II. DE RUMIGXÏ
1 838 , 6 juin.
Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. l’Empereur d’Autriche pour l’ extradition réciproque des malfaiteurs.
Carlo Alberto per grazia di Dio Re di Sardegna , di Cipro e di Gerusalemme , Duca di Savoia, di Genova , ecc. Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.
A tutti coloro che le presenti vedranno, sainte: Il Conte Clemente Solaro délia Margherita , Nostro Primo Segretario di Stato per gli aiTari esteri, avendo in dipendenza di speciali Nostri poteri, cd unitamente al Conte Lazzaro Fcrdinando Brunetti, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà F Imperatore d’Austria , anche munito di speciali pieni poteri , eonchiuso e firmato il G di giugno prossimo passato la convcnzione per l’arresto e rcciproca consegna de* rei c malviventi del tenore seguente :
Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà F Imperatore d’Aiistria , persuasi del pari che ricusare asilo ne’ loro Stati ai rei egli è poire un freno salutare ai delitti, e togliere, insieme colla speranza dell’ impunilà , un incentivo a commetterli ; e convinti altresi che il far aiTestare c consegnare i ref medesimi a quei Tribunali , alla cui giurisdizione sono essi naturalmcnte soggetti , è provvcdere utilmcnte alla sicurezza pubhlica , coadiuvare la retta amministrazionc délia giuslizia , e cooperare al mantenimento dell’ordine socio It e civile, sono venuti di comunc
accordo nella determinazione di regolare per mezzo di appositc stipulazioni l’esercizio di questo rcciproco uflizio, ed lianno perciô rispettivamente îminito delle loro plenipotenze ,
Sua Maestà il Rc di Sardegna , il signor Conte Clemenlc Solaro délia Margarita, Cavalière Cran Croce decorato del Gran Cordonc dell' Ordine Realc e Militare de’ Santi Maurizio e Lazzaro , Gran Croce del Real Ordine Americano d’Isabella la Cattolica , Cavalière dolF Ordine Pontificio di Cristo , suo Primo Segretario di Stato per gli affari este'ri , e
Sua Maestà P Imperatore d’Àustria , il signor Conte Lazzaro Fcrdinando Brunetti , Cavalière di prima classe dell’ Impériale Ordine Austriaco délia Corona di Ferro, Comniendatore delPOrdinc Rcale di S. Stefano d“ Ungheria , Gran Croce dell’ Ordine Reale di Carlo III di Spagna , e dell’ Ordine del Danebrog di Danimarca , suo Ciambellano e Consigliere intimo attuale , ed Iuviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re di Sardegna ;
I quali dopo aver cambiato le loro plenipotenze, da loro trovate in débita forma , lianno convenuto nei seguenti articoli :
Chiunque negli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna sia imputato o siasi reso colpcvole di un' azione delittuosa punita dalle leggi in essi vigenti con una pena non minore di due anni di catena , od altra afllittiva per egual tempo , e superiore a quclla del carcere; e chiunque negli Stati di Sua Maestà F Imperatore d’Austria sia imputato o siasi reso colpevole di un'azione qualüicata corne delitto dal Codice penale Austriaco, sarà arrestato e consegnato ai Tribunali di quello dei duc suddetti Stati , sul territorio del qualc il delitto sarà stato commesso.
Si procederà ail’ arreslo dei colpevoli e dcgli imputati non solo in conseguenza délia domanda del Tribunale di quello dei duc Stati, sul cui territorio il delitto sarà stato commesso, nia anche ex offlcio. La consegua poi di essi formera senipre l'oggctto di una domanda dirctta ed unicialc fia i due Governi, e dovrà cfïettuarsi al confine dei due Stati.
Una tal domanda si farâ colla irasmissionc délia sentenza per scmplice nolizia rispetto ai condannati, e coll’accennare soltanto il delitto risjietto ai scmplici imputati.
In niun caso , nè per venin motivo le Aile Parti contràenti saranno obbligate ad accordare la consegua dei proprii sudditi.
Se dunque un suddito di una di esse, dopo di aver commesso negli Stati delTaltra un delitto , fosse ritornato in patria , non dovrà essere consegnato , ma si procedcrà contro di lui ex officio dai Tribunali dello Stato al qualc appartiene , e gli sarà inflitta,se v’ha luogo, la pcna stabilita dalle leggi ivi vigenti, e perciô le Autorité deU’altro Stato dovranno comunicare ai detti Tribunali le informazioni ed atti relativi ai dclitti , sia in originale coll’ obbligo délia reslituzione , sia in copia autentica , non meno che ci6 che costituisce il corpo del delitto , ed in generale ogni documento atto a procurare convinzionc. La sentenza dovrà essere comunicata dall’ uno ail’ altro Governo per semplicc notizia.
Succedendo che il reo, il «piale , giusta le precedenti dispo-
sizioni debbc essere consegnato , abbia prcso servizio militare nello Stato dove si è rifuggito , cgli è qui convenuto che il Goverao richiedentc sborserà a quello richiesto lire cento piemontesi , o fiorini quaranta , moneta austriaca , di convenzione , a titolo di compenso delle spese di arruolamento od ingaggio, di veatimcnta « simili.
Ove nno . dei due Governi richiedesse la consegna di qualche individuo, che avesse commesso un delitto fuori dei loro territorii, pel quale vi avesse luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano le Altc Parti contraenti di accordante o no la consegna, avuto riguardo ai concordati vigenti con ait ri Dominii , ed aile qualità e circostanze dei delitto.
Chiedendosi la consegna di taluno, che avesse anteriormente delinquito nello Stato richiesto, sarà in facoltà dei medesimo il fargli scontare la meritata pena, prima di aderire alla dimanda, oppure di consegnare in un col reo gli atti dei proccsso, affinchè possano questi servir di norma ai Tribunali dello Stato richiedente per fargli subire un proporzionato aumento di pena. La stessa cosa si osserverà rispetto al reo di delitti conunessi posteriormente nello Stato richiesto, se sono egualmente o più gravi di quello prima commesso nello Stato richiedente, ed in caso contrario , se ne accorderà la consegna.
vu.
Se prima délia consegna fosse stato dai pubblki funzionai i
dello Stato in cui sarà scguito l’arresto, coiupilalo processo, o fossero stali fatti altri atti per accertare il corpo del delitto , saranno consegnati al Doininio richiedente , dal quale non si esigerà che la sola merccde délia scrittura , ed in un coi processi ed atti dovranno consegnarsi le armi , il danaro cd ogui altra eosa che vi ahbia relazionc.
vin.
Le robe tanto furtive, quanto non furtive, le quali nel corso del processo si riconosccrà appartenere a terze personc , dovranno, dopo che se ne sarà fatto l'uso opportuno nel processo medesimo, restituirsi ai proprietari senza spesa, tuttavolta che, avendo fatto constare delle loro ragioni per mezzo di legittime prove avanti il Giudice competente del luogo di loro abitazione , od avanti quello délia causa, abbiano su di ciô riportato favorevole decreto.
Delle robe proprie «dei malfattori , e che presso di essi si troveranno , si disporrà secondo le leggi dello Stato , dove seguirà l'esecuzione délia condanna.
Rispetto airarresto dei malfattori , le competenti Autorità giudiziarie, cd anche gli Ufïiziali di ]>olizia dei due Stati potranno intendersi fra loro, e farlo cseguire coll’obbligo di rendeme subito avvertito il Govemo , da cui dipendono , aflinchè si possa procederc o chicdere od accordare, se vi ha luogo, la consegna deir arrestato.
Il Govemo, che giusta la présente convenzione si troverà nel
easo di esserc richiesto délia consegna di qualche condannato od inquisito, non potrà fargli grazia, nè concedergli salvo-condotto od impunité, ccccttuato quel salvo-condotto che si accorda per la prova di altri delitti , sccondo le regole e praüche criminali , il quale perô non meno che quelli che fossero altrimenti accordati ai suddetti rei , dovranno essere ritirati , o riguardati corne di nessun valore , venendo i medesimi rei dall’altro Governo giustamente domandati.
Per la formazione del processo , occorrendo ad uno Stato la deposizione di testimonii dimoranti nell’ altro , si dovrà quella richiedere mediante le consuete lettere requisitorie.
xn.
Qualora poi si trottasse d'un fatto atroce o di natura taie da turbame la pubblica tranquillité , e del quale fossero complici sudditi di uno e sudditi dell’altro Sovrano, si consegneranno i rei tutti al Giudice del luogo del delitto , onde possano farsi i confronti e gli esami necessari alla compita prova del medesimo, previi gli opportuni concerti da prendersi fia i rispettivi Giudici processanti, e quindi i rei appartenenti allô Stato richiesto saranno ad esso restituiti per essere giudicati da’ suoi Tribunali.