N°ATT
Dispaccio di S. M. Cesarea Carlo VI 31 agosto 1740.
In esecuzione del nostro Reale Dispaccio de quindiei Novembre mille settecento trentotto, col quale all’occasione di aver Noi confermato interinalmente l’impiego di Commessario Generale dell’ Acque di Trebbia nel Piacentino al Marchese Giuseppe Malvicini Fontana di Nibbiano, che provvisionalmente gli aveva confidato nel mese di novembre del mille settecento trentasei il Maresciallo Conte di Kevvenhuller, allora nostro Plenipotenziario in Italia, vi ordinammo à fine d’ovviare agli inconvenienti, che ci erano stati rappresentati che si ristablisse il sudeto Impiego nell’antica forma, coll’obligazione al Commessario di amministrare, e di rendere conto alla Communità di Piacenza dell’ introito, ed esito dell’istesso Ufficio.
APPENDICE
Terzo punto. Che volendo la detta Comunità dar Ordini, o commessioni à proposito della Giurisdizione, e materia delle stesse Acque di Trebbia, dovrà sempre passarle in mano del Commessario, o farle eseguire per il di lui mezzo; Approviamo similmente, e confermiamo questa Convenzione.
Regolamento provvisionale del Supremo Consiglio di Grazia e Giustizia, 8 maggio 1765, sopra le acque di Trebbia.
La distribuzione suddetta sarà fatta dal Commessario, in modo, che al Regolatore, detto la Colonna, vi siano effettivamente sempre quattro Canale d’Acqua almeno per la Città, alla quale per altro non s’intende di pregiudicare nel relativo diritto delle undici Canale, che per costante disposizione di tutti gli Ordini, anche più antichi, si vedono a lei in antiparte sempre assegnate, ordinandosi cid al solo motivo di rendere più abbondante, e proficua l’irrigazione non solo à benefizio degli Interessati de’ Rivi Superiori alla Colonna, ma anche ai Rivi inferiori. Né per questo si dovrà considerare per tolta, ed abbrogata la pratica di venire alla Partizzazione delle Acque in tempo di scarsezza, come da più secoli, non senza fondamento, e giustizia, si è costumato inevasivamente agli Ordini de l’anno 1585, anzi questa avrà luogo secondo le circostanze a giudizio del Governatore, e Congregazione degli Eletti, colle formalità osservate sino all’anno 1718, ma perd in questo caso benchè a’ Rivi bastardi non competa verun diritto, come dispongono gli accennati Ordini, pure per una tal quale equità, sarà permesso di dare a’ sudetti Rivi, in riguardo specialmente di quei, che portano Acque alle Bergamine, una conveniente quantità bastante per irrigazione, e beveraggio de’ Bestiami, e considerabile numero d’Armenti, che pascono.
APPENDICE