‹ Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances ÉtrangèresChapitre 11 sur 96 · XVI1L · texte numérisé non relu

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La forza pubblica accorsa o spedita in traccia dei delinquenti dovrà arrestarsi al confine dei due Stati , e non potranno essi essere inseguiti nel Dominio dell’altro Governo , se non se da uno o due individui al più , non armati , c muniti d’un foglio d’ordine , il quale legittimi le loro pcrsone fmo al luogo più vicino per farne richiesta aile Magistrature civili c militari che ivi si trovano , le quali dovranno adoperarsi subito con ogni mezzo onde scoprire l’ individuo od individui inseguiti , e farli incontanente arrestare.

L’ individuo arrestato dovrà esscr ditenuto nelle carceri del Dominio , dove sarà seguito l’arresto , per lasciar luogo ai ministcriali concerti , che dovranno precederne la consegna.

La présente convenzione avrà il suo pieno ed iutiero elletto durante il corso di cinque anni da contarsi dal giorno in cui

seguirà il catnbio dclle ratiflbhe , e si terrà per riunovata di quinqucnnio in quinquennio, se una delle due Parti contraenti non dichiara sei mesi avanti che spiri il suddetto termine, cssere sua intenzione di rescinderla.

Sarà essa ratificata, e le ratifiche si cambierauno in Torino nel termine di un mese , da contarsi dal giorno in cui sarà sottoscritta , e più presto , se è possibile , e quindi sarà pubblicata in ambidue gli Stati colle formalità consuete.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii hanno iinnata la présente , e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Torino il 6 giugno 1858.

SOLARO DELLA MARGARITA

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