‹ La Politique d'émigration de l'ItalieChapitre 59 sur 113 · C. Woog fi · texte numérisé non relu

C. Woog fi

DISPOSIZIONI GENERALI

EEE ARTICOLO PRIMO.

Il datore di lavoro assicurerà il lavoro continuato durante RER SEE mesi a partire dal giorno consecutivo all arrivo sul luogo dei lavoratori oggetto della presente domanda.

ARTICOLO 2.

I lavori saranno eseguiti conformemente agli usi locali e nei modi praticati dai lavoratori francesi.

Particolarmente i lavori di coltivazione cominciano uscendo dalla casa colonica alle ore............del mattino e finiscono alle=ore.;......:...:.....della $era.

In casi di urgenza, se il datore di lavoro lo richiede, gli operai dovranno lavorare oltre i limiti di tempo dianzi indieati, ogni ora supplementare sarà pagata in ragione di......... .centisimi.

A titolo informativo viene indicato che la Domenica, il capodanno, il lunedi di Pasqua, il giorno dell” Ascensione, il lunedi di Pentecoste, il 14 Luglio, festa nazionale francese, l’Assunzione, il giorno dei Santi ed il giorno di Natale sono giorni festivi, le altre feste, conformemente all’ uso adottato, vengono rimandate alla domenica successiva alla loro ricorrenza.

I lavoratori addetti al bestiame dovranno curarne l’abbeveramento ed il servizio anche nei giorni festivi durante le ore abituali. °

Nelle epoche della mietitura e della raccolta del fieno, in case di urgenza soltanto, i lavoratori s’impregnano a prestare la loro opera le domeniche ed altri giorni festivi fino a mezzogiorno

al più tardi, saranno pero’ liberi, se le desiderano, durante le ceremonie religiose.

Ogni ora di lavoro supplementare eseguito in domenica od altro giorno festivo sarà pagata in ragione di. .......... cent.

ARTICOLO 3.

I lavoratori oggetto della presente domanda riceveranno a lavoro eguale, un salario eguale a quello dei lavoratori francesi della stessa categoria, adibiti agli stessi lavori, nella stessa impresa, qualora non vi siano lavoratori francesi nelle stesse condizioni di lavoro, il salario sarà fissato sulla base dei salari normali e correnti in uso nella regione.

Nel caso in cui il hvello dei salari stabiliti venisee modificato per gli operai francesi occupati nella stessa impresa agricola e durante l’esecuzione del presente contratto, questa modificazione sarà applicata di pieno diritto ai lavoratori ogetto della presente domanda.

ARTICOLO 4.

Il salario e attualmente fissato nei seguenti termini : Lavoratore adulto ............. frs............al mese. TT SR ON RE ie de oltre al salario il vitto e l’alloggio, senza vitto e senza allogio, senza vitto ma con allogio.

I1 salario mensile potrà essere trasformato, in seguito ad accordo tra le parti contraenti, in salario a cottimo, per 1 lavori che, secondo l’uso, si eseguiscono a cottimo, e cio’ in conformità alle condizioni di rimunerazione previste all art. 3.

I salari saranno pagati alla fine di ogni mese exclusivamente in denaro contante.

I lavoratori specialisti, organizatti in cooperative, potranno scegliersi un mandatario con l’ incarico di rappresentare 1 loro interessi presso 1 datori di lavore. La stessa disposizione sarà adottata nelle imprese agricole che occuperanno un certo numero di operai arruolati colettivamente.

Cancellare le indicaziont non necessarte.

ARTICOLO 3.

Soltante le famiglie avranno diritto ad un allogio separato. Quest’ allogio sarà igienico.

I lavoratori celibi dei due sessi saranno alloggiati in camere separate. Î carrettieri, bovari e personale adibito al bestiame dormiranno, ove non sia possibile altrimenti, nelle scuderie e

nelle stalle, in cui il padrone metterà a disposizione di ciascun 0 un letto cen pagliariccio, guanciale, lenzuola e coperte.

I lavoratori in questione saranno provveduti di luce e riscaldamento nelle stesse condizioni dei lavoratori francesi.

ARTICOLO 6.

I lavoratori arruolati per effetto della presente domanda in easo d’infortunio sul lavoro, godranno dei benefici della legge francese.Il datore di lavoro s’impegna con la presente domanda, ad assicurarli contro infortuni sul lavoro agricolo anche per i casi non previsti dalla legislazione attualmente in vigore.

ARTICOLO 7.

In caso di malattia leggera del lavoratore sarà obbigo del datore di lavoro di farlo eurare e specialmente di procurargli (oltre all’.alloggio e al nutrimento) a propie spese, il medico e le medicine durante i primi 7 giorni. à

In caso di morte il datore di lavoro provvederà ai funerali, Farà redigere dal Sindaco l’ atto di morte, nè darà immediatamente communicazione al giudice di pace con tutte le indicazioni di cui potrà disporre sul defunto, sulla sua famiglia, sulla successione e con preghiera di darne notizia al Ministero degli Affari Esteri in Parigi ed al Consolato italiano della circoscrizione.

L’'Ambasciata d’ Italia in Parigi, al momente opportuno, fornirà tutte le indicazioni utili per quanto concerne la destinazione da darsi agli oggetti di qualche valore appartenenti al defunto.

ARTICOLO 8.

Le spese di viaggio, a tariffa la più ridotta sulle ferrovie italiane e francesi, dal luogo della residenza abituale del lavoratore in Italia fino al luogo di lavoro in Francia, saranno a carico del datore di lavoro. Il lavoratore dovrà tuttavia presentare un documento da cui risulti la provenienza.

Se loperaio ha anticipato le spese di vaggio, tali spese gli saranno rimborsate in regione di 1 /3 mensile durante i primi tre mesi trascorsi nell’impresa agricola.

ARTICOLO 9,

11 lavoratore che avrà eseguito integralmente il contratto di lavoro, alla cessazione di esso, riceverà una somma eguale a quella che gli è stata attribuita per il vaggio di venuta in Francia, cio’ per il caso che al contratto sia stata fissata la durata di un anno ; se la durata del contratto à stata fissata per

9 mesi il lavoratore ricevrà 3 /4 di detta somma, per la durata

di 6 mesi riceverà 1 /2 della somma stessa e 1 /4 per la durata di 3 mesi.

ARTIGOLO 410.

Un’ indennità eguale a quella stabilita per il viaggio di andata spetterà ai lavoratori oggetto della presente domanda nel caso in cui il datore di lavoro scioglierà il contratto prima del termine prestabilito e non si tratti di licenziamento per fatto o colpa intrinsici al lavoratore.

In caso di morte o malattia grave nella famiglia del lavoratore o di altra evenienza imprevista, per cui un lavoratore risultasse obligato a ritornare nel suo paese di origine ; il lavoratore stesso dovra corredare la sua domanda di scioglimento di contratto con un certificate ufficiale rilasciato da un Consolato italiano. Tuttavia, tale lavoratore perderà il diritto di rimpatriare a spese del datore di lavoro, avrà pero’ sempre il diritto da farsi rimborsare conformemente all art. 8 il viaggio di venuta in Francia se il viaggio stesso è avvenuto a sue spese.

ARTICOLO 11.

Nel caso in cui un lavorator, ‘prima del termine del contratto e per occuparsi altrove abbandonasse il primitivo datore di lavoro, che avesse sostenuto le spese relative alla sua venuta in Francia, dovrà rimborsare la spesa in proporzione della durata del contratto rimasto insoddisfatta e ne prenderà impegno col datore stesso di lavoro mediante contratto nei termini prescritti dal! art. 62 del libre 1° Codice di Lavoro.

ARTICOLO 12.

Qualora l’operaio non arrivi a destinazione entro tre settimane

a decorrere dall’ invio della presente domanda da parte dell’ Ambasciata d'Italia, la domanda stessa potrà essere considerata come nulla dal datore di lavoro, il quale si considererà libero da ogni impegno e non dovrà sottostare al pagamento di alcuna indennità. In questo caso il datore di lavoro dovrà darne notizia al Service de la Main-d’œuvre et de l’immigration agricoles, che a sua volta ne darà notifica all” Ambasciata d'Italia, Servizio

dell Emigrazione.

ARTICOLO 15.

Tutte le difficoltà che potranno sorgere tra datore di lavoro e lavoratori firmatari del presente contratto saranno immediatamente segnalate al Ministerio francese def} Agricoltura (Servizio della mano d’opera et dell” immigrazione agricole) in Parigi.

FAbbO a, Lea rer UM AUINE AE RS ie Le URSS Firma del lavoratore

Visa du Ministère de l'Agriculture.

Modèle de demande d'Ouvriers Jialiens (iype de 1921).

MINISTÈRE ; MINISTÈRE OUVRIERS POUR L'INDUSTRIE Direction ‘au Travail DEMAN cr FE a Hi S

. Service dela D M der à adresser à M. le Ministre du Travail

2, Avenue Rapp, PARIS « Service de la Main-d'Œuvre Étrangère » 2 Avenue, Rapp, PARIS (7e).

Avis important :

Aux termes des arrangements intervenus entre les gouvernements français et italiens, toutes les demandes d’ouvriers pour l’industrie dépassant 25 personnes (1) ne seront satisfaites que si elles ont fait l’objet du visa de l'administration française qualifiée (Ministère du Travail). Les employeurs ont donc tout intérêt en vue d'éviter ces retards, à faire parvenir toutesleurs demandes d’ouvriers italiens pour l’industrie à l’adresse mentionnée.

L’Établissement employeur (raison sociale)

dont le siège est à (adresse)

Demande au Commissariat Royal de l’Émigration à Rome, l'autorisation de recruter en Italie, et particulièrement à... on Din din I DTONIMCR de. 24e ue duos

Nombre total d'ouvriers

a) Hommes d’un âge supérieur à 15 ans.

b) Femmes.

c) Ouvriers de l’un et l’autre sexe âgés au moins de 15 ans.

(1) Contrairement au texte ci-dessus, actuellement toutes les demandes, même pour un seul ouvrier, doivent être visées par le service de Ja maind'œuvre étrangère (Ministère du Travail français).

Nombre d’ouvriers par Nombre d'ouvriers pour chaque profession selon profession la distinction A. B. C.

— ne — Profession

oo

Observations générales sur la nature du travail (sil est de galerie, de souterrain, d'atelier ou de plein air)

19 Il assurera pendant une durée de....................... et à dater du lendemain de leur arrivée, un ot continu aux ouvriers recrutés pour lui en Italie.

20 Le travail normal comporte.......... jours par semaine, avec un horaire normal de...... heures par jour.

Les repos accordés pendant la journée sont les suivants

Tarif des salaires

Salaires à la tâche ou aux pièces

Salaires au temps

= Tarif spécial Salaire horaire ca travail de nuit ou journalier |! et des heures Û à minimum aux| supplémentaires Horaire Journalier Affutage pièces de l’ouvrier moyen

Profession

Indications des indemnités éventuelles s’ajoutant au salaire a) Prime de cherté de vie. ; b) c) Prime d'aptitude. | d)

19 Pour les ouvriers travaillant aux pièces ou à la tâche, distinguez, si possible, les tâches principales pour chaque profession.

20 Au cas où le taux du salaire indiqué ci-dessus serait relevé

pour les ouvriers français travaillant dans le même établisse-

ment pendant la durée du contrat, le bénéfice de ce relèvement serait étendu de plein droit aux ouvriers italiens, faisant l’objet de la présente demande.

3° Le payement des salaires sera effectué tous les jours, en espèces. Il ne pourra être opéré de retenues sur les salaires que dans les limites admises par la loi française (code du Travail, livre 1er, art. 50 et 51) (1).

40 L'établissement assure en outre :

a) Qu'il n’existe actuellement chez lui aucune grève ni agitation professionnelle ;

b) Que les ouvriers bénéficieront, en cas d’accidents de travail, de la législation française, qui leur assure une indemnité et les soins médicaux et pharmaceutiques sans aucun versement de leur part.

Un traitement équivalent est assuré par l'établissement lorsque les travaux qu’il fait exécuter ne sont pas compris parmi ceux visés par la loi contre les accidents de travail (travaux agricoles notamment.

c) Qu’en cas de maladie, les soins médicaux et les médicaments leur seront donnés dans les mêmes conditions qu’aux ouvriers français.

59 L’établissement assure que les ouvriers trouveront à

Bb loger À; et que les prix réunis du logement et de la nourriture ne dépasseront pas en moyenne........francs par jour (2).

69 Les frais de voyage, du lieu de résidence en Italie, au lieu de travail en France, sont à la charge de l'employeur ainsi que les frais de nourriture pendant la durée du voyage. S'ils sont avancés par l’ouvrier, ils lui seront remboursés dans les conditions suivantes :

a) prix du billet au tarif habituel du transport des ouvriers ;

b) autant d’indemnité de ........ francs qu’il aura fallu de

journées de 24 heures pour accomplir le voyage, la dernière

fraction comptant pour une journée entière.

(1) Indiquer les causes et le montant des retenues. ‘ (2) Si l’établissement fournit le logement ou la nourriture lui-même, il le mentionnera en indiquant le prix.

7o Pour les opérations relatives au recrutement où à la sélection des ouvriers en Italie, l'établissement délègue M.....

ARR ON AE GE LES © .citoyen italien, légalement domicilié à...-.--- SR NT province de (1) PEER go Demandes et déclarations spéciales de l'établissement.

Na RES lee Hoe 192

Signature de l'Employeur, Vu au Ministère du Travail (service de la main-d'œuvre étrangère) et transmis au Commissariat Royal de l'Emigration à. Rome.

MODÈÊLE DE DEMANDE D'OUVRIERS ITALIENS (Modële actuel)

Page 1