‹ Recueil des documents authentiques relatifs au droit public extérieur de la GrecChapitre 156 sur 196 · PARTIE.— CONFÉDÉRATION HELVETIQUE · texte numérisé non relu

PARTIE.— CONFÉDÉRATION HELVETIQUE

1. Se un bastimento da guctra di S. M. Siciliana si trovasse nel porto d'una piazza da guerra con porto del Notre Stato, e facesse la gala del proprio Sovrano, dietro preventivo avviso di tal gala, dato al comandante della Piazza da quello del legno, sarà inalberata senza salve la Real bandiera durante il corso del giorno della gala.

2. Se perd vi fosse nel porto una nave della Nostra Marina Reale, la nave e non più la Piazza participeràä unicamente alla gala del bastimento Siciliane, rimanendo in pieno vigore gli usi concérnenti i salati che le navi da guerra estere fanno ο ricevono nel giungere ne porti del Nostro Regno.

Ι Nostri Ministri della Guerra ο della Marina sono incaricati dell'execuzione della presente ordinanza.

Atene, 10 Luglio 1856.

In nome del Re La Regina AMALIA, A. À. Mruuis. L. SMOLENTz.

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