C. ALBERT
Df. Bt'TTET.
( VIENNE, 17
1 8/j 0 | > avril.
( TURIN , 26
Déclaration échangée entre la Sardaigne et V Autriche , pour V exemption réciproque des droits de navigation et de port en cas de relâche forcée.
Sa Majesté l'Empereur d’Autriche, lloi de Hongrie et Bohême , etc. , et Sa Majesté le Roi de Sardaigne , etc. désirant faire jouir, dans leurs Etats respectifs, les navires de commerce navigant sous leurs pavillons, de l’exemption de tout droit de navigation et de port en cas de relâche forcée, et étant convenues de régler les modalités de cette exemption par des déclarations à échanger entre les deux Gouvernemens , le soussigné Chancelier de Cour et d’Etat se trouve autorisé de la part de son Auguste Maître à déclarer ce qui suit :
A partir du premier août de l’année courante, et pour l'avenir, tout navire de commerce sarde , entrant en relâche forcée dans un port des États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique , y sera exempt de tout droit de port et de navigation perçu ou à percevoir au profit de l’État , si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes , pourvu qu’il ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce en chargeant et déchargeant des marchandises , bien entendu toutefois que les déchargerions et rechargemens motivés
par l'obligation de réparer le navire, ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au payement des droits , et pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port, au-delà du tems nécessaire d’après les causes qui auront donné lieu à la relâche.
En foi de quoi nous Chancelier de Cour et d’Etat de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique avons signé le présent acte , et l’avons fait munir du sceau de la Chancellerie intime de Cour et d’Etat , pour être échange contre une déclaration analogue du Ministère de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.
Fait à Vienne, le 17 avril 1810.
Metternicii.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d’Autriche désirant faire jouir, dans leurs États respectifs, les navires de commerce navigant sous leurs pavillons, de l’exemption de tout droit de navigation et de port , en cas de relâche forcée, et étant convenues de régler les modalités de celle exemption par des déclarations à échanger entre les deux Gouvernemcns, le soussigné Premier Secrétaire d’État pour les affaires étrangères se trouve autorisé de la part de son Auguste Maître à déclarer ce qui suit :
A partir du premier août de l'année courante , et pour l’avenir , tout navire de commerce autrichien entrant en relâche forcée dans un port des États de S. M. le Roi de Sardaigne , y
sera exempt de tout droit de port et de navigation, perçu ou à percevoir au profit de l’Etat , si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes , pourvu qu’il ne se livre , dans le port de relâche, à aucune opération de commerce en chargeant et déchargeant des marchandises , bien entendu toutefois que les déchargemens et rechargemens motivés par l’obligation de réparer le navire , ne seront point considérés comme opérations de commerce , donnant ouverture au payement des droits , et pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port, au-delà du tems nécessaire d’après les causes qui auront donné lieu à la relâche.
En foi de quoi nous Premier Secrétaire d’État des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne avons signé le présent acte , et l’avons tait munir du sceau de la Secrétairerie d’Etat des affaires étrangères pour être échangé contre une déclaration analogue de Son Altesse le Prince de Mettemich , Chancelier de Cour et d’État de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.
Fait à Turin le 26 avril 1840.
SoLAR DE LA MARGUERITE.
i84o, aa mai.
VIENNE
Convention entre S. M. le liai de Sardaigne et S. M. l'Empereur d'Autriche , en faveur de la propriété littéraire , cl pour empêcher la contrefaçon des productions scientifiques , littéraires cl artistiques.
Noi Carlo Alberto per la grazia di Dio Re di Sarclegna , di Cipro c di Gerusaleinine ; Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato , {FAosta , dcl Chiablese , del Genevese e di Piacenza ; Principe di Piemonte e di Oneglia ; Marchese d'Itaba , di Saluzzo , d’Ivrea , di Susa , di Ccva , del Maro , di Oristano , di Cesana c di Savona; Conte di Moriana, di Ginevra , di Nizza , di Tenda , di llomontc, di Asti, di Alessandria , di Goceano, di Novara, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud c del Faucigny •, Signorc di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, délia Lomellina e délia Valle di Sesia , ecc. ecc. ecc.
A tutti coloro cbe le presenti vedranno , sainte.
Avendo il Conte D. Vittorio Amcdco Ball)o Bertone di Sambuy, Nostro Inviato Straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà Flmperatore d'Austria , in dipendenza di speciali Nastri poteri , ed unitamente a Sua Altczza il Principe Clémente Venceslao Lotario di Metternicb-Winneburg , Ministro di Stato e delle Conferenze , Cancelliere di Cortc , di Stato e délia Casa délia prelodata Maestà Sua Impériale e Reale Apostolica, egualmente munito di speciali Impcriali pienpoteri, conchiuso c lir-
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inato il 22 del mese di maggio correntc una convenzione per favorire e proteggere le scienze e le arli , incoraggiare le util» intraprese e gnarenlire agi» Autori la propriété delle loro opéré letterarie ed artisticlie pubblicate ne’ rispettivi Dominii: la quai convenzione è del ténor seguente :
Sua Macstâ il Re di Sardegna , ecc. ccc. ccc. e Sua Maestà l’Imperatore d’Austria , ecc. ecc. ecc. ugualmente intcnti a favorire e proteggere le scicnze e le arti , non cbe ad incoraggiare le utili intraprese , si sono , di comune accordo , determinati a guarentire agli Autori, durante la loro vita, la proprietà delle loro opéré letlei’aric cd artiStiche , pubblicate negli Stati rispettivi, non cbe di fissare il tempo durante il quale i loro eredi continucranno a goderne, con istabilire a questo effetto i mezzi i più elïicaci onde impedire la contraftazione.
Hanno le Maestà Loro a tal fine nominato per Loro Plenipotenziari , cioè :
Sua Maestà il Re di Sardegna, il signor Don Vittorio Amedeo Balbo Bertone , Conte di Sambuy , Cavalière Cran Croce délia Sacra Religione ed Ordiue Mililare dei Santi Maurizio e Lazzaro , e dcU'Ordinc Impériale Austriaco di Lcopoldo , Maggior Generale nelle Régie Armale , e suo Inviato Straordinario e Ministro plenipotenziario presso S. M. I. e R. Apostolica; e Sua Maestà l’Impeiatore d’Austria , Sua Àltczza il Principe Clemente Venceslao Lotario di Melternich-Winncburg , Duca di Portella, Conte di Künigswart , Giandc di Spagna di prima classe , Cavalière del Toson d’oro , Gran Croce dcll’Ordinc di S. Stefano d'Unghei’ia , e délia Decorazionc pel merito civile , Cavalière del Suprcmo Ordine délia Santissima Annunziata, ecc. Ciambellano , Consigliere intimo atluale di S. Maestà I. e R. Apostolica , Suo Ministro di Stato e delle Conferenze , Cancelliere di Corte , di Stato e délia Casa Impériale , ecc. ;
I quali , dopo essersi comunicate le loro plenipotcnze , cd
averle ritrovate in buona e débita forma , hanno convenuto degli articoli seguenti :
Le opéré o produzioni dell'ingcgno o dell'arte , pubblicate negli Stati rispcttivi , costituiscono una propriété cbe appartiene a quelli cbe ne sono gli Autori per godeme o disporne durante tutta la loro vita ; eglino soli , o i loro aventi causa hanno di-
ritto di autorizzarnc la pubblicazione.
Le opéré teatrali sono eziandio propriété dei loro Autori , e sono percié , in quanto al pubblicarlc e riprodurle , comprese nelle disposizioni dell’arlicolo primo.
Le opéré teatrali non possono essere rappresentate che di consentimento dcH’Autorc o degli aventi causa , senza pregiudizio dei regolamcnti stabiliti o da stabilirsi ncU’uno c nell’altro Stato per la pubblica rapprcsentazione di dette opéré.
Le traduzioni fatte in uno degli Stati rispcttivi , di manoscritti o d’opere pubblicate, in lingua straniera, fuori dei territorio dei mcdesimi , sono ugualmente considerate corne produzioni originali, comprese nelle disposizioni deU’articolo primo.
. Sono parimenti comprese nclla disposizione dello stesso articolo le traduzioni fatte in uno dei rispettivi Stati , di opéré pubblicatc nell’altro. Si ecccttua il caso , in cui l’Autore suddito di uno dei due Sovrani contraenti, pubblicando la sua opéra, annunzii in quella di voîerne dare alla luce egÜ stesso una tra-
duzionc ncgli Stati medesimi , e con che ciè cseguisca ncllo spazio di sei mesi ; ncl quai caso egü conservcrà anche per la traduzionc tutti i suoi diritti d’Autore.
Non ostante le disposizioni deirarticolo primo potranno liberamente riprodursi , nci giomaü e nelle opéré periodiche , gli articoli di al tri giomali o d’altre opéré periodiche, purchè non eccedano tre fogli di stampa délia loro prima pubblicazionc , e che se ne indichi il fonte.
Gli Editori di opéré anonime o pseudonime ne sono considerati corne Autori , fintantochè questi o i loro aventi causa non abbiano fatto constare dei propri diritti.
Ogni contraffazione délie opéré , produzioni e dei componimenti musicali e teatrali , mentovati negli articoli I, Il e III, è proibila nei due Stati.
La contraffazione è l'azione per cui si riproduce con mezzi meccanici un’opera , in tutto od in parte , senza il conscnso dell’Autore o de’ suoi aventi causa.
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V’ha contraffazione , nel senso dcll'articolo precedente , non solo quando v’ha una somiglianza perfetta fra l’opéra originale e l’opéra riprodotta , ma eziandio, quando sotto un medcsimo titolo , o sotto un titolo diverso , vi ha identité d’oggetto nelle due opéré , e vi si trova lo stesso ordine d’idee , e la 6tessa distribuzione di parti. L’opera posteriore è in questo caso considerata corne contraffazione, quando anche fosse stata notevolmente diminuita od accresciuta.
Quando le riduzioni per divcrsi stromcnti, gli estratti ed altri adattamenti di composizioni musicali , potranno riguardarsi corne produzioni dell’ingcgno , non verranno considerate corne contra (ïazione.
In quanto riguarda la contraffazione, ogni articolo di un'opera enciclopcdica o periodica , ecccdente i tre fogli di stampa , è considcrato corne un’opera da sè.
L’Autore di un’opera letteraria o scienlifica ha diritto dimpedire l’usurpazionc del titolo che ha scelto, allorchè la medesiina puô induire il pubblico in errore sull’identità apparente dell’opera ; ina in questo caso non vi ha contraffazione , e l’Autore non ha ragionc che ad una semplicc indennità proporzionata al danno sofferto. Nondimeno i titoli gcnerali, comc sareb-
bero Dizionario , Focabolario , Traitato, Commentario , e la divisione d’un’opcra per ordine alfahetico non danno agli Autori., clie ne hanno usato , alcuna ragione d'impedirc che altri Autori trattino lo stesso soggetto sotto il medesimo titolo o collo stesso metodo di divisione.
Le incisioni , lilografie , medaglie , opéré e forme di plastica godono del privilegio conceduto aile opere d’arte, in conformité deirarticolo primo. La contraffazione di tali oggetti è pertanto proibita ; ma in questo caso non vi ha contraffazione , sc non quando la riproduzione segua collo stesso mezzo mcccanico adoperato per l’opéra originale , eonservandone le medesime dimensioni.
Le pitture, le sculture, i disegni sono ugualmentc compresi nclla disposizione dcU’articolo primo ; ma le copie che se ne traesscro alla mano senza frode e senza opjiosizione dal canto del possessore, non costiluiscono contraffazione, fuorchè qnando il copista ha con dolo ccrcato d' induire il pubblico in erroie suiridcntità délia copia coll’originale.
Gli Autori di disegni, pitture, sculturc od altre opere d'aili, r clii li rappresenta o ne lia causa , possono ccderc il diritto csclusivo di riprodurle coll’incisionc , col getto o con qualsivoglia altro mezzo mcccanico , senza perderne la propriété , salvo perô il disposto dcll’articolo precedente. Ma alienandosi l’opéra originale , il diritto d’autorizzarne la riproduzione si trasferisce nell’acquisitore , per godemc durante tutto il tempo , per cui l’Autore ed i suoi eredi ne avrebbero potuto godere , salvo che sia slipulato il contrario.
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La présente convenzionc non farà ostacolo alla libéra riproduzione nei rispettivi Stati , di opéré che fossero già pubblicate in alcuno di essi , prima che la detla convenzione fosse posta in vigore , purchè la riproduzione abbia avuto cominciamento e sia stata lcgalmentc autorizzata avanti di quel tempo.
Qualora perô si fosse pubblicata parte di un’opera prima che la présente convenzionc fosse posta in esecuzionc, e parte dopo, la riproduzione di quest’ultima parte non sarà permessa che col consenso dell’Àutore o dei suoi aventi causa, purchè i medesimi si dicliiarino pronti a vendere agli associati la continuazione dcll’opera senza obbligarli aU'acquisto dei volumi dei quali fossero già possessori.
Le persone , in cui pregiudizio si è commessa contraffazione , hanno diritto al risai’ciinento dei danni sofferti.
Oltrc le penc pronunciate contro ai contraffattori dalle leggi dei duc Stati , si ordinerà il sequestro e la distruzione degli esemplari e degli oggetti contraffatti , e cosl pure delle forme, stampe , dei rami , delle piètre , c degli altri oggetti adoperati per cseguire la contraffazione; tuttavia la parte lésa potrà chiedere che siffatti oggetti le vengano aggiudicati in tutto od in parte, in deduzione dcU indennità che le è dovuta.
Lo smercio d'opere , o di cose contraffatte , è assolutamente proibito nei due Stati, sotto le pene comminate neirarticolo precedente , il quale si applicherà eziandio ai casi in cui le -contraffazioni fossero state preparate alTcstero.
Il diritto degli Autori e dei loro aventi causa , passa agli eredi legittimi c testamentarii , secondo le leggi degli Stati rispettivi. Questo diritto non puô tuttavia mai devolvcrsi per suecessione al fisco,ed è riconosciuto e protetto nei due Stati per trent’anni dopo la morte delTAutore.