contro detto fedelissimo popolo di Napoli e regno, il cbe è notorio a detto fedelissimo popolo ;
e li parenti di linea mascoHna di detti Giulio, Giuseppe, e Fra Luca rino al quarto grado, coinpulando de jnre canenico» non possano esercitare ofBd régi di qoesta fedelissîma città e regno , cosi d* amministrazione di giuriadizîoDe, oome di cose pubbliche. Ci è parso concedere, sicoome cou qnesta concedemo quelle, che si damanda nel présente capitolo. Verum in qnanto alla pena di morte natarale, s\ intenda conforme nel précédente primo capitolo.
3. Item, cbe Alonzo de Angelis sia privalo di tutti i suoi otûdy cbe tiene e possiede dentro la regia Dogana di Napoli, e per tutto il présente r^no, e quelli vadano in bénéficie del fedelissimo popolo di Napoli, etiam se detti offici si ritrovassero in testa d' altri, e cbe detto Alonso sia disterrato dal présente regno nel sopradetto termine d' un mese, ne mai possa esser aggraziato etiam da S. M. , e cbe li figli mascoli, e loro discendenti di linea mascolina sino al quarto grade non possano aver offici régi, ne baronali, ne di citlà. Ci ë parso concedere, siccome con questa concedemo, conforme si dimanda.
4. Item, cbe, il duca di Maddaloni, e GKo : Angelo Barrile, duca di Caivano, e loro discendenti in infinitum di linea mascolina, eccettuandone le femine e discendenti
dalla linea feminina» siano disterrati dal présente regno in perpetnuiDy e che mai possano ottenere ^azia alcuna da S. M. cattolica, e che fra |terinine d' un mese debbiano sfrattare dal présente regno» e TitroTandosi ciascfaeduno di essi nel regno, si possano impune ocddere, e cosi sempre in perpetuum si debba osserrare con delti descendent! di detti ducadi Maddaloni, e Gaivano» qnando si ritrovasse ciascheduno d' essi in regno ; edanco D. Carlo Spinello, e D. Lncio Sanfelice, e suo frattello D. Andréa siano similmente disterrati dal présente regno di Napoli in perpetnnm, e che mai possano ottener grazia alcuna da S. M. cattolica, enell* istesso termine d' un mese debbiano sfrat* tare sotto Y istessa pena délia vita, e li discendenti delli detti Spinello, e Sanfelice délia linea mascolina mai possano esercitare, ne possano esser creati officiali e ministri Régi di questafedelissimacittà, e présente regno, equesto in perpetuo; e tutte le dette pêne che s' intendano anco contro li discendenti di Giuseppe Garaffa. Ci è parso conce • dere, siccome con quesla-concedemo, conforme si domanda ; perô in quanto alla pena di morte naturale, s* intenda conforme al primo capitolo.
5. Item, che tutî li rumorî, revoluzioni, commovimenti, anco che importassero sedizioni, e ribellioni (ben-
chè il fedelissimo popolo giustamenle prétende non eœer in corso* per a^er tratlato di sua difesa, ed osservanza di priTilegi, acclamando sempre : Viva il Re di Spagna) fatti, e successi sotto li 21 del présente mese d* agosto insino ad oggi, tanto avanti li régi palazzi con i spagnuoli ed altri, quantOGontro li régi caslelli, concannoni, minet Trinœre, Bastioni» ed allre batlerie, ed assalti contro delti r^ castelli, e palazzi, con aver anco sparato contro quelli, e tentato darli a terra, e per Y armi pigliate da dentrola r&gia Dogana di questa fedelissima cita, e nuoyi inoendi in detta dttà e regno, e ciô che fosse occorso in questa ciltà, e qualsivoglia altra parte del présente regno, e signanter per la morte del présidente délia regia caméra délia Summaria Tabvizio Gennamo, e di qualsivoglia altro officiale, tanto togati, quanto di cappa corta, cosi temporali, corne perpetui, régi e baronali, e di Giovanserio Sanfeliœ, e qualsiyoglia altro omicidio occorso in detto tempo, anco de' soldati spagnuoli, ed alemanni, deir armi pigliate dalla casa dell' illustre principe d' Ascoli, e per qualsivoglia altra causa, che ricercasse specifica menzione e declarazione, ed ogni altra cosa successa dalli 7 di luglio 1647 fino ad oggi ; che mai se n' abbia, ne debbia fare dimostrazione alcuna, ma se li dia il perdono, ed induite générale in amplissima forma, come se mai le cose suddette, ne alcona
di esse fossero sucoedate : e s* intendano similmente aggrazziati tutti gli artiglieri, ed ingegaieri, tanto cittadioi, corne forastieri, etiam stipendiari di S. M. cattolica, stante che banno servito il fedelissimo popolo; e trovandosi carcerati per tal causa, tanto per il tumulto successo dalli 7 di lugliOy quanto delli 21 del présente mese d' agosto sino ad oggi, debbiano similmente godere detto indulto, tanto li dttadini di questefedelissima ciltà, quanto del présenterez gno, di quaki?oglia stato, grado, e condizione siano dette persone, eccettuandone pero quelli» che machinarono di ammazzare Q magnifico Francesco Antonio Ârpaja, eletto di questo fedelissimo popolo, quali al présente si ritrovano carcerati. Ci è parso concedere, siccome con questa concedémo, conforme si demanda.
6. Item, che il regio palazzo di S. E. e tutti li posti, e galitte, dove entravano per prima le guardie spagnuole, da oggi ayanli, ed in perpetuum si debbiano custodire, e guardare per le compagnie di dette fedelissimo popolo per senrizio di S. M. caltolica, e suoi felicissimi successori, e dell* Eccellentissimi signori Vicerë del regno, a* quali deUo felicissimo popolo desidera servire con ogni fedeltà ed amore, conforme per il passato hanno assistito in dette guardie le fanterie spagnuole; e dette compagnie di detto
fedelissimo popolo si debbiano comandare da cajâtani eKgendi dalla piazza di detlo fedelissimo popolo, e qœsto s debba obseryare in perpetuum, con le prerrogatire istesse cbe dette compagnie spagnuole hanno sempregodoto. Noi non possendomo conoedere a questo popolo lo che si coatiene nel sopradetto capitolo, se ne scriverà a S. M. catiolica* facci tulte le grazie al detto fedelissimo popolo, che mérita la sua fedeltà.
7. Ilem, che tutti li nobili , tanto quelli, che godono nelli seggi di Napoli, quanto quelli, che godono nobillà nel regnOt non possano ayere, ne esercitare offici régi, ne di Foghe, ne militari, ne qualsivoglia altro pfficio pnbblioo, ne di citlàt ed amministrazione di essa, cosi di ûndico, o eletto» come di deputatione, o altro appartenente a detta fedelissima città di Napoli, e suo distretto, ma quelli si debbiano esercitare da cittadini natiyi, ed oriundi tantum dal delto fedelissimo popolo di Napoli, e non per cittadini per privilegio; e con essi cittadini, del fedelissimo popolo Tadino compressi quelli che godono nobillà nel regno, purche siano nativi, e oriundi napolitani, e siano aneo compresse le famigjie, che godono nelli seggi di capuano e nido, e le persone tantum, che stanno attualmente servendo Sua Maesta cattolica nel consigno collatérale, et di stato, e
la persona del présente secretario del regno consigliero Donato Coppola, e tutti gli altri, che al présente stanno seriraidoSua Maestà cattolica in esercizi militari. Con declarazione, che con qnesta ecceUuazione non s' induchi esempk) a rispetto d' altri, ne per li loro discendenti, escludendo il dnca dlMaddaloni, D. Carlo Spinello, Gio : Angelo Barrile, daca di Gaivano, e loro discendenti in infinitum, con li discradenti in infinitum del quondam D. Giuseppe Car. ra&i, ed anco FraVincenzo délia Marra, ed il quondam Pizo alias Fabrizio Carrafa ed altri, quali si trovarono ail' omicidio del quondam dottor CamUlo Soprano, essendo allora gobernatore délia casa santa deir Annunciata di questa fedelissima città di Napoli ; il quale Fra Vincenzo, che al présente Tive, s' intenda fra il medesimo termine del mese disterrato da questa fedelissima città e regno, sotto pena di morte naturale, nelli tempi e modi di sopra dedarati; e li discendenti del dette quondam Fabrizio non siano ammesâ ad offici, ed onori, come di sopra, e non s' intendano per5 compresi nel distierro. Ci è parso concedere, siccome con questa concedemo, conforme si demanda.
8. Item, che Francesco Albano, Camille, alias Mille di Francesco, ed altri affittatori, che tennero V affîtto délia
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gabella de fnitti« nano disterrati dal présente regno fit il lopradetlo termiiie di un mese, sotto V istessa peqa ddh TÎta, ne i loro disoendenti in perpetunm possano eeeralare offid régi, ne militari di qnesta fedeliesima dtti e regno» etiam merœnarî e non possino esser a^^raziati, elîam da Soa Maestà cattolicai e dette Franoesco Albano sia pimCo del sno officio di rationale di camara, nel qnale era itaio eletto ; e datante il termine di dette mese per détto âisHetro, detli gabdiloti de firatti debbiano depositare le mesatet cbe devono per causa di dette affitte, oon la rata da loro esatta sino alli 7 di luglio prossimo passâtes ed anoo tntti gli altri gabelloti, arrendatori, e goberoatori di qualsiroglia gabella, ed imposizione» che s* esigeva prima nd présente regnoy debbiano depositare tutte le qoantità per essi débite per tatto il tempo passalo sino al detto giorno 7 dî luglio 1647, per quelli diYidersi alli consignatori di arrendamenti, ed imposizioni per la rate di loro crediti, dadove penrerranno detti danari. Ci ë parso concedere sicoomi con qnesta concedemo, conforme si domanda; pero a fispetto délia peua della vite, s' osservi conforme ste disposte al primo capitolo.
9. Item, che il r^io castello di S. Elmo di queste fedelissima città di Napoli si debbia tenere e guardare da dtta-
dini nalhi napolitani di questo fedelissimo popolo, acciè detto regio castello si lenghi e guardi esattamente per serviiio di Saa Maeslà cattolica, e della fedelissima città di Napoli ; e questo in perpeluum, escludendone perô da delta guardia 11 Jannizzari, etiam di qualsiYOglia naziooe, ancorchè siano nati in Napoli. Noi non possendomo disporre, ne concedere quello, che domanda il fedelissimo popolo nel sopradettocapitolo, se ne scriberà a Sua Maestà caitolioa.
10. Item, che li capitani délie régie galère délia squadra di questa fedelissima città di Napoli siano, e debbiano essere cittadini nalivi napolitani del popolo, escludendone li Jannizzari, e persone d' altre nazioni, ancorchè fussero quelle nate in questa fedelissima città di Napoli ; e cosi anco s* intenda delP altri officiali della squadra di dette régie galère, cosi maggiori, como minori, debbiano similmente essere cittadini del popolo, e non Jannizzari, ne di altra nazione, corne di sopra. Ci è parso concedere, siccome con questa concedemo, conforme anderanno pero vacando.