XIII
I ricettatori dolosi di rei di delitti compresi nella présenté convenzione , saranno trattati giusta le leggi del luogo in cui scientemente avranno dato loro asilo , aiuto o favore.
Essendo dovcre de’ pubblici funzionari locali , soprattutto verso la frontiera, di tener d’occhio alla condotta delle personc estcrc , oziose e vagabonde , si uniforroeranno soUecitainente , qualora si presenti qualche caso preveduio dalla présente convenzione , aile disposizioni délia medesima.
Per miglior ordinc dclla polizia dei due Stati quando occorra all'uno o<l all’altro dei duc Governi di far accompagnare al confine gli espulsi dal suo territorio per qualunque sia titolo o ragione, i pubblici funzionari di un Dominio procureranno di avvertirne quelli delPaltro , almeno due giorni prima , all’oggctto chc possano prendersi su di Ioro quei prontl e sicuri provvedimenti di cautela c vigilanza elle si crederanno opportuni.
Similmentc i Giudici ed i Tribunal! delfuno c delPaltro terri torio, nella cui giurisdizione si trovasscro colpevoli di delitti, ai quali si estendc la présente convcnzione, dovranno praticare tutta la diligenza possibile ed agire di piena intelligenza fra Ioro per farli arrestare, c dore vicendevolmente irnmediata eseeuzionc aile rispettive requisitorie per gli esami dei tcstimonii e per altre verificazioni ed indagini , clie il buon servizio délia punitiva giustizia potesse richiedere , e prowcderanno eziandio •alla pronta compilazione dei relativi processi.