H est accordé aux marchands pisans sûreté et protection
tut ta l'Africa , e nelJa terra di Bugea ed altre del dominio del rè, per \o tpazîo di anni 30.
2. Fondaco , chiesa, cimiterio e bagno per ogni settimana in qualcunque città soggetta al re.
3. Pagheranno un dieci délie merci , ed ud cioquc per cento dell'oro e dell'argento.
4. Nei naufragi aver debbono dai sudditi del monarca protezione ed ajuto per il ricupero délie persone ed effet li , senza aggravio alcuno , talva la portatura.
5. Possano provedersi all'uopo di vettovaglia, e comprar e vendçr merci con le contribuzioni che s'usano; ed accordato vien lo stesso ail* ettraneo che fosse con esso loro.
0. Non sieno trattenuti i mercanti , spicciati i loro affari , quando von no partire.