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casi riservati senza che ne abbiàno autorità di assolvere; altrimenti incorrono la scomunica, la cui assoluzione è riservata al loro vescovo a guisa del sacerdote che sente le confessioni senza approvazione.
Décerne poi questo nostro sinodo, e comanda ai vescovi di non infliggere le censure e specialmente la scomunica comunque capita, allontanandosi dalla deposizione solenne dei sacerdoti, e chierici maggiori, perché ciô appartiene all'autorità dell' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca corne décerne il nostro sinodo Libanese (P. II, C. vi, N. 5), e di non moltiplicare i casi riservati, ma di osservare su di ciô le prescrizioni del sinodo Libanese, e di contentarsi dei casi riservati in esso, ed in questo nostro sinodo, eccetto il caso di bisogno e somma nécessita, a seconda del giudizio di ciascuno di loro, e ciô affinchè non venisse perciô avvilita, o disprezzata l'autorità ecclesiastica.
E di non autorizzare alcun sacerdote ad amministrare il sagramento délia penitenza prima che non li venisse data dall' esaminatore ordinario la testimonianza di essere capace ed adatto a ciô. Parimenti non autorizzino alcuno di essi a questo servizio prima che abbia compito i trenta anni dell' età sua, se deve confessare uomini, e di trentatre le donne; meno il caso in cui non vi fosse alcun sacerdote giunto ail' età richiesta nel luogo del bisogno.
Sia poi noto che i sacerdoti délie nostre nazioni nelle loro sedi possono sentire le confessioni di chiunque si présentasse ad essi di tutte le nazioni cattoliche, e nei luoghi dove non si trovassero ne sacerdoti ne chiese di queste nazioni cattoliche, sono autorizzati i parrochi locali délia nostra nazione a servirli in tutti i loro bisogni spirituali in qualité di parrochi legittimi fino a tanto che venisse da essi il loro parroco nazionale, ed il loro vescovo, e tutto ciô in forza di privilegio particolare da parte délia S. Sede apostolica.
I sacerdoti missionarii Latini anco hanno questo privilegio riguardo ai nostri nazionali nei luoghi dove non abbiamo ne chiese, ne sacerdoti, fino a tanto che non giunga ad essi un sacerdote, o vescovo délia nazione. Non possono perô per questo o altro pretesto obbligarli, o persuaderli di seguire il rito latino, o contarli per seguaci di esso per quanto tempo restasse assente da loro il loro parroco, o vescovo, altrimenti cadrebbero subito ipso facto nella perdita délia voce attiva, e passiva, e nella irregolarità che li rende incapaci a ricevere qualunque grado, od ofïicio fosse dei loro ordini e congregazioni particolari con altre pêne che vengono loro inflitte, di qualunque ordine e congregazione fossero, a norma del decreto délia S. C. di Propaganda Fide emanato ai 4 agosto 1751, consentaneamente alla enciclica di Benedetto XIV, scritta ai 24 décembre l'anno 1743, che incomincia Demandatum Cœlitus, di cui inculchiamo l'osservanza, corne anche l'osservanza dell'altro decreto emanato dalla S. C. di Propaganda Fide ai 20 di novembre 1836, riguardo al passaggio da un rito orientale all'altro, e che col succennato altro decreto riferiremo nel fine di questo libro N. 2 e 3.
Quarto, riguardo al sacramento délia estrema unzione abbiamo inteso che alcuni di coloro che sono obbligati a riceverlo ne hanno ribrezzo nella
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semplice apprensione loro, o dei loro addetti, che la loro morte sia vicina e imminente mentre l'orazione délia fede salva l'ammalato, ed il Signore lo solleva permettendo la sainte se li piace. E quindi comandiamo ai parrpchi di usare le possibili esortazioni a simili persone affinché non si arretrassero dal ricevere questo sagramento senza aver riguardo aile vane loro apprensioni, ed a quelle di chi loro aderisce; dandolo loro con quelle condizioni che prescrive il nostro sinodo Libanese (P. II, C. vin).
Abbiano poi una cura paterna dei malati, e non omettano di visitarli nei tempi assegnati, e non li abbandonino nel pericolo délia loro morte affinché non lascino questa vita senza essere armati coi santi sagramenti, né permettano che vengano curati nel corpo prima che si curino nell' anima spiritualmente corne ha ordinato questo nostro sinodo più sopra, e chi di essi trascurasse questi suoi doveri lo corregga il vescovo a suo piacimento, e se gli ammaïati f ossero dei poveri che abbisognano dei soccorso procurino di soccorrerli con che riparare ai loro bisogni.
E stiano attenti ad osservare quel che comanda il nostro sinodo Libanese (P. II, C. x) su questo intorno ail' uffizio funèbre, e sepoltura dei morti, ciascuno secondo il suo ordine e grado, e sul distribuire le elemosine délie messe per loro suffragio, e non seppelliscano il morto specialmente se la sua morte fu improvvisa prima che passino ventiquattro ore dalla sua morte, o almeno dodici, e chi contraviene a cio venga gastigato dal suo vescovo. E siccome contrariamente alla proibizione dei nostro sinodo Libanese in proposito continua ad essere in uso di seppellire i morti in mezzo aile grida, ed al fracasso, al pianto, ed ai piagnistei, e aile dimostrazioni di dolore e di crepacuore in maniera indicibile, e si osserva il lutto a guisa degli infedeli, il che è cosa che disdice anche alla pietà specialmente in questi tempi nei quali simili cose fanno disonore a chi le usa, ed arreca beffe e risa da chi le sente, particolarmente i forastieri, perciô procurino i vescovi di sradicare dalle loro diocesi questa odiata costumanza coll'ajuto dell' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca, anche coll'usare le censure contre
Monsig. Patriarca poi Ill.mo e Rev.mo, i Rev.mi Arcivescovi e Vescovi, Parrochi, ed i Monaci, non omettano di celebrare una messa solenne nelle loro chiese in sufîragio dell' anima dell' ultimo patriarca defonto ogni anno nel giorno délia commemorazione délia sua morte; parimenti si celebri ogni anno una messa solenne in ognuna délie chiese délie diocesi dai parroci, e dai monaci di esse chiese in suffragio dell' anima dell' ultimo arcivescovo, o vescovo diocesano defonto, nell' anniversario délia sua morte perché abbiamo inteso esser ciô negletto contrariamente aile prescrizioni dei sinodo Libanese (P. II, C. x, N. 13).
Ogni parroco poi registri nel libro délia sua chiesa il nome dei morti indicando il giorno, il mese, e l'anno in caratteri arabici, e non in . ifrr arabiche. Chi poi trascurasse cio lo emendi il suo vescovo obbligandovelo.
Quinto, riguardo al sacramento dei matrimonio devono coloroche inlcndono contrarre matrimonio prepararsi a farlo con purità eonvenient. .n veri cristiani, e non corne le genti lontane dallo spirito di nostra sauta religione. Devono poi i parrochi, o chi fa le loro veci, tenu I» pi< conciles. — XI 6. — 39 —
quali e di almeno due testimonii non è valido il matrimonio, esortarli a ciô insegnando loro corne debbono comportarsi in questo affare, e non ne benedicano le nozze prima che compiscano l'età richiesta, e prima che non si assicurino délia loro volontà libéra da ogni violenza, e forza coercente, e senza che sappiano le regole di fede, e le cose necessarie alla salute.
E se vengono premessi li sponsali al matrimoniale contratto, non si facciano senza permesso del parroco, o di chi fa le sue veci, secondo l'uso corrente nella nostra nazione ab antiquo, e secondo che detta il nostro sinodo Libanese, di modo che se tali sponsali non siano fatti per mezzo dei suddetti parrochi, non siano tenuti in conto di tali nel tribunale ecclesiastico, e prescriviamo che vi siano due o un testimonio col parroco nel mentre fa gli sponsali onde vengano confermati nel tribunale ecclesiastico all'occasione di una lite.
E se si protraessero gli sponsali più di un' anno dacché fossero fatti, è in autorità del superiore ordinario di obbligare i due compromessi sposi a contrarre matrimonio, o a sciogliere gli sponsali, e ciô per rimediare ai danni che da un taie riguardo provengono ad ambedue, o ad urio dei promessi sposi, corne c'insegna l'esperienza, e questo in caso che non vi fosse motivo legittimo al ritardo succennato. Se poi si facessero gli sponsali stante un impedimento noto, o conosciuto più tardi, non siano validi se non in caso che vi sia passata condizione di domandarne la dispensa in tempo in cui si facessero gli sponsali, e prima che trapassi un anno non si sciolgano sponsali alcuni legali se non pei motivi indicati nel nostro sinodo Libanese (P. II, C. xi, N. 3) e nelle opère dei dottori moralisti, e canonisti.
Siamo anche venuti in cognizione che alcuni puberi, ed anzi che di molto hanno passato l'età délia pubertà, contraggono sponsali con délie fanciulle di sette anni, ed anche meno, per pretesto a frequentare peccaminosamente le loro madri, o parenti. Per porre adunque un argine contro simili scandali, non permettiamo ai parrochi, o loro vicarii di fare simili sponsali se non dopo preso il permesso dal loro vescovo al quale spetta di esaminare le circostanze deU'afïare prima di dare il permesso.
E spetta ai parrochi, o a chi fa le loro veci di non avanzarsi a benedire le nozze di alcuno prima di esaminare scrupolosamente intorno agli impedimenti possibili ad essere fra le due parti intendenti contrarre il matrimonio, affine di domandare la dispensa ail' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca o a chi ne ha l'autorità da esso Monsignore. Premettendo anche le triplici publicazioni nel tempo délia messa, secondo la regola, nella parrocchia di cui sono i due contraenti, e se uno fosse d'una parrocchia, e l'altro di un'altra si facciano ambedue con questa forma che è : sia noto a tutti i qui presenti che i tali délie tali famiglie intendono coll'ajuto di Dio contrarre matrimonio; laonde ammoniamo tutti, e singoli che se alcuno sapesse che sia fra di loro un impedimento qualunque di consanguinità, di affinità, o di cognazione spirituale, o qualsiasi altro impedimento che impedisca il matrimonio da contrarsi ce lo denunzii, e questo è l'avviso primo, se sarà il primo, il secondo se sarà il secondo, il terzo se sarà il terzo. Il parroco poi nella cui parrocchia non si benedicono le nozze deve dare avviso al parroco nella parrocchia del quale si benedicono di aver
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fatte E se
e denuiiciaziom, e di avère, o non aver trovato qualche impedimento il parroco, o chi fa le sue veci trascurasse di fare le dette triplici denunciazioni, o alcuna di esse tre, senza avère ottenuta la dispensa dal proprio vescovo, e benedicesse le nozze, mérita la sospensione, ed altri forti gastighi a piacimento del suo vescovo.
Chi poi contrasse matrimonio senza le benedizioni nuziali assegnate nel nostro rituale sia ciô con censenso del parroco, o senza, cada ipso facto nella scomunica maggiore, l'assoluzione délia quale è riservata al vescovo del luogo, e se il parroco, o chi fa le sue veci, procurasse ciô, cada ipso facto nella sospensione, l'assoluzione délia quale è riservata al suo vescovo.
E chi sapesse esistere un impedimento, e non ne facesse relazione al vescovo, o al parroco prima che venisse contratto il matrimonio cada ipso facto nella scomunica maggiore, e nella stessa scomunica cada pure chi con frode, od inganno inventa un impedimento falso o chi col consiglio od ajuto consente aciù fraudolentemente, e coll' intenzione d'ingannare.
Affînché poi non accada sbaglio in materia d'impedimenti deve il parroco, e chi fa le sue veci studiare quanto dicono in proposito il nostro sinodo Libanese (P. II, C. xi) ed i libri dei moralisti affine di saperlo bene. Badino poi i contraenti di [non] presentare, o esporre un impedimento invece di un altro, od un motivo di domandare la dispensa di un impedimento différente dal vero e reale motivo. Ne sia la dispensa data comunque, ma pei motivi indicati nel nostro sinodo Libanese, e nelle opère dei moralisti; i forastieri poi ad una diocesi od una parrocchia non permettiamo che ne vengano benedette le nozze senza che presentino una testimoniale del vescovo, o almeno del parroco, sottoscritto col suo pugno, e munita del suo sigillo, indicante il loro stato libero da ogni vincolo matrimoniale, o altro che loro impedirebbe di contrarre matrimonio, e coloro che facessero il contrario li corregga il loro vescovo.
Sappia poi chiunque dà del denaro, o altro a chicchesia a fine di contrarre matrimonio con une donna forzandone, e violentandone la volontà per mezzo di colui a cui offre, corne sopra cade nella scomunica maggiore esso, e chi lo ajuta in qualunque maniera, e che li viene proibito, ed impedito di prendere taie donna.
E' cosa nota poi che il matrimonio rato, e consumato fra i fedeli i -ristiani non si scioglie se non con la morte di una délie due parti, e quindi se viene mossa lite da una délie parti, o da amendue intorno alla nullité di loro matrimonio per qualche causa, si produca la causa nel tribunale ecclesiastico, e vi procéda la causa a norma délia bolla diBenedettoXIV, emanata ai 3 di novembre del 1741, e che incomincia Miseratione Dei, e la quale vedrassi riferita in iine di questo libro N. 4. Ogni vescovo poi assegni nella sua diocesi un difensore matrimoniale a norma di detta bolla.
E se alcuno di altra nazione cattolica volesse prendere in moglif una liglia délia nostra nazione, non permettiamo che le venga data senza « h. abbia in mano una testimonianza, firmata, e sigillata dal suo patriarca, o vescovo, indicante esser lui attaccato alla S. Fed<- et tto lica, I BOA U pUC obbligare la donna a seguire il rito del marito se è différente dâj è lasciato in sua libertà nel tempo délia benedizione délie nozze di
quel rito in cui vuole rimanere, sia che fosse il suo rito nativo, o quelle di suo marito, a norma del decreto délia S. C. di Propaganda Fide emanato ai 19 di maggio del 1759, che riferiremo nella fine di questo libre- N. 5. Il marito perô non puô seguire il rito di sua moglie senza il permesso dei due loro superiori ordinarii, se ambedue sono di uno stesso rito in quanto alla consacrazione in azimo, od in fermentato; e se ambedue sono di différente rito, cioè il marito di un rito che consacra in azimo, e la moglie di un altro che consacra in fermentato, o il marito di un rito che consacra in fermentato, e la moglie di un rito che consacra in azimo, allora si richiede il permesso délia Santa Sede apostolica ancorché la moglie fosse latina stando perô in queste parti orientali, per la ragione che il permesso dato al marito greco di seguire se volesse il rito délia sua moglie latina nella bolla di Benedetto XIV, emanata 7 kalendas junii 1742, la quale principia Etsi pastoralis, riguarda i soli Greci dell' Italia.
Procurino poi i vescovi ed i parrochi di impedire quelle licenze, rumori, fracassi, e cantilene indecenti che accadono nella solennità délie nozze, cose che attirano Tira di Dio su chi le fa, e l'ignominia, e le beffe, da parte dei spettatori, e di impedire insomma tutto quello che in tal maniera produce scandali, e danni, e se occorresse castigarli per farli cessare da simili cose ributtanti, li gastighino i vescovi con quel che vedranno opportuno.
Le benedizioni nuziali poi si facciano nella chiesa, e di giorno, a seconda del nostro Rituale, eccetto il caso giusto di nécessita che allora col permesso del vescovo locale si possono fare in casa, ed in taie circostanza è permesso al parroco di sentire le confessioni dei contraenti in questa nécessita fuori délia chiesa, e del confessionale.
Si deve perô prendere il canone, o la tassa délie dispense dagli impedimenti secondo la prescrizione che porremo in fine di questo libro N. 8. E chiunque fosse autorizzato a dispensare dagli impedimenti scriva in un libro presso.di se il nome di coloro coi quali dispensa, coll'indicare gli impedimenti dei quali dispensa, con essi segnando il giorno, il mese, e l'anno; ed ogni tanto lo communichi al suo vescovo affinchè lo trasporti il notaro trascrivendolo nel libro délie dispense, che si conserva nell' archivio vescovile, ed il parroco scriva nel libro délia sua chiesa i nomi dei fidanzati, e dei maritati, e gli impedimenti dai quali hanno preso dispensa indicando il giorno, il mese, e l'anno in caratteri arabici, e non colle cifre arabiche, e chi negligesse questo lo gastighi il suo vescovo obbligandovelo.
Sesto, riguardo al S. Sacramento dell' eucaristia, ed al S. sacrifizio délia messa; è noto che ogni fedele giunto ail' età del senno è obbligato per precetto divino a prendere questo santissimo sacramento, ma per precetto ecclesiastico è obbligato a prenderlo almeno una volta l'anno nei giorni pasquali sotto pena di scomunica ferendse sententise contro i trasgressori se non hanno un impedimento provato che gli impedisca da ciô ; e ciô non si deve intendere intorno alla frequenza délia comunione, ma intorno al precetto délia comunione solo, perché la S. Chiesa desidera dai suoi figli che si accostino frequentemente specialmente nelle feste solenni a prendere questo SS.mo Sacramento colla preparazione del corpo per mezzo del
digiuno naturale da ogni cibo, e bevanda, e colla purità del cuore, e santità deir anima, e cm conoscesse di essere privo di queste, provi se stesso con il confessarsi smceramente dei suoi peccati al confessore. E perciô comandiamo ai parrochi, e chi fa le loro veci, e corne essi ai superiori dei monaci, ed aile superiore délie monache di esortare nel Signore, ed istruire i loro sudditi a presentarsi con frequenza a ricevere questo SS. mo Sacramento essendo digiuni e confessi sinceramente dei loro peccati confessione omnibus numeris absoluta presso il confessore affine di ottenere con ciô l'aumento délie grazie divine che concède questo divin sacramento a chi lo riceve degnamente.
Ed afïinché tutti i fedeli adempissero il precetto délia S. Chiesa col comunicarsi a Pasqua presso il loro parroco, se non vi fosse un legittimo impedimento che lo ritenesse dal comunicarli in persona, tenga il medesimo parroco scritti da se i nomi di tutti i suoi parrocchiani, e coloro di essi che non adempissero questo precetto nei giorni assegnati gli accusi al suo vescovo, e coloro che non sono délia sua parrocchia li mandi da loro curato, meno i forastieri e viaggianti, e coloro che non hanno uno stabile domicilio, ai quali dia egli la comunione pasquale se glie la dimandano, corne è di dovere; e comandiamo ai parrochi di non trascurare il buon uso di dare a coloro che fanno da loro la comunione pasquale una schedola o carta, da cui si conosca ciô, sotto la loro firma e sigillo, indicando il giorno, il mese, e l'anno, e dopo finiti i giorni pasquali le raccolgano da essi afïinché da esse conoscano chi abbia adempito questo precetto, e chi non l'abbia adempiuto; e se si trovasse alcuno che non adempisse il precetto pasquale nei giorni pasquali, lo ammonisca il suo parroco su ciô, e venendo a passare trenta giorni dopo i pasquali senza che avesse adempito questo precetto, ne faccia rapporto il parroco al vescovo, e se il parroco non ne facesse rapporto cada nella sospensione, l'assoluzione délia quale è riservata al suo vescovo. Gli avvisiamo pure di fare ogni anno prima di Pasqua un registro nel quale scrivessero lo stato délie anime délia loro parrocchia, esprimendo chiaramente i loro nomi, cognomi ed età di ciascun individuo di essa parrocchia, e di coloro che vi vivono da forastieri, e dopo i giorni pasquali consegnino questo registro colle schedole délia comunione al loro veaeovo a fine di conservarle nell' archivio délia sua chiesa.
Afïinché i fedeli, specialmente i prossimi alla morte abbiano oommodità di prendere questo SS.mo Sagramento ogni volta occorresse, e <li visitai!.» con quella dovuta devozione, comandiamo ai superiori dei ronventi, e collegii, corne anche i parrochi che lo possono, di conservare il SS.mo sagramento nelle loro chiese lontane dal pericolo dentro un vas.» di argento, stagno o rame indorato colloeato dentTO un 1><'M<> t ptaOM tabernacolo, ben chiuso con una chiave da conservait! presso il laœrdote délia chiesa con appesavi avanti una lainpada ardente giorno « nott
Ed il sacerdote deve d'estate ogni settimana, e d'irmrno Ogni dttt mane eonsumare le antiche specie e porvi nuOVO Sagramento m loogO lOfO, e dove non fosse conservato il Santissimo Sagramento, <i«vr il laoerdotfl nella sua messa consagrare délie particok ■ propomone dd aumer< fedeli che domandano la comunione affine <li non etserc bbbl ram*
nicarli dell' ostia del suo sacrifizio. L'esposizione poi del Santissimo pubblicamente nella chiesa, non si faccia se non col permesso del vescovo locale, e con quella decenza richiesta; il portarlo poi aile case degli ammalati si eseguisca interamente secondo quanto viene esposto nel nostro sinodo Libanese (P. 2, C. xn).
Il divino sacrificio poi délia messa siccome è il più santo se ne deve fare il servizio dai sacerdoti nella maniera più santa, e si devono avanzare a comunicarne con maggiore dignità, e riverenza, e quindi ne devono frequentare l'ofîerta colla dovuta purità, santità, compunzione, fervore, e perfetta attenzione senza che abbiano il cuore macchiato con colpa mortale; e se lo trovassero macchiato con ciô, provino se stessi con una sincera confessione presso il confessore prima che si avanzino a servire questo divin sagramento, e comunicarne, meno il caso in cui non si trovasse un confessore, e fosse necessario l'offrire allora il sagrifizio, perché in taie circostanza basta di contrirsi dei loro peccati purché abbiano una ferma risoluzione di confessarsene subito che possono farlo, altrimenti si prenclono la dannazione nelle loro anime.
Qualunque sacerdote poi, di qualunque qualità fosse, che compisse la sua messa in meno di mezz'ora, e che non resta nella chiesa dopo la messa almeno un quarto d'ora da spendersi in atti di ringraziamento, ed in meditazioni spirituali, lo gastighi il suo vescovo.
Ne permettiamo ai sacerdoti délia nostra nazione, secolari fossero o regolari, di usare nella messa altre Liturgie che quelle stampate in Roma, e le altre stampate nel convento di S. Antonio di Coshaja a norma di quelle, senza che ne abbiano permesso in iscritto dall' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca, il quale non lo dia loro se non dopo l'esame dei dottori consumati nella scienza dei riti, e délie dottrine teologiche, e non senza la condizione che se in tali liturgie vi fossero dei pezzi in arabo [sia] di riscontro il siriaco secondo che prescrive il nostro sinodo Libanese (P. 2, C. xin, N. 11). Devono poi i sacerdoti come è necessario essere esperti nella cognizione dei riti, e délie cerimonie ecclesiastiche, e perciô ha ordinato questo nostro sinodo che i vescovi non ordinino alcuno prima che si impratichisca bene in ciô e prima di esaminarlo intorno aile suddette cose.
Ed abbiamo inteso che alcuni sacerdoti non si danno alcun pensiero délia pulizia délie chiese nelle quali dicono la messa, ne degli altari su i quali la celebrano, come neppure degli arnesi che usano nella celebrazione, ne accomodandoli, ne mutandoli allorché divengono logori, o antiquati; perciô imponiamo loro severamente di avère tutta la cura necessaria intorno a ciô, come detta il nostro sinodo Libanese (P. Il, C. xm, N. 7; P. III, C. m, N. 2; P. IV, C. i, N. 1, 2 e 3) e chi di loro trascuri ciô lo gastighi il suo vescovo colla maggiore severità senza ammetterne scusa o pretesto.
Ed i parrochi dicano la messa nelle loro parrocchiali chiese nel tempo opportuno al popolo per sentire la messa avendo riguardo aile circostanze del tempo, e del luogo, anticipando, o ritardando la celebrazione a norma délie disposizioni da farsi dal vescovo del luogo in quanto ail' anticiparla, o ritardarla, onde il popolo non perda questo santo frutto specialmente se ha un solo sacerdote. Lo esortino poi con impegno a frequentare la sua
chiesa parrocchiale affine di assisterai alla messa, aile orazioni, ed uffizi divini, a sentirvi le prediche, e la dottrina cristiana nel tempo da essi assegnato almeno nei giorni délie domeniche, e délie feste. II nostro sinodo impone ciô a tutti ancorché alcuni pretendessero di cornpirlo colla stessa utilité in un'altra chiesa différente dalla loro parrocehia, fosse anco una chiesa dei missionarii latini ai quali incombe d'aver riguardo a ciô, a seconda del decreto emanato dalla S. C. di Propaganda Fide ai 25 di aprile l'anno 1767, che porremo in fine di questo libro N. 6 e 7, insieme coll' altro decreto emanato dalla medesima S. Congregatione ai 26 di aprile 1647, che impedisce i missionarii latini dalT amministrare i SS. Sagramenti ai nostri nazionali senza il permesso dei superiori délia medesima nostra nazione, e chi del popolo contravvenisse a ciô tocca al suo parroco di denunziarlo al suo vescovo affinché lo tratti corne mérita.
I sacerdoti se andassero aile città, o ai luoghi lontani dalle loro diocesi con l'intenzione di dimorarvi un tempo notabile abbiano una carta di testimonianza del loro vescovo indicante non essere essi sospesi dal dire la messa, da presentarsi al vescovo del luogo, al suo vicario, o al parroco del luogo, e nello stesso modo i sacerdoti regolari prendano la testimoniale dal loro superiore; le carte perciô dei sacerdoti secolari, o regolari latini, non vengano ammesse se non sono confermate, o sottoscritte dai loro superiori regolari che stanno in Siria, o dai superiori generali dei loro ordini ed istituti, o dalla S. C. di Propaganda, o dai delegati apostolici esistenti nelle parti nelle quali si recano. I sacerdoti perô dei riti differenti dal nostro, e dal latino, non permettiamo che dicano la messa da noi senza che si accerti la loro credenza nella S. fede cattolica, e che non siano scomunicati o sospesi dai loro vescovi cattolici; parimenti non ammettano i nostri nazionali un diacono, prête, o vescovo a servire i SS. sacramenti nelle nostre chiese senza che sia certo essere il medesimo ordinato, o consacrato da un vescovo cattolico, o se è ordinato o consacrato da un vescovo eretico o scismatico, senza che sia certo che il medesimo abbia abjurato l'c o lo scisma ed abbia fatto la sua professione di fede cattolica, ed abbia ottenuto dair 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca l'assoluzione dalla sospensione, e sia dispensato con lui dalla irregolarità.
Ci è stato anche riferito che alcuni sacerdoti in alcuni luoghi dicono aile volte la messa nelle case appoggiandosi su oeiti pretetti vani, e perctO eomandiamo deeisivamente che nessuri prête dica la messa fuon délia ehiesa o cappella assegnata, eonsacrata, o almeno benedetta <"/ hoc eoD1 aequa santa, senza il permesso in scritto di Monsig. Patriarca, «» del vai locale, il quai permesso non si deve dare COD facilita, Dé mmiz;i neoettltà, « comunque; il sacerdote poi chè eontravenissr a ciô, I*» punisca il lUC \severamenlr.
Se la festa dell' Annunziazione cadesse nel giorno di venerdl <■ -al. Lai.santo, si trasporti in tutta la nostra nazione in quanto alluHi/m, «•«! alla vacanza, al lunedl, o feria seconda dopo la domenica in AJbit, ma s. dessein un altro giorno délia lettimana sanU -i traaporti al giorno roddetto
in quantO alT uffizio solo, e non anehe in quantO alla vaean/.a. |
I,. festa di s. Giuseppe s,. c;i«lcss<- in uno «li queati due giord, \- ngt trai-
portata al martedi dopo Pasqua in quanto ail' uffîzio, ed alla vacanza insieme.
Non permettiamo poi ai sacerdoti secolari, siano secolari o regolari, di dire la messa a capo coperto neppnre col zucchetto senza un permesso in iscritto dall' 111. mo e Rev.mo Monsig. e non più oltre se non fino aile parole délia consacrazione soltanto, perché la S. Congregazione ha ordinato che non è permesso che ai vescovi di dire la messa col cappuccio in capo fino aile parole délia consacrazione, e dopo la comunione del Santissimo Sagramento.
Ed ogni parroco dica ogni anno dodici messe per i suoi parrocchiani, cioè ogni mese una messa, e ciô perché il suo sostentamento è assegnato a loro carico. Il sacerdote perô cui vengono date elemosine di messe se queste superano le sessanta è tenuto di distribuire ad altri sacerdoti quello che supera, a meno che i benefattori non convenissero con lui di ritenere il superfluo per poi celebrarvi, e deve ogni sacerdote presentare ogni anno il catalogo délie sue messe al suo vescovo affinché se lo vedesse contrario a questa prescrizione lo gastigasse con quel che mérita.
Esaminino poi i vescovi intorno ai legati pii, legati sotto obbligo di messe nei conventi, e nei collegii, nelle chiese, o cappelle, ed altrove, e si facciano vedere in persona, o per mezzo di chi fa le loro veci, i cataloghi nei quali si deve registrare l'obbligo délie messe, e se trovano che gli obbligati a soddisfare le dette messe sono mancanti nei loro dovere li castighino con quel che vedranno opportuno obbligandoveli. Né è lecito ai sacerdoti secolari, né ai monaci, di accettare obblighi perpetui di messe da soddisfarsi da essi se non dietro il permesso in iscritto del vescovo, il quale non permetta loro di accettare simili obbligazioni se non nei caso in cui li credesse capaci a reggere questo peso perpetuo, dopo di avère esaminato le entrate secondo l'uso corrente, ed insomma si osservi interamente quel che è prescritto intorno a ciô nei nostro sinodo Libanese (P. II, C. xin, N. 13).
Sappiano poi tutti sacerdoti délia nostra nazione che il Sommo Pontefice Gregorio XVI, di f.m., ha concesso ad ogni altare maggiore délie chiese délia nostra nazione, qualunque siano, l'indulgenza plenaria perpétua da acquistarsi in ogni sagrifizio ivi si facesse da ogni qualunque sacerdote, secolare o regolare che fosse; e ciô ai 10 di maggio 1840.
Settimo, riguardo al S. Sagramento dell' ordine, siceome questo S. Sagramento è connesso per divina disposizione col sacrifizio, a motivo del sacerdozio che il nostro Signore e Salvatore ha consegnato ai suoi apostoli e loro successori nei sacerdozio, allorché diede loro l'autorità di consagrare il suo Corpo e Sangue, ed offrirlo, e distribuirlo, e di sciogliere, e ritenere i peccati, cosi il servizio del sacerdozio stesso è una cosa divina, ed affinché si potesse fare questo servizio con maggiore riverenza e convenienza, è convenuto che i gradi ed ordini dei ministri del sacerdozio siano differenti, e numerosi, incominciando dagli infimi, e fîniendo col salire al più alto, e che altri ne siano minori, altri maggiori. I minori pertanto nella nostra Chiesa Siro-Antiochena sono tre, cioè l'ordine del cantore che include la
prima tonsura, ed il lettore, ed il suddiacono aceolito, i maggiori sono tre ancora, cioè il diacono, il prête, ed il vescovo; e gli altri corne l'arcidiacono il penodeuta, l'arciprete, e corepiscopo, il metropolitano, il cattolico ed il patriarca sono semplici uffizii, e non ordini, corne è ben conosciuto; ognuno poi di questi ordini ed uffizii ha il suo ministero assegnato, spiegato nel nostro sinodo Libanese (P. III, C. n, m, iv e vi). Tocca adunque a ciascuno degh esistenti m tah ordini ed uffizii, di camminare secondo che ricerca da lui il suo ordine ed uffizio, senza alcuna pigrizia, ed omissione, tenendo sempre avanti agli occhi suoi lo stretto conto che è per dare del suo talento in quel giorno terribile, giorno di angustia, e di giudizio, e che se si troverà corne quel servo pigro, il quale ha seppellito l'argento del suo padrone, verra gettato nelle ténèbre esteriori, dove régna il pianto, e lo stridore dei denti. E deve l'Ill.mo e Rev.mo Monsig. Patriarca vegliare sui vescovi, e questi su coloro che loro sono soggetti degli esistenti negli ordini ed uffizii suddetti, in questo affinché ogni cosa sia compita nelle sue costituzioni, e non vi sia macchia nel loro servizio in modo alcuno.
I vescovi délia nostra nazione nel conferire i sopradetti ordini, ed uffizii usino del Pontificale raccolto, e corretto dal patriarca Pietro Stefano Aldoense di b. m., e stampato in Roma in due tomi, l'uno dei quali l'anno 1756, e l'altro l'anno 1758. Né permettiamo che [si] usi altro Pontificale nelle ordinazioni, né che si usi la parte arabica di esso senza che vi sia di riscontro il Siriaco, fin'anco se un secolare di altro rito o nazione si présentasse ail' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca col permesso dei suoi superiori per ricevere da noi qualche ordine non venga ordinato se non a seconda di questo nostro Pontificale Siriano. E stiano cauti i nostri vescovi, e badino bene di non ordinare i forastieri al nostro rito, ed alla nostra nazione, ed i nostri nazionali si astengano dal ricevere l'ordinazione o consacrazione dai vescovi di altre nazioni sebbene cattoliche senza nécessita impellente e permesso chiaro in iscritto del Sommo Pontefice Romano, o dell' 111. mo e Rev.mo Monsig. Patriarca.
Chi poi, qualunque egli fosse, délia nostra nazione ardisse ricevere gli ordini, o gli uffizii da un vescovo forastiere alla nostra nazione, e rito sebbene fosse cattolico, resti sospeso per sempre dall' uso degli ordini. ed uffizii da lui ricevuti, e se li ricevesse da un vescovo eretico, o scismatir... cada oltre a ciô nella scomunica maggiore ipso facto.
I nostri vescovi poi osservino i decreti dei santi concilii, e del nostro sinodo Libanese (P. II, C. xiv) intorno a quel che riguarda Tordinazione dei secolari, e dei monaci, badando di non imporre le mani su chi non è délit loro diocesi, o sopra chi è délia loro diocesi nella diocesi titrai letm il permesso esplicito dell' 111. mo Rev.mo Monsig. Patriarca, o del v< luogo, e di non innalzare alcun secolare agli ordini maggiori smza < Invenga assegnato ad una chiesa, o convento, e senza che abbia nu assegnato a conto délia chiesa che serve, o entrata dei suoi béni, 0 dtntri oppure un legato dei suoi genitori, ed anhnati, o tlmtDO dt un conveniente al suo grado corne sarebbe rintegntmento, 0 Kt •critturt, e simili, e chi di loro facesse il contrario resti obbligato a dar da m. colora che eglino ordinaetera senza di ctô; se l'ecoettutno ooloro eb<
gono ordinati a titolo di missione. Ed afïinchè non accada disturbo nell' ordine délie cose ecclesiastiche, non moltiplichino il numéro dei sacerdoti e dei diaconi, ma deve ciô essere a seconda del bisogno e nécessita; e nelle città e grandi villaggi, nei quali si trova un numéro grande di sacerdoti, e diaconi, assegnino un arciprete che sia corne capo di molti sacerdoti, ed un arcidiacono che sia capo dei diaconi, e chierici minori. Ne innalzino alcuno agli ordini maggiori, secolare fosse o regolare, senza la testimonianza dell' esaminatore ordinario in ogni diocesi, e prima di assicurarsi dei suoi natali, fede, costumi, e condotta, colla testimonianza di coloro alla parola dei quali si puô aver fede, e prima che facesse gli esercizii spirituali dal direttore assegnato dal vescovo; e non innalzino alcuno dei secolari agli ordini minori senza che sapesse leggere, e conoscesse la dottrina cristiana, e sia da sperarsi dietro la testimonianza del suo parroco che abbia da scegliere lo stato ecclesiastico. E non ordinino alcuno senza che sia giunto all'età assegnata se non in caso di bisogno, e colla dispensa dell' 111. mo e Rev. mo Monsig. Patriarca, corne anche non ordinino alcuno dei secolari, o monaci colli ordini maggiori se non prima fosse istruito, oltre le altre scienze necessarie, anche nella lingua Siriaca colle sue regole grammaticali; e bisogna che vi sia tempo fra il dare gli ordini acciô l'ordinato possa esercitarsi in quell' ordine che ha ricevuto prima che venga innalzato ad un'altro, almeno che il vescovo ordinante non giudicasse il contrario, e non è lecito che vi siano due ordini maggiori in uno stesso giorno.
Vigilino poi i vescovi sulli ordinati da loro colli ordini maggiori e non li lascino allontanarsi dalle loro chiese, vagando con scandalo da un luogo ail' altro, ora con pretesto di mendicare per se, o per luoghi pii, ed ora con altri falsi pretesti, e se non obbedissero li gastighino severamente; ed i sacerdoti che trasmigrano da una diocesi ail' altra ancorché con l'intenzione di dimorarvi, non vengano ammessi, senza il permesso in iscritto del loro vescovo, e venga osservato interamente quel che ha decretato il nostro Sinodo Libanese (P. II, C. xiv, N. 14, 15 e 16) a seconda dei decreti del S. Concilio Tridentino, e degli altri santi concilii su quel che riguarda la dimora, e fissazione dei pastori nelle loro sedi, e chiese, affine di adempiere corne conviene i doveri dei loro uffizii, e riguardo alla ordinazione dei rnonaci al N. 10 délia parte e capo citato, e sul libro che deve avère il vescovo per iscrivervi il nome di coloro che egli ordina.
In questa stessa sessione si è parlato délia condotta del clero, e dei costumi di esso, e del vestito da portarsi in chiesa, e fuori di essa, e siccome ci è stato riferito che alcuni di esso non camminano sulla via délia rettitudine in taie proposito perciô questo nostro sinodo ha decretato che ogni vescovo s'impegnasse di addisciplinare il clero délia sua diocesi, specialmente i sacerdoti, a norma dei decreti del nostro sinodo Libanese (P. III, C. i), afïinchè siano di buono esempio a tutti, mostrandosi in tutto quali servi di Dio, col mostrare cioè la modestia cristiana nei loro tratti, gesti, e parole, e vestiarii, allontanandosi dalla ubbriachezza, lusso, banchetti, e giuoco, col che s'intende il giuoco d'azzardo, dei dadi, e délie carte, sebbene si facesse per divertimento, e piacere, e dall' assistere ai balli, e divagamenti,
e commedie, e teatri, e dai canti fra secolari, e nelle nozze, e dai luoghi di calca ed affollamento di popolo, e da tutti i luoghi che possono dare scandalo, e dalla caccia coll' armi, uccelli rapaci, e le grida dei cani, le freccie, e fuoco, e dall' occuparsi nella mercatura, e dai prendere ad afïitto le vigne^ e terre sebbene per mezzo di terza persona, e dai servire ai governatori, principi, signori, e principali del popolo, in qualità di procuratori, o fattori! e dall' intromettersi negli affari secolari che non appartengono ad essi, e dalle malleverie, e dai fare testimonio in causa criminale, e dall' eaercitare l'arte medica o chirurgica senza il permesso del vescovo locale, e dai coabitare, o convivere colle donne, e dai frequentarne le case sebbene fossero délie pie, meno quelle che sono parenti in primo, e secondo grado, a condizione perô che non vi sia un motivo inducente scandalo ne dall' una ne dall' altra parte, ed in sostanza che siano perfetti, e perfezionantisi in tutta la loro condotta, afïinché nessuno possa dir di loro una parola di maie.
Siano poi intenti aile opère del loro spirituale ministero, ciascuno secondo il suo grado inclinati alla lettura dei libri che li rendano savii per la vit a eterna, riprovando i libri contenenti cose turpi, e detti inutili, e vani, e si applichino allô studio délie scienze ecclesiastiche, o religiose, e di quel che appartiene ail' ordine ed ufïizio di ciascuno di essi, e di quel che : le funzioni, rubriche, riti, e canti ecclesiastici, ed insegnino al popolo la dottrina cristiana, e nel tempo del loro ministero in chiesa si vesta ciascuno di essi coll' abito cléricale ecclesiastico assegnato al suo ordine, ed al suo ufïizio, e si usino vicendevolmente il rispetto, e la venerazione in chiesa, e fuori di essa, affînché vengano rispettati dagli uomini con un rispetto costante.
E raccomandiamo ai secolari, principi, magnati, signori e principali del popolo di conoscere il loro dovere giacché professano la S. Fede cattolica di dare al clero, ed ai monaci, i loro diritti ecclesiastici, e di rispettarli, e di dar loro l'onore non solo in persona, ma siano anche solleciti che venga loro dato da coloro che sono soggetti al loro governo, ed autorità, e di évitante l'offesa, in qualunque maniera sia, e sappiano che chi con suggestion»' <liabolica stende contro di essi una mano ingiusta, o li tira, eontro i canom, al tribunale secolare, cade nella scomunica maggiore l'assolu/ione dalla qtlftle è riservata al vescovo locale, lo stesso avviene di chi soverchia i diritti deir immunità ecclesiastica annessa aile chiese, conventi, eottegit, ed ftltri pii stabilimenti, ed a chi offende la libertà ecclesiastica.
Deve poi ogni vescovo vegliare sulla condotta del clero délia sua diocest, ed ammonire, rimproverare, gastigare, e correggere ciatcuno di ma secondo che vedrà opportuno nel Signore specialmenie i sacerdoti, ed I diaconi, ed assegni ai sacerdoti qualunque siano, dei tempi nei qnah 11 obblighino allô studio dei libri utili ed al buon disimpegno dei dovari del loro ordine, ed uiïizii, ed un conventô, o altro luogo in .ni si ritirino l classi ogni per dieci giorni, da applicarsi alla orazione mentale, ed agli • spirituali vacando a quest' opéra da qualunque ftffftN i ' Pofdine
di Clémente XI, Sommo Pontefïce di f.m., il quale ooneedc plenaria a chi dei sacerdoti facétie ciô : e qui ri ricordino gl Vi scovi in générale di quello che da e^si riehiedc .1 HOttfO n&odo LOaUtat
in molti siti (e specialmente P. III, C. i, N. 14), e gli altri santi concilii riguardo al perfezionamento délia loro condotta colle opère di pietà ; e colle parole e detti piacevoli, affinché siano di buon esempio al clero, e popolo in ogni cosa, e specialmente nella purità senza la quale nessuno vede il Signore, evitando tutto quello che potesse induire scandalo nelle menti dei pusilli e pone loro un motivo di inciampo.
Sessione terza
Tenuta il di 12 di aprile 1856, nelle ore antemeridiane.
In questa sessione si è trattato quel che riguarda alla condotta dei saeerdoti regolari e secolari che tengono l'uffizio di parrochi, e quindi questo nostro sinodo insistendo sulle norme dei nostro sinodo Libanese (P. III, C: m) e degli altri santi concilii ha decretato primo, che i saeerdoti tanto regolari che secolari debbano non trattare cosa alcuna di quel che tocca la direzione délie anime, e dell' amministrazione dei santo sagramento délia penitenza fuori dei caso di morte, se non dopo l'esame dei loro vescovo intorno alla loro sufïicienza, e la permissione di esso ad essi in iscritto, e senza che siano assegnati al servizio di qualche parrocchia.
Secondo, che i saeerdoti che servono le anime, che chiamiamo curati ancora, per essere loro affidata la cura délie anime dai vescovi, siccome ci siamo aceertati che taluni di essi per la loro occupazione nelle cose, e faccende dei mondo, o per loro amor dei riposo e délia vita sfaccendata, non badano a compire i doveri dell' uffîzio come si deve, ma sono negligenti in moite cose di essi doveri; laonde devono scuotere da se ogni pigrizia, ed ogni occupazione che loro impedisce il compimento dei doveri dei loro uffîzio, e stringere i lombi col cingolo délia alacrità conoscendo quanto hanno di doveri verso le pecorelle alla loro cura commesse che cioè li pascano colla predicazione délia parola di Dio, e colla dispensazione dei SS. Sagramenti, e colli esempii sufficienti aile opère buone, non come i mercenarii ma come i buoni pastori i quali pongono se stessi per le loro pécore; e che gli insegnino la dottrina cristiana colla sua spiegazione; e quel che è necessario alla salute eterna secondo prescrive il nostro sinodo Libanese (P. I, C. n) e che debbano prendere una cura paterna dei poveri, e meschini, e di tutto quello che spetta al loro uffîzio, e ciô in persona, e non per mezzo di altri, se non in caso di un legittimo impedimento, affinché si salvino dal dare il conto al giusto giudice il quale domanderà il sangue di ogni anima che si dannasse per loro negligenza, e trascurataggine.
E perciô non lice ad essi di abbandonare le loro parrocchie, ma devono starvi stabilmente se non nel caso di un giusto motivo, e col permesso in iscritto dei loro vescovo, e col mettere chi facesse le loro veci in loro assenza la quale [non deve] eccedere i due mesi se non colla saputa e conferma dei loro vescovo. Affinché poi fossero pronti al servizio délia chiesa, e parrochia più facilmente, non abitino fuori dei limiti délia loro parrocchia, ma abitino nelle case vicine alla loro ehiesa parrocchiale, e non tralascino di dire
l'uffizio pubblicamente in coro ogni mattina, e sera, speciahnente nei giorni di domemca e feste, esortando i loro parrocchiani ad assisterai; lo stesso si dica degli altri riti, e funzioni usate nella nostra nazione, nei tempi loro assegnati dal nostro sinodo Libanese (P. III, G. m, N. 2) e nei rituale stampato a Roma in due volumi, l'uno l'anno 1839, e l'altro 1840, che sopra accennammo, allontanandosi dalP introduire qualunque nuova funzione.
Oltre poi ai cinque libri che devono trovarsi presso ogni parroco per segnarvi i nomi dei battezzati, dei confermati col S. Crisma, dei fidanzati, degli ammogliati, e dei morti nella parrocchia, posseggano i parrochi quel libri necessarii alla direzione, ed istruzione propria, corne anche alla direzione délie anime, e pella dispensazione dei SS. Sagramenti; si proweggano anche dei sinodo Libanese 1, di questo nostro sinodo, e degli altri libri necessarii alla propria chiesa, e li conservino sotto chiave colla dovuta cautela coi loro cataloghi, e quello dei loro antecessori nella parrocchia, e coi cataloghi degli efïetti délia chiesa, e colle testimoniali délie SS. Reliquie che ivi si trovassero, e le prescrizioni che facesse il vescovo nei tempo délia visita pastorale, ed il catalogo délie messe aile quali è obbligata la chiesa indicandone il numéro, ed il nome di colui che ne ha fatto il legato.
E vigilino attentamente sulle loro parrocchie dalle quali sradichino tutte le cattive costumanze che potessero esistervi per opéra di persone malvagie spogliate dei timoré di Dio, e délia pietà, ne abbiano rispetti umani allorché si accorgessero di qualunque minimo scandalo nelle loro parrocchie, ma piuttosto, senza avère alcuno riguardo ne a nobile ne a plebeo qualunque fosse riprendano, ed esortino chi si azzardasse a simili trasgressioni checche* fosse, temperando perô la riprensione, e l'esortazione colle buone manière, e colla discrezione, e saviezza. E venendo ad accadere qualche litigio, nemicizia, o malevolenza fra i loro parrocchiani, procurino di dissiparle, e di porre la pace e la carità fra di essi, perché devono essere amatori délia pace, e concordia allontanandosi con ogni impegno da tutto quello «lie conduce alla discordia, ed ai litigii fra di se e gli altri, affine di attrarre i cuori di tutti ail' amore, al rispetto verso di loro ed alla stima dei loro grado; badino poi di non alzare le mani contro alcuno a batterlo, perché d<» è cosa che li sottomette al gastigo dei loro vescovo, e gli obbliga a ripararc l'offesa, ed in somma sia la loro principalissima cura posta nell' adempimento dei loro doveri, avendo unicamente in pensiero la gloria di Dio, M il bene dei loro parrocchiani aiutandoli nelle loro angustie spirituali e corporali con amore paterno uguale, senza distinzione fra nobile, e plelx
E questo nostro sinodo raccomanda ai veseovi diocesani, e li csort. Signore di vegliare sulla condotta dei parrochi con quella vigilanza pastorale che si deve, e di corroborare i deboli fra di essi e di gnstigare i trascurati nell' adempimento di questi salutari loro doveri. Ed oeservino l«> stato délie chiese, riguardo aile entrate, ed aile spese, ed il numéro de) popolo che ad essi appartiene, e la sua ricchezza, e povertà affine di faj parrochi giusta il bisogno e la nécessita, e non comunque eapita, ed aesegnino loro un mantenimento sufïiciente, a spesa dei popolo che ser\