‹ Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances ÉtrangèresChapitre 25 sur 96 · VIT · texte numérisé non relu

VIT

Succedendo che il reo , il quale , giusta le precedenti disposizioni , debb'essere conscgnato , abbia prcso servizio militare nello Stato dove si è rifuggito, egli è qui convenuto che il Govemo richiedente sborserà a quello richiesto lire cento picmontesi, rispondenti a scudi romani diciotto circa, a titolo di compense delle spese di arruolainento od ingaggio di vestiinenta o simili.

Ove uno dei due Governi richiedesse la consegna di qualcbe individuo , che avesse commesso un dclitto fuori dei loro territorii , pel quale vi fusse luogo a procederc nello Stato riehiedenle, si riscrvano le Alte Parti contraenli di accordarne o no la consegna , avuto riguardo ai concoi’dati vigenti con altri I)o-

minii , ed aile qualité e circostanze dei delitto.

Chicdcndosi la consegna di taluno, che avesse anteriormcnte delinquito nello Stato richiesto , sarà in facoltà dei mcdcsimo il largli scontare la meritata pena prima di adcrire alla domanda. oppure di rimettere . in un col reo, gli atti dei processo , affinchè possano questi servir di norma ai Tribunali dello Stato richiedente , per fargli subire un proporzionato aumcnto di pena. La stessa cosa si osservcrà, quanto al reo di delitti cominessi posteriormente nello Stato richiesto , se sono egualmente , o piü gravi di «jiiello prima commesso nello Stato richiedente , ed in caso contrario se ne accordera la consegna.

Se prima~]della consegna si fosse compilato proccsso, o si fossero fatti altri atti, per accertare il corpo del delitto, dalle Autorità dello Stalo, in cui sarà seguito l’arresto, saranno rimessi al Dominio richiedente , dal quale non si esigcrà che la sola mercede délia scrittura: ed, in un coi processi ed atli, dovranno rimettersi le armi , il danaro , ed -ogni altra cosa che vi abbia relazionc.

Le robe tanto furtive quanto non furtive , le quali nel corso del processo si riconosceranno appartenere a ter/.e persone , dovranno , dopo che se ne sarà fatto l'uso opjjortuno nel processo medesimo , restituirsi ai proprietarii senza si>esa . tuttavolta che, avendo fatto constare delle loro ragioni, per mezzo di legittime prove, avanti il Giudiec competente del luogo di loro abitazione , od avanti quello délia causa , abbiano su di ci6 rapportato favorevole decreto.

Il Govcrno, che giusta la présente convenzione si troverà nel caso di cssere richiesto délia consegna di qualche condannato od inquisito, non potrà fargli grazia o concedergü salvocondotto od impunità , eccettuato quel salvocondotto , che si accorda per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche criminali ; il qualc perô , non meno che quelli che fossero altrimenti accordati a simili rci , dovranno essere ritirati e di nessun valore , venendo i medesimi dall’altro Governo giustamente domandati.

Quando ia conscgna nou avrà luogo, per esscrc il reo in uno dci casi indicati dall'articolo IV, non potrà concederscgli grazia, ne impunità , se non se d’intelligema e coll'adesione dell’altro Governo.

Per la formazione del proccsso, occorrendo ad uno Slato la deposizione di testimonii dimoranti nell’altro , si dovrà quclla richiedere . medianfe le consuete lettere réquisitoire.

Qualora poi si trattasse di un fatto atroce , e gravemente conttirbantc la pubblica tranquillité, conunesso in uno dei duc Stati in complicité tra sudditi di uno e sudditi dell’altro Sovrano , si consegneranno i rei al Giudice del luogo del dclitto , all'effetto dci confronti e degli esami necessari alla compila prova del medesimo , previi gli opportuni concerti da prendersi fra i rispettiVi Giudici processanti , e si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato richiesto.

I ricettatori dolosi di rei di delitti , compresi nella présente convenzione saranno trattati giusta le leggi del luogo, in cui scientemente si sarà dato asilo , aiuto o favore ad essi delinquenti.

I Giudici cd i Tribunali delTuno o dcH'altro terrilorio. nella cui giurisdizionc si trovassero colpevoli di delitti, a cui si estende

2W pf

la présente convenzione , dovranno dare viccndevolmcnte immediata esecuzionc aile rispettive rcquisitorie, per gli esami dei tcstimonii e per le altre verificazioni ed indagini , che il buon servizio délia punitiva giustizia potesse richiedere, e provvederanno eziandio alla pronia compilazione dei relativi processi.

Le spese dcl mantcnimento de’ rei , dal punto dei loro arresto , sino a quelle délia loro consegna , saranno a carico dei Governo richiedente , e si regoleranno sulla stessa base stabilita per gli altri ditenuti nello Stato richiesto , salvo quelle maggiori spese ehc la qualità e le circostanze delle persone, od altri rnotivi esigessero, le quali spese , non meno che le occorsc per le copie dei processi , saranno rimborsate di sei in sei mesi , a norma delle tabelle che vcrranno sul particolare esibite, e si compenseranno fra i due Governi.

La présente convenzione avrà forza per cinque anni , e si terra per rinnovata , di quinquennio in quinquennio , sino a dichiarazione in contrario d’uno dei due Governi, la quale dovrà precedere sei mesi almeno l’cpoca délia scadenza dei quinquennio.

Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma , nel termine di due mesi, partendo dal giorno che la convenzione sarà stata sottoscritta dal Plenipotenziario Pontificio, o più presto se sarà possibile, e verrà questa posta in piena osservanza anche pei

delitti anteriori alla medesima, venti giomi dopo la pubblicazione, che sa ià latta senza ritardo.

In fcde di che, i soprannominati , debitamente autorizzati corne sopra , harmo tirmata la présente, e vi hanno apposto il sigillo dclle loro armi.

Roma , 17 marzo 1842. Torino , 10 marzo 1842.

Page 1