XIX
Per le opéré postume il termine sopra fissato sarà esteso a quarant’anni dal giorno délia pubblicazione delle medesime.
Questo termine è esteso ad anni cinquanta dal giorno délia pubblicazione , per le opéré pubblicatc da corpi scientifici o da società di letterati.
Per le opéré di pif» volumi, e per quelle chc si pubblicano a dispense , i tre termini sopra fissati , non cominciano a decorrere per tutta l’opéra, chc dalla pubblicazione deH’ultimo volume, o deU’ultima dispensa , a condizione per altro che non passino più di tre anni fra l’una e l’altra pubblicazione.
Risguardo aile collczioni o raccolte di opère, o memorie distante, li termini sopra eitati non si computcranno che dalla pubbücazione di ciaschcdun volume, salvo quanto è stabilito dalla prima parte dcl présente articolo, pel caso in cui l’opéra o la memoria ohe fa parte délia collczione o raccolta , fosse divisa in parecchi vohuni. . •
Per le opéré, che FAutore avrà cominciato c gli eredi avranno finito di pubblicare, il termine sarà di quarant’anni corne per le opère postmne.
xxni.
Se lWutore è morto prima che il termine délia cessione , che avesse fatta de’ suoi diritti , sia scaduto , i suoi eredi , spirato quel termine, entreranno nel godimento dei loro diritti per tutto lo spa/.io di tempo utile che rimanc , secondo le norme stabilité negli articoli preccdenti.
AUo scadere dei termini fissati dagli articoli XVIII, XIX, XX, XXI e XXÜ, le opéré, e le produzioni dell’ingegno e dell’arte cadranno nel dominio dei pubblico.
Gli atti emanati dai due Govcrni, e le opéré pubblicate da essi direttamente o d’ordine loro , qualora ci6 risulti dalle opéré medesime, continueranno perô ad csserc regolati dalle disposizioni vigenti nei rlspettivi Stati.
I Govcrai contraenti si comunicheranno le lrggi ed i rcgolamcnti spcciali, che ciascuno sarà per adottare, rispetto alla propriété delle produzioni letterarie , o scientifiche , o delle opéré d’arte, affine di agevolare l’csegnimento délia présenté convenzione negli Stati rispettivi.
Eglino si comunicheranno del pari le disposizioni date dall'una j>arte e dall’altra per determinare l'originalité d’un’edizione o l’anteriorità di data di un’opera d'arte.
Le disposizioni délia présente convenzione non pregiudicheranno per nulla all’esercizio dei rispettivi diritti di censura e di proibizione , il (piale continucrà ad aver luogo negli Stati rispettivi indipendentemente dalle stipulazioni suiTiferitc, sccondo le regole stabilité o da stabilirsi.
xxvn.
I due Govcrni contraenti inviteranno gli altri Governi d'Italia ed il Cantone del Ticino ad aderirc alla présenté convenzione. Questi , pel solo fatto dell’adesione manifestata , saranno considerati corne Parti contraenti.
xxvm.
La présente convenzione sarà in vigore per quattro anni decorrendi dal giorno dello scambio delle ratificazioni , ed inoltre per sei mesi successivi alla dichiarazionc cbe l’una Parle facesse all’altra , spirati i quattro anni , di voler far cessare l’effetto
délia stcssa convenzione, o di proccdere alla rinnovazione délia inedesima, con quei miglioramcnti che frattanto l’esperienza avrà suggerito.
Ciascuna delle due Parti si riserva il diritto di fàre alTaltra una simile dichiarazione , ed è per patto espresso stabilité fra le medcsime, che spirati i sei mesi, dopo la dichiarazione suddetta falta dall’una parte all'aitra , la présenté convenzione e tutte le stipulazioni che vi sono contcnute cesseranno d’avere effetto.
La présenté convenzione dovrà venire ratificata dalle Loro Macstà , ed il carabio delle ratificazioni si opererà in Vienna entro il termine di quattro settimane o più presto se sarà possibile.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii l’hanno firmata e vi hanno apposto l’impronto del loro stemma.
Fatto in Vienna il 22 maggio 1840.
( L. S. ) Di Sambuy.
( L. S. ) Di Mettebmch.
Avendo Noi veduto ed esaminato la convenzione precedente, ed approvandola in ogni sua parte , l’abbiamo accettata , cont'ermata e ratificata, corne per le presenti da Noi firmate, l accettiamo , confermiamo e ratifichiamo , promettendo in fede e
parola di Re di osservarla e farla inviolabilmente osscrvare: in testimonio del clic abbiamo fatto contrasscgnarc le presenti dal Conte D. Clémente Solaro délia Margarita , Cavalière Gran Croee decorato del Gran Cordone del Nostro Ordine religioso e militare de’ Santi Maurizio e Lazzaro , Gran Croce del Real Ordine Spagnuolo d’Isabella la Cattolica , Gran Croce deU’Ordine di S. Gregorio Magno , Cavalière deU’Ordine Pontificio di Cristo , Gran Croce del Real Ordine di Leopoldo del Belgio, Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari esteri , Sovrintendentc generale dclle Poste, e Notaio délia Corona*, e vi abbiamo fatto apporre il Real Nostro sigiUo. Dat in Torino addi trenta del mese di maggio, l’anno del Signore miUe ottoccnto quaranta, del Nostro Regno il decimo.
CARLO ALBERTO
Solaro della Margarita.
i84o, a3 juin.
VIENNE
Déclaration de M. le Comte Berton de Sambtty, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Sardaigne près la Cour de Vienne , sur le setis de V article XIV de la convention précédente.
Quoique le vrai sens du second alinéa de l’article XIV de la convention signée le 22 mai 1840 par les Plénipotentiaires de Sardaigne et d’Autriche pour assurer la propriété littéraire , ne paraisse être sujet à aucun doute , il a cependant été convenu, de part et d'autre, d’ajouter, pour plus de clarté, après le mot purchè dans ledit paragraphe, ceux in caso di rifiuto, de manière que la tenciu* de ce paragraphe sera mot pour mot la suivante :
« Qualora pcr6 si fosse pubblicata parte di un’opera prima » che la présente convenzione fosse posta in eseeuzione, e parte » dopo , la riproduzione di quest’ultima parte non sarà permessa » che col consenso dell’Autore o dei suoi aventi causa, purcliè, » in caso di rifluto , i medesimi si dichiarino pronti a vendere » agli associati la continuazione dcll’ opéra senza obbligarli » all’acquisto dei volumi dei quali fossero già possessori. »>
Le soussigné Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Sardaigne déclare en conséquence que les mots - in caso di rifiulo - seront censés faire partie de la convention susdite.
En foi de quoi il a délivré la présente déclaration pour être échangée contre une déclaration analogue du Plénijjotentiaire de S. M. l’Empereur d’Autriche.
Vienne ce 23 juin 1840.
De Samuct.
1840 , 39 septembre.
TURIN
Déclaration échangée entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. A. R. le Duc de Lucques , pour V exemption réciproque des droits de navigation et de port , en cas de relâche forcée.
Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Altezza Reale il Duca di Lucca volcndo assicurare ai bastiinenti coperti délia rispettiva loro bandiera l’csenzione del pagamento di ogni diritto di tonncllaggio e di navigazionc, nei casi d’approdo per forza maggiorc , o per purgare la contumacia , in alcuno dei porti dei loro Stati , il sottoscritto D. Clemente Solaro , Conte délia Margarita , Cavalière Gran Croce decorato del Gran Cordone del sacro e militar Ordine de’ Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Croee del Real Ordine Americano d’Isabella la Cattolica , Cavalière dell’Ordine Pontificio di Cristo , Gran Croce dell'Ordine di San Gregorio Magno, e dell’Ordine di Lcopoldo del Belgio , Primo Segretario di Stato per gli afiari esteri , Notaio délia Corona e Sovrintendente Generale delle Regie Poste, è stato dall’Augusto suo Sovrano autorizzato a finnare e scambiare la seguente dichiarazione con Sua Eccellenza il signor Barone Fabrizio Ostini , Consigliere di Stato Onorario , Commendatore del distinto Real Ordine Spagnuolo di Carlo III, c di quello Pontificio di Cristo, e Ministro per gli aflari esteri délia prefata Altezza Sua Reale:
A contare dal giorno 20 del mese di ottobre del corrente anno ed in awenire ogni bastimenlo mercantile appartenente allô Stato di uno dei due Àugusti Sovrani, che per fortuna di mare, o per altra imperiosa circostanza , oppure per purgarc la contumacia fosse costrctto d’entrare in uno dei porti dciTaltro, andrà esente dal pagamento di qualunque diritto di tonnellaggio e di navigazionc , che si pcrcepisce , o potrà percepirsi per conto del Govemo, purchè non addivcnga nel dctto porto ad alcuna operazione di commercio, ben inteso perô che non verranno considcrate per operazioni commerciali gl’imbarchi o disbarchi di oggetti inservienti alla sussistenza dell’equipaggio, od alla manutenzione od al ristauro del lcgno , e purchè lo stesso non prolunghi il suo soggiorno al di là del tempo neccssario sccondo i motivi che hanno dato luogo all’approdo.
Si dichiara inoltre , che colla présente nulla resta innovato quanto aU'obbligo dei legni , che approdano per espurgarc la contumacia, di pagare i diritti, che sono dalle tariffe e dai regolamenti sanitarii stabiliti per lo spurgo.
In fede di che il sottoscritto ha firmata la présenté dichiarazione , e vi ha apposto il sigillo delle sue armi.
Torino , il 29 settembre 1840.
SOLABO DELLA MaBGAMTA.
i84o, 39 octobre.
TURIN
Traité d’ Amitié , de Commerce et de Navigation , entre S. .M. le Roi de Sardaigne et la République Orientale de V Uruguay.
Carlo Alberto per la grazia di Dio Re di Sardegna , di Cipro e di Gerusalemme ; Duca di Savoia , di Genova, di Monferrato, d’Aosta , del Cbiablese , del Genevesc e di Piaccnza ; Principe di Pieraonte e di Oneglia ; Marchcse d'Italia, di Saluzzo, d’Ivrea, di Susa, di Ceva, del Maro, di Oristano, di Cesana e di Savona ; Conte di Moriana , di Ginevra , di Nizza , di Tenda , di Romonte , di Asti , di Alessandria , di Goceano , di Novara , di Tortona , di Vigevano c di Bobbio ; Barone di Vaud e del Faucigny ; Signore di Vercelli , di Pinerolo , di Tarantasia , délia Lomellina e délia Valle di Sesia , ecc. eoc. ecc.
A tutti coloro che le presenti vedranno salute.
Avcndo Noi visto cd csaminato il Trattato d’amicizia , di commercio e di navigazione , ed i due suoi articoli addizionali , conchiusi e firmati tanto quello quanto questi in Torino , in virtù di speciali nostri pienipoteri il 29 ottobre 1 840 , dal Conte Ciemente Solaro délia Margarita , Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari estcri, e dal cittadino Giuseppe Ellauri munito di uguali pienipoteri per parte del Governo délia Repnl>blica Orientale dell’ Uruguay , dei quali Trattati ed articoli addizionali segue il tenore :
Desiderando Sua Maestà il Re di Sardcgna c la Repubblica Orientale deirUruguay di consolidare le relazioni di buona intelligenza , che felicemente hanno esistito fino ad ora tra i loro rispettivi Stati , e di agcvolarc ed estendere le mutuc loro relazioni di commercio , hanno stabilito di aprire delle negoziazioni onde concluderc un Tratlato d'amicizia, commercio e navigazione.
A taie oggetto Sua Maestà il Re di Sardegna ha conferito i suoi pienipoteri al signor Conte Solaro délia Margarita, Cavalière Cran Gordone deirOrdine religioso e militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cran Croce dell’Ordine di S. Gregorio Magno, deirOrdine di Isabella la Cattolica di Spagna, dell’Ordine di Leopoldo del Belgio e Cavalière dcH’Ordine di Cristo, suo Primo Segretario di Slato per gli aflfari esteri , Notaio délia Corona e Sovrintendente Generale delle Poste ,
Ed il Présidente délia Repubblica Orientale deU’Uruguay, col previo consenso del Senato , ha conferito ugnali pienipoteri al cittadino Giuseppe Ellauri , suo Ministro di Stato , di Governo e delle Relazioni estere , Inviato sti*aordinario e Ministro plenipotenziario presso la Corte di Sua Maestà , i quali Plcnipotenziarii , dopo di avéré scambiati i loro rispettivi pienipoteri e trovatili in buona e débita forma , hanno convenuto e firmato gli articoli seguenti :
\i sarà pace ed amicizia perpétua fia Sua Maestà il Re di Sardegna e la Repubblica Orientale deU’Uruguay, e fra i sudditi di ambi i paesi , senza eceezione di persona o di luogo.
Vi sarà fra U territorii delle due Allé Parti contraenti libertà e reciprocità di commercio e navigazione; gli abitanti di ambi gli Stati potranno entrare liberamcnte nei porti di ciascuno di essi , dove è pcrmesso il commercio straniero , potranno con ogni libertà risiedere in qualunque luogo più loro convcnga onde dar corso ai loro aflari ; al quale oggelto godranno délia medesima sicurezza, protezione ed avvantaggi accordati agli altri abitanti del pacse in eui si trovano , senza dover pagare per questa protezione, sicurezza e vantaggi, nissuna maggior tassa, imposta, salarii o retribuzioni cbe quelle pagate dai nazionali , sempre intcso colla condizione di assoggettarsi aile leggi e regolamenti in vigorc. Non potranno essere espidsi o mandati per forza da un luogo alTaltro per misura di polizia o govemativa , salvo per gravi motivi cbe pongano in pcricolo la tranquillità pubblica-, non potranno essere assoggettati a nessun sequestro , nè trattenuti coi loro baslimcnti, merci ed effetti, senza cbe venga accordato agli interessati immediatamente una sufliciente indennizzazione, per le perdite cbe loro farà soffrire il servizio a cui saranno costretti. Potranno neppure essere obbligati al servizio inilitare di terra o di mare, nè essere ascritti al alcun genere di milizia.
Nel caso ( il cbe Dio non voglia ) di guerra fra le Alte Parti contraenti , si conccderà ai sudditi o cittadini dell’uno e dell’altro Stato, che fossero solatnente transcunti, un termine di sei mesi per quelli cbe abilano -sulle coste , e di un anno per quclli che si trovano nell interno, perché possano imbarcarsi in quel porto clie più loro convcrrà, rispettando i crediti, sia particolari sia sopra il tesoro o banchi, che loro appartengono. Gli altri sudditi o cittadini che avessero stabilimenti fissi, per uso di qualche professione od occupazione privata, potranno rimanere
nel paese , se questo loro convienc , scnza soffrire la menoma inolestia nclle loro persone o nelle loro propriété , con ciô che non commcttano atti di ostilité e non contravvcngano aile leggi vigcnti.
Li bastimenti sardi che si trovano caricati od in zavorra nei porti dello Stato Orientale dcll’Uruguay, e reciprocamente i bastimenti di questo che si trovano caricati od in zavorra nei porti dcl Regno di Sardegna, saranno trattati alla loro entrata, uscita, e durante il loro soggiorno nel porto, nel modo detto nell’articolo addizionale al présente Trattato.
Ogni sorta di merci ed oggetti di commercio, prodotti naturali o dell’industria délia Repubblica Orientale dell'Uruguay o di qualunque altro paese , che possono essere introdotti lcgalmente su bastimenti sardi nei porti dcl Regno di Sardegna , potranno ugualmentc esservi introdotti da bastimenti dello Stato Orientale deU’Uruguay, senza dover pagare altri o maggiori diritti , di qualunque denominazione siano , riscossi in nome od a pro del Governo , dclle Autorité locali o di qualunque stabilimento privato, se non quclli che essi pagherebbero introdotti su bastimenti Sardi, e reciprocamente si stabilisée lo stesso per questi nei porti délia Repubblica Orientale deU’Uruguay.
Per maggiore chiarezza dei due precedenti articoli, si stabilisée che la concessione in essi fissata saré la stessa , sia che i ba-
stimenti délie due Nazioni vengano direttamente dai loro porti rispettivi , o da altri stranieri.
Ogni sorta di merci ed oggetti di commcrcio che possono essere legalmente esportati dai porti dello Stato Orientale delTUruguay su bastimenti nazionali , potranno esserlo pure su bastimenti sardi, senza dovere per questo pagare altri, o maggiori diritti , qualunque ne sia la denominazione , riscossi in nome od a profitto del Governo , delle Autorità locali o di stabilimenti particolari, che quelli che dovrebbero pagare essendo esportati sui bastimenti orientali deirUruguay, e reciprocamente lo stesso si stabilisée a favore di questi per l’esportazione che fanno dai porti dei Dominii di S. M. il Re di Sardegna.
Nella Repubblica Orientale delTUruguay non si metteranno altri, o maggiori diritti d' importazione ai prodotti naturali o dell’industria del Rcgno di Sardegna, nè in questo s'imporranno ai prodotti naturali o dell’industria di quella , maggiori , od altri diritti d’ importazione , che quelli imposti sovra simili articoli provenienti da altri paesi. Ugualmente non si frapporrà ostacolo o proibizione qualunque alTimportazione od esportazione di ogni articolo proveniente dai suolo o dallïndustria del Regno di Sardegna, o délia Repubblica Orientale delTUruguay, alTcntrata od uscita dai porti di ambi i paesi, che non sia applicabile a qualunque altra nazione.
Resta espressamente convenuto che gli articoli precedenti non si applicano per nulla alla navigazione delle coste ossia cabotaggio , di ciascuno dci due paesi , che le Alte Parti contracnti si riservano esclusivamente nei loro territorii rispettivi.
Onde non possa sorgcre dubbio sulTessere un bastimento si o no nazionalc , ambe le Alte Parti convengono nel considerare e riconoscere corne Sardi, o délia Repubblica Orientale dell’Uruguay, quelli che di buona fede siano propriété dei loro rispettivi sudditi o cittadini , accertata con titoli autentici spediti dalle Autorité dell’uno o dell’altro paese, qualunque ne sia la costnizione.
Ambe le Alte Parti contraenti riconoscono, che nel caso che una delle due fosse in guerra con una terza Potenza , la bandiera neutrale dell’altra assicura il legno e le persone , eccettuati gli ufïiziali ed i soldati al servizio effettivo del nemico , e copre eziandio le propriété , ineno gli articoli di contrabbando di guerra. In conseguenza, saré libero e lecito ai sudditi o cittadini di anibi i paesi di navigare coi loro bastimenti, partendo da qualunque porto per altri appartenenti al nemico delTuno o delPaltro , e proibito di recar loro molestia alcuna in questa navigazione.
Onde non lasciar dubbio qnali sieno gli oggctli e merci reputati di contrabbando di guerra , si dichiarano tali qualunque anna da fuoco o bianca , offensiva o difensiva , corne cannoni , fucili, pistolc cd altrc délia stessa spccie, sciabole, spade, corazze , lancie , mazze , clmi , cotte di maglia , arnesi , polvere , pâlie, l>ombc, granatc, mitraglia in paccbi o sciolta, zolfo, salnitro , ferro, acciaro, rame, piombo, bronzo c qualunque altra matcria adatta a far la guerra per mare o per terra , e qualunque articolo che possa servire ad armare, fomire o muoverc gli eserciti, corne uniformi , cavalli, mule, ecc.
Ncl caso, che una delle Alte Parti contraenti si trovasso in guerra con una terza Potenza , i sudditi o cittadini deil'altra potranno continuarc il loro commercio o navigazione col medesimo Stato , ccccttuati sollanto i porti o piazzc che fossero bloccati od assediati per marc o per terra; ed affine di rimuovere ogni dubbio in queslo caso resta convenuto, che qualunque bastimento delle due Aile Parti contraenti, che s’incontrerà direlto ad un porto bloccato, non sarà detenuto nè confiscato, se non dopo la notificazione spéciale dcl blocco , che si farà dal Comandantc che lo dirige o da alcuno dcgli Ufliziali a’ suoi ordini, sidle patenti del bastimento.
Nello stesso caso deU’articolo precedente , cioè di guerra di uno dei due contraenti con una terza Potenza, nessuno dei sudditi o cittadini dcU’altra potrà accettare, da quella, commissione
o patente per agire ostilmenle contro il primo , sotto pena di essere trattato corne pirata.
Affine di proteggerc più elTicacemcnte il commcrcio e Ja navigazionc dei loro rispettivi sudditi o cittadini , ambe le Alte Parti contraentl convengono di non ricevere ne» loro porti, ancoraggi o rade , pirati o rapitori di bastimenti o caricbi , obbligandosi al contrario a perseguitarli , con tutti i mezzi e con tutto il rigore delle leggi, egualmcnte cbe quelli i quali fossero convinti di csscrc loro fautori, complici, o ricetlatori degli oggetti rapiti o derubati , ed a restituire i legni ed i caricbi ai proprietari sudditi o cittadini dellaltra parle contracnle, od ai loro procuratori , ed in mancanza di questi, ai Consoli od agenti commcrciaii.
Se qualchc bastimento da guerra o mercantile appartenente alTuno dei due Slati venisse a naufragare sullc coste dell’altro, gli saranno accordati dalle Autorità locali gli stessi soccorsi , protezione e trattainento usati in simili casi e circostanze ai legni nazionali , e le merci ed altri effetti cbe si trovassero a suo bovdo , od il loro équivalente , saranno consegnati al proprietario, senza cbe abbiasi pei medesimi a pagare dritto di salvataggio maggiorc di quello riscosso in pari easo dai nazionali.
Non si concédera dalle due Aile Parti contraenti nissun privilegio , preferenza direlta od indirella a favore di qualunqnc
compagnia, corporazione , o ili chi la rapprcscnti, per la compera di nessun arlicolo di commercio legalmente inlrodotto , lit considcrazionc délia nazionalilà del bastimento su cui venue introdotto , neppurc quando appartenga a quella delle due Parti nelli cui porti si fa l’importazione di detti articoli , essendo l’espressa volontù dei contraenti di non ammetterc alcuna diilerenza o dislinzione a taie oggetto.
Se in avvenire una delle due Allé Parti contraenti accordasse ad altra nazione qualchc spéciale favore, per ciô che riguarda al commercio c navigazione , questo favore diventerà immediatamente comune all’altra parte , godendone gratuitamente , se gratuita ne fu la conccssione, od accordando lo slcsso compenso od altro équivalente , se la conccssione fu condizionalc.
xvin.
Li bastimenti dcU’una delle duc nazioni , che si trovassero sullc coste nella dipendenza dcU’altra, senza intenzionc di entrare in porto, od essendovi entrati non scaricheranno tutte o parte delle loro merci , godranno dei medesimi privilegi , vantaggi e trattainento che li bastimenti delle nazioni più favorite.
Tanto i bastimenti mercantili sardi, che dovessero rilasciare forzatamente in qualchc porto dcllo Stato Orientale delTUruguay, corne ugualmente li bastimenti di questo, che rilasciassero forzatamente nci porti del ftegno di Sardegna, senza Car nissuna operazione di commercio , cd al solo oggetto di riparare qualchc
avaria o di evitare i pcricoli di qualche tempesta , saranno considérât! e trattati sotlo tutti i rapporti corne i bastimenti nazionali , purcliè le cause chc lianno deterininato il rilascio siano reali cd evidenti.
Gli articoli di commercio , produzioni del suolo o dell’industria dcllo Stato Orientale dclTUraguay c delle sue pesche, ecceüuato il sale, la polvere da sparo cd il tabaeço manifatturato, potranno attraversare liberamente il territorio di S. M. Sarda, dal porto franco di Gcnova ad un punto qualunque délia sua frontière. Egualmcnte ogni artieolo di commercio streniero, chc venga, da qualunque punto délia frontière interna sarda, destiuato allô Stato dcUTruguay, potrà attraversare liberamente gli Stati di S. M. sino al porto franco di Gcnova per essere qui iinbarcato, senza dover pagare nissuna sorta di dritti esatti in nome ed al profitto del Governo, dcllc Autorità locali, o di qualunque stabilimento privato ( ad eccezione di quelli neccssari a coprire le spesc clie esigono le precauzioni e misure contro la mala fede ed il contrabbando ) : |>erô, se per circostanze o motivi particolari, il Governo di S. M. giudicassc opportuno di ristabilire i diritti di transite sovra i menzionati articoli, potrà farlo liberamente , dappoicliè se ne riserva la piena facoltà , obbligandosi soltanto in tal caso di parteciparne il Governo dell’Uruguay sei mesi prima deH esecuzione. Resta ugualmcnte stabililo, che ogni artieolo di trallico, importato direttamente dalla Repubblica Orientale deirUruguay, sarà ricevuto e consideralo corne prodotto di quella Repubblica , ed a questo titolo godrà délia franchigia e del libero transito attraverso gli Stati di S. M. il Rc di Sardegna , salve le eccezioui menzionate nel prescrite artieolo.
Le stipulazioni degli articoli precedenti saranno pur applicabili ai bastimenti sardi clie entreranno nei porli delle Isole appartenenti alla Repubblica Orientale delPUruguay, ed ai bastimenti di questa cbe cnti'cranno nei porti di quelle appartenenti a S. M. il Re di Sardegna.
Le due Alte Parti contraenti si riconoscono mutuamente il dirillo di inviare c nominarc Consoli o Vicc-consoli , od agenli commerciali nei porti o nellc città cominercianti dei rispettivi Stati dove lo stimeranno opportuno.
I Consoli di qnalunque classe essi sieno, debitamente nominati dai loro rispettivi Governi , non potranno entière nell’esercizio delle loro funzioni senza il previo exequatur del Govemo nei cui Dominii vanno a risiedere.
Onde preveniie ogni cagione di dissensione o disparere , e ad oggetto di fissare in un modo chiaro il carattere, le funzioni, atlribuzioni, poleri ed immunità dei Consoli di qnalunque classe sieno , ambe le Alte Parti contraenti riconoscono , in conformità dei principii generali del diritto delle genti , che i Consoli , di qualunque classe essi sieno , non sono che meri agenti commerciali, e per conseguenza senza diritto di trattare, nè discutere (quando non ne avessero spécial missionc, lo cbe dovrauno
in tal caso provarc ) col Govcrno , ncl cui Stato risicduno , le quistioni politiche clie possono occorrcrc,'e senza le immunitâ clic il diritto internazionale concédé ai Ministri ed agenti diplomatici. Godranno, non ostantc, tanto nelle loro persone, corne neH'esercizio dclle loro funzioni, c nella protczione clie devono accordare ai loro nazionali nei loro a lia ri mercantili, délia considerazione e privilegi , clie si accordano ai Consoli delle altre nazioni , osservando in questo la piû stretta uguaglianza e reciprocità.
Se i Consoli rispettivi facessero speculazioni commerciali saranno obbligati di sottomcttersi, riguardo a queste, aile stesse leggi , usi e costumi , a cui saranno soggctti gli individui privati délia loro nazione ed i sudditi di quegli altri Governi , coi quali esistono Trattati d’amicizia, di commercio e di navigazione.
Resta espressamente convenuto, clie se una delle due Alte Parti contraenti nominasse per suo Console destinato a risiedere in un porto o città commerciante dell’altra , un suddito di questa, detto Console , malgrado la sua qualità di agente straniero, continuera a venir considerato corne suddito o cittadino délia nazione a cui appartieue , e sarà in conseguenza soggetto aile leggi e regolamenli , ai quali sono sottomessi i nazionali nel luogo délia sua residenza, senza péri) clie quest’obbligo tocclii in nulla l'esercizio dclle suc fuozioni consolari e l iimnuuità de’ suoi arcbivii.
Sema pregiudizio di quanto vicne stabilito ncll'articolo precedente, ambe le Alte Parti convcrigono di riconoscere reciprocamentc nei Consoli sudditi o cittadini , che Paîtra avesse nominati, tutte le distinzioni, con le quali il Governo clic li nomina avesse crcduto di decorarli , seiupre in conformité aile leggi vigenti nei rispettivi paesi.
I suddetti Consoli, Vice-consoli od agenti comnierciali saranno autorizzati a ricbiederc dalle Autorità locali la riccrca , arresto e detenzione dei disertori dei bastimenti da guerra o mercantili delle loro rispettive nazioni. Si dirigeranno a taie scopo per iscritto ai Tribunali , Giudici , od Ufficiali competenti , producendo copia dei registri dei bastimento, od altri documenti bastanti a comprovare che gli individui reclamati faccvano parte dcH’equipaggio , nei quai caso l’estradizione non potrà essere rifiutata. Questi disertori arrestati saranno posti immediatamente a disposizione dei Consoli, Vice-consoli od agenti commerciali, e potranno essere incarccrati nellc prigioni dei paese, alla richiesla e spesa di coloro che fanno la riclamazione, sinchè possano venir restituiti al bastimento a cui appartengono, o rimessi al loro paese, in altro pure nazionale, nei termine preciso di tre mesi, contando dal giorno dell'arresto, passato il quale senza clic sieno stati mandat! al loro paese saranno posti in liberté; e non potranno essere carcerati una seconda volta per la medesima causa. Perô, se il disertore o disertori reclamati avessero commesso quaiclic delitto, si sospenderà il rilascio delle loro persone, sino a tanto che il Giudice, che prese conoscenza délia loro causa, abbia pronunziata la sua sentenza, ed abbia questa ricevuto la sua eseeuzione.
In tutto quello, che non si oppone aile leggi c regolamenti vigenti delle due Parti contraenti, la polizia interna dei bastimenti sarà eonfidata ai rispettivi Consoli , scnza che l'Autorità locale debba intervenirvi , se non nel caso che sopravvenga quaiche disordine , o clic si turbi la pubblica tranquillità.
1 Consoli avranno la facoltà di dirigcrc le operazioni relative al soccorrere e salvare i bastinicnti délia loro rispettiva nazione , che avessero fatto naufragio o fosscro in pericolo di farlo, senza che l’Autorità locale debba ingerirscnc che per rapporto alla regola conveniente ed alla conservazione dcU'ordine. Potranno egnalmente fissarc le avarie di detli bastimenti, a mcno che non vi sieno intercssati abitanti dcl paesc , o che esistano stipulazioni contrarie fra gli armatori, caricatori, od assicuratori dei bastimcnto.
Benchè detti Consoli non esercitino giurisdizione alcuna, siccoine venue stabilito nell’articolo XXIV, potranno non di mcno essere scelti arbitri e componenti aiuiclievoli , nelle questioni incrcantili clic possono suscitarsi fra gli individu! délia stessa nazione loro, o fra uno di qucsti ed altri dei paese in cui risicde il Console, scmprcchè le parti iuteressate vogliano sottoinettersi volontariamentc aile sue dccisioni. Perd non si potranno privare questi dei diritto di ricorrcre alla giuslizia dei paese in cui risicdono, bastando perquesto, che uno solo dei contendcnti lo rcclami.
isr»
Li sudditi o cittadini di ciascuna délie duc Alte Parti contraenti potranno disporre liberamente, come loro convcnga, per vendita , cambio , donazionc , testamento, od in qualunque altro modo, di parte o di tutti i béni che posseggono nci rispettivi terri torii delle medesime , ed i sudditi o cittadini di una dclle due nazioni, che- fossero eredi di individui morti neU’altro, potranno succedere loro nei béni pcrsonali , sia per testamento, sia ab intestato, e prenderne possesso in persona, o per mezzo di procuratori c disporne liberamente, come crederanno meglio, seuza pagare altri diritti od imposte clie quelli, cbe in casi uguaii pagherebbero gli abitanti del paese in cui sono situati detti béni. Nel caso clie si trovassero assenti gli eredi , si prenderanno, per la conservazione dell’ercdité, le medesime disposizioni clie si usa e pratica di prendcrc pei nazionali , sino a clie giungano gli interessati in persona od altri facienti per loro. Se si suscitassero quistioni fra varii pretendenli alla inedesiiua crédita, si ricorrcrà ai TribunaU, ed aile loro dccisioni secondo le leggi del paese in cui sono situati i béni. Se, perla morte di un individuo possessore di béni immobili in territorii appartenenti all'una od all'altra delle duc Parti contraenti , dette propriété passassero, per ullima volonté del testatore , ad un suddito o cittadino dell altra , clie nella sua' qualité di straniero fosse inabile a posscderli , se gli accorderà un tempo ragioncvolc , perché egli possa vendcrli ed esportarne il valore, senza nissuna sorla di ostacolo, e senza che per cié sia assoggettato ad aleuna tassa o diritti maggiori di quelli, che sarebbero riscossi in simil caso dai nazionali.
In mancanza di procuratori o legittimi rappresentanti degli eredi assenti , o nel caso di morte intestata di qualunque sud-
dito o cittadino di una delle due Altc Parti contraenti ncl territorio delPaltra. il rispettivo Console in persona , o per un suo incaricato, polrà chicdere, e gli sarà immcdiatamentc accordato, il diritto d'intervenire in tutti gli atti giudiziali , corne linvcntario, la stima, la nomina dcl depositario, ed al tri chc occorrono sino al termine délia procedura.
Ogni individuo appartenentc agli Stati di uno dei due Contraenti sarà considcrato coine suddito di quel paese , dalle cui rispettive Autorità presenti un passaporto in buona e débita forma , ovvero certificato équivalente , o provi di essere iscritto sui registri cônsolari, senza perd, che questa stipulazione possa pregiudicarc in alcun modo la vera sudditanza di origine , allorquando non si è alla medesima riuunziato nelle forme stabilité dalle leggi locali. Non si frapporranno impedimenti od ostacoli di sorta alcuna a coloro , chc volcssero passare da un paese all altro , purchè si unifonnino in queslo ai Regolamenti di polizia in vigoje.
Ambe le Alte Parti contraenti promettono e si obbligano a non dare asilo , nei loro rispettivi Dominii , ma al contrario a fàr arrestdre e consegnare qualunque persona accusata ed inscguita, in uno dei due paesi, per delitlo di falsificazionc di scritture pubbliche o private, di biglielti di banco o lettere di cambio, gli incendiarii, gli assassini, gli avvelenatori, li sottrattori di denaro pubblico , c gli inquisiti di grassazioni sulle pubbliche strade ed i fabbricatori di monela falsa.
Il présente Trattato sarà perpetuo per qnanto riguarda la pace e Pamicizia, ed in qucllo, che si riferisce al cominercio cd alla navigazione , durerà sei anni , contando dal giorno dello scambio délie ratifiche, e se un anno prima di questo termine una delle due Parti contraenti non facesse sapere all’altra oflieialmcnte la sua intenzione di famé cessarc gli efïctti , detto Trattato continuerà ad essere obbligatorio per dodici mesi al di là del termine qui fissato, e cosi successivamente sino a tanto che sia passato un anno dopo fatta la detta notificazione officiale, qualunquc sia l'epoca in cui questa abbia luogo.
Il présenté Trattato sarà approvato e ratificato da Sua Maestà il Re di Sardegna e dal Présidente délia Repubblica Orientale dcirUruguay, c le ratifichc saranno scambiate in Torino fra un anno , ed al più presto se sarà possibile.
In fede di che li Plenipotenziarii rispettivi hanno firmato il présenté Trattato c vi banno apposto il loro rispettivo sigillo.
Fatto a Torino il ventinove oltobre 1840.
( L. S. ) SûLARO DELLA MARGARITA.
( L. S. ) José Ellauri.
Articolo addizionale primo.
Sua Maestà Sarda giudicando convenientc, per motivi particolari, di continuare a riscuotcre per ora diritti difierenziali, a carico delle bandicre straniere, sopra i grani, olio di olivo, e vini
importati direttamente dal Mar Nero e dai porti dcl Mare Adriatico, o da quelli dcl Mediterraneo sino al Capo di Trafalgar, non ostante gli articoli II c IV del présenté Trattato, resta specialmente inteso e stabilito fia le due Alte Parti contraenti, che la ltepubblica deH’Uruguay avrà piena ed intiera libertà di fissare diritti diflerenziali equivalcnti , sopra gli stessi articoli importât! dai medesimi pacsi, a carico délia bandiera Sarda, in caso ebe la percezione di questi diritti dilFcrenziali continuasse ad esercitarsi, a carico délia bandiera délia ltepubblica dell’Uruguay, da S. M. il Re di Sardcgna, oître il termine di quattro anni a contare dal giorno dello scambio delle ratifiche del Trattato ed articoli separati. Perô questi diritti differcnziali equivalcnti , di qualunque specie ebe essi sieno, sopra i detti articoli di commercio cesseranno di esigersi dal momento in cui il Govemo délia Repubblica Orientale dell’Uruguay sarà stato oflicialmente informato délia cessazione dei diritti diflerenziali per parte di S. M. Sarda.
Àrticolo addizionale secondo.
il Governo délia Repubblica dell’Uruguay si obbliga ed impegna ad eguagliare, per l’epoca délia ratifica di questo Trattato, li diritti di navigazionc, di tonnellaggio, di faro, di pilotaggio, di pedaggi, tasse ed imposte di qualunque denominazione sieno, ebe dovranno pagare li bastimenti Sardi, a quelli ebe pagano li nazionali , preccdendo l’approvazione del Corpo Législative , e allora li bastimenti dell’Uruguay godranno nei porti degli Stati di S. M. délia stessa uguaglianza di diritti.
Li presenti duc articoli addizionali avranno la medesima forza e valore. ebe se fossero stati inseriti parola per parola nel Trattato ora firmato , e saranno ncllo stesso tempo ratificati.
In fede di che noi sottoscritli, in virtù dei nostri pienipoteri, abbiamo firmato li due presenti articoli addizionali e vi abbiamo apposto il nostro rispetlivo sigillo.
Fatto a Torino il vcntinove ottobre 1840.
( L. S. ) Soi.aro della Margarita.
( L. S. ) José Ellauri.
Avendo Noi graditi in ogni parte il precedente Trattato ed i due articoli addizionali , dichiariamo tanto per Noi , quanto pei Nostri Eredi e Successori che li accettiamo, confcrmiamo e ratifichiamo, promettendo in fede e paiola di Re di osservarli e di farli inviolabilmente osservare. In fede e teslimonianza del che Noi abbiamo fîrmate le presenti di nostra mano e le abbiamo fatte contrassegnare dal Cavalière Eligio De Buttet , Cavalière del Nostro Ordine de’ Ss. Maurizio e Lazzaro , Commendatore dell’Ordine di S. Stefano d’Ungheria, dell'Ordine del Mcrito di S. Giuseppe di Toscana , e dell’Ordine di S. Gregorio Magno di Roma , Cavalière dell’Ordine della Stella Polare di Svezia , Luogotenente Colonnello di Cavalleria , Nostro Primo Ufliciale del Ministcro degli alïari esteri , e vi abbiamo fatto apporre il Nostro gran sigillo. Dat. a Torino addi dodici del mese di novembre l’anno del Signore mille ottoccnto quaiantadue e del Regno Nostro il duodecimo.
CARLO ALBERTO
De Buttet.
1 843 , 1 7 avril.
Dépêche de M. Joseph Ellauri , Envoyé extraordinaire de la République Orientale de V Uruguay à Paris, à M. le Comte Solar de la Marguerite Premier Secrétaire d'État des affaires étrangères de S. M. le Roi de Sardaigne , concernant l'échange des ratifications et l’article II additionnel du Traité précédent. ( Traduction de l'espagnol)
Io suppongo che l’Eccellenza Vostra sarà stata informata dall'Ambasciatore di S. M. a Parigi il signor Marchesc Brignole Sale che oggi ahhiamo fatto il cambio delle ratificlie del Trattato d'amistà , commercio e na\ igazione ü-a S. M. il Re di Sardegna e la Rcpubblica Orientale dcll’Uniguay. Una taie solennité, che non potrà a meno di essere sommamente grata al mio Govemo tosto che giunga a sua notizia , mi ha ricolmo d’una particolare soddisfazione per la parte che io ho avuto l'onore di prcndervi. Supplico V. E. di voler essere l’intcrprete dei senlimcnti del mio Governo e dei miei verso la rispettabile Persona di S. M., c di gradire al tempo stesso le mie più sincère felicitazioni.
Credo di non dover chiudere questa lettera senza far présenté all’E. V. due esscnziali osservazioni. La prima si è, che avendo io ricevuto in un solo fascicolo le due ratifiche , quella del
Trattato di commercio, e quclla délia convenzione postale, non ho avuta alcuna difficoltà di consegnarle ambc, benchè non avessi ricevnto il cambio che délia prima, essendo io nclla ferma persuasione e piena ccrtczza che fra non molto riceverô quello délia seconda ratifica pella convenzione postale.
L’altra consiste nello spéciale incarico venutomi dal mio Governo di rapprcsentarc a V. E. che l’eguaglianza dei dritti di porto, promessa alTarticolo secondo degli articoli addizionali di questo Trattato e già accorda ta, s’intende solo per i legni sardi maggiori di 120 tonnellate, conformcmenle a quanto è stato ultimamente stipulato collTnghilterra. Questo schiarimento dato a tempo, e colla buona fede propria delle due Alte Parti contraenti, eviterà in awenire i dubbi e le questioni che conviene moltissimo di prevedere e di evitare.
Profitto di questa nuova circostanza per reiterare all’E. V. le proteste ecc.
José Ella cri.
* 843 , 2Q avril.
TURIN
Réponse de M. le Comte Solar de la Marguerite à la dépêche précédente.
L'Ambasciatore di S. M. prcsso codesta Reale Cortc mi ha tosto cgli pure ragguagliato dcl seguilo scambio delle ratificlie del Trattato di amistà, di commercio e di navigazione, conchiuso tra la M. S. e la Repubblica deU'Uruguay di cui TE. V. è costi il ben degno rappresentantc , ed il Re mio Augusto Sovrano lia gradito con particolare sua soddisfazione i sensi, di cui Ella in questo licto iucontro si mostro animata verso l'Augusta Sua Persona.
L’Ecccllenza Vostra riceverà quanto prima le nostre ratificlie sull'accordo postale clie eziandio ebbc luogo tra li due Paesi , e delle quali è menzione nello stesso di lei foglio 17 correntc.
Riferendomi infine al principale oggetto di questo foglio le do qui la formule assicurazione , clie il Governo délia M. S. per aderirc all'intenzione espressa da quello deU’Uruguay avrà per inteso, clie il disposto dcU’articolo sccondo addizionale del suddetto Trattato non sarà applicabile clie ai legni delle due Nazioni eccedenti le 120 tonnellate, clie dai porti délia Repubblica verranno nci Regii porti c viceversa , ed in quesla pregiomi di ripeterle le profferte deU’alta considerazione con cui ecc. ecc.
SoLAno dei.i-a Margarita.
MODÈNE 27 octobre.
GÈNES 18 novembre.
Acte d’adhésion de S. A. R. le Duc de Modènc à la Convention conclue, le 55 mai 1840, entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. l'Empereur d’AuttHche , pour la garantie de la propriété littéraire et artistique : et acceptation de cet acte de la part du Roi.
Il sottoseritto Gran Ciambellano , Incaricato del ministero dcgli afïari esteri di Sua Altezza Reale l’Arciduca Duca di Modena, inerendo agli ordini datigli dalla Reale Altezza Sua , dietro la comunicazione avuta dal Gabinetto Impériale délia convcnzione del 22 maggio, e l’invito di aderirvi, dichiara che il prelodato suo Sovrano aderiscc alla convcnzione conchiusa in Vicnna il 22 maggio 1840 fra Sua Macstà l’ Imperatore d’Austria c Sua Maestà il Rc di Sardegna , per assicurarc ai rispettivi sudditi la propriété delle loro opere letlerarie ed artistiebe, pubblicate in ognuno dei due Stati.
In fede di che la présente dichiarazione viene firmata dal sottoseritto , e munita del sigiilo delle sue armi.
Dato in Modena, il giorno ventisette ottobre dell’anno mille ottocento quaranta.
G. M.w Molza.
Sua Eccellenza il sig. Marchesc Molza , Gran Ciambellano , Incaricato dcl ministère» (legli aflari esteri di Sua Allezza Reale l’Arciduca Duca di Modena, avendo dichiarato con atto dcl 27 ottobre p. p. , clie Sua Altezza Rcale aderisce alla convenzione firmata a Vicnna il 22 maggio 1840 fra Sua Maestà il Rc di Sardegna c Sua Maestà F Imperatorc d’Austria , per assicurarc ai rispettivi sudditi la proprietà délie loro opère letterarie ed artisticlie pubblicate in ognuno dei due Stati , il sottoscrilto Primo Segretario di Stato per gli aflari esteri di Sua Maestà il Re di Sardegna è autorizzato a dicliiarare cbe il suo Augusto Sovrano accetta formalmcntc la sopraddetta adesione.
In fede di chc la présenté dichiarazione vicne firmata dal sottoscritto e muni ta del sigillo delle sue armi.
Dato in Genova, il giorno diciotto di novembre dell'anno mille ottocento quaranta.
SoLARO DELL*. MARGARITA.
1840, 3i octobre.
FLORENCE
Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. l’Em- .pereur d'Autriche d'une part , et S. A. I. et R. le Grand Duc de Toscane de l'autre , par laquelle S. A. accède et LL. MM. acceptent son accession à la Convention conclue entre Elles à Vienne, le 22 mai 1840, pour garantir la propriété , et empêcher la contrefaçon des œuvres scientifiques , littéraires et artistiques.
Noi Carlo Alberto per grazia di Dio Rc di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemine, Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato , d’Àosta, dcl Cliiablese, del Genevese e di Piacenza; Principe di Piemonte e di Oncglia; Marchese d’Italia, di Saluzzo, d'Ivrea, di Susa, di Ceva, del Maro* di Oristano, di Cesana c di Savona; Conte di Moriana, di Ginevra, di Nizza, di Tcnda, di Romonte, di Asti , di Alessandria , di Goceano , di Novara , di Tortona , di Vigevano c di Bobbio ; Baronc di Vaud c dcl Faucigny; Signore di Vercclli, di Pinerolo, di Tarantasia, délia Lomellina c délia Valle di Sesia, ecc. ecc. ecc.
A tutti coloro che le presenti vedranno , salute : Conformemente all’art. XXVII délia convenzione couchiusa in Vienna il 22 ultimo passato maggio tia Noi e Sua Maestà l'Iniperatore d’ Au stria a favore délia proprietà, c contro la contraffazione delle opere scientifiche, letterarie etî artis(Jclie, abbiamo unitamcnle alla prelata M. S. I. e R. Ap.'* invitato Sua Altc/za
Impériale c Rcalc PArciduca Cran Duca di Toscana ad aderire alla convenzionc medesima; al cbe essendosi TA. S. I. e R. dimostrata disposta, si è aü'dletto di far risultare délia sua accessionc devenuto fra i rispettivi Plcnipotenziarii alla stipulazione délia convenzionc seguentc :
Sua* Maestà il lie di Sardegna, ecc. ccc. e Sua Macstà l'Imperatore d'Austria, ccc. ccc., avendo concluso il di 22 maggio 1840 una convenzionc destinata ad assicurare agli autori , durante la loro vita , la propriété délie loin opcrc lcttcraric cd artistiche pubblicatc ncgli Stati rispettivi , non cbe a dcterininare il tempo , durante il quale gli eredi di dctli autori continucranno a godere délia propriété istessa, con stabilirc a questo ell’ctto i mezzi i più eflicaci onde impedire la contraflazione di tali opcrc ;
Sua Macsté il Re di Sardegna , e Sua Maestà T Iinpcratorc d’Austria, confonnementc all’art. XXVII délia citata convenzionc, portante cbe gli altri Stati d’Italia ed il Cantonc del Ticino saranno invitati ad aderirvi , banno fatto un taie invito a Sua Altezza Impériale c lleale l’Arcidufia Cran Duca di Toscana;
E Sua Altezza Impériale e Rcalc, anima ta dai medesimi sent'unenti, ed ugualmcnte intenta a favorite e proteggere le scicnze e le arti, non cbe ad incoraggire le utili intraprese, non avendo esitato ad accoglierc la proposizione dei due suoi Augusti Alleati ;
Le tre Alte Parti contiaenti, nella veduta di raggiugnere l'utile scopo cbe banno in mira, e per dare aH’accessione di Sua Altezza Impériale e Reale il Gran Duca di Toscana , del pari cbe all’accettazione di Sua Macsté il lie di Sardegna e di Sua Maestà l’Imperatore d'Austria, Pautenticité conveniente e tutta la consueta solennité, banno risoluto di concludcre a tal clîetto una convenzionc formale , ed banno in conseguenza nominati per loro Plcnipotenziarii , cioè :
Sua Maestà il Re di Sardegna , il Marchese Giovan Battista Carrcga , UlTiziale nella Brigata Granatieri Guardic, Consigliere di Legazionc di Sua Maestà il Re di Sardegna, c suo Iucaricato d'affari per intérim in Toscana , ecc. •,
Sua Altczza Impériale e Reale il Cran Duca di Toscana , il Consigliere intimo altuale di Stato, Finanzc e Guerra, Don Keri de’ Principi Corsini , Direttore délia Reale Segreteria di Stato, Cavalière Grau Croce e Gran Cancelliere dell’Ordine di San Giuseppe, Gran Croce dell Ordine Realc di Francesco I délie Due Sicilie, e di qucllo délia Corona di Ferro di prima classe, Officiale dell’Ordine Reale délia Légion d’Onore, e facicnle interinalmcntc le funzioni di Ministro dcgli aflari esteri ; e
Sua Maestà l1 Imperatore d’Austria , il Conte Adamo Reviczky di llevisnyc , Gran Maggiordomo del Regno d’ Ungheria , Conte Supremo del Comitato di Borsod, Gran Croce del Real Ordine di San Stefano d’ Ungheria , Cavalière dell’ Ordine Impériale di Leopoldo , Cavalière Gran Croce dell’ Ordine del Mcrito sotto il titolo di San Giuseppe, e Cavalière Gran Croce decorato del Gran Cordone délia Sacra Religione ed Ordine Militare de’ Sauti Maurizio c Lazzaro, Consigliere intimo e Ciambcrlano attuale di Sua Maestà Impériale c Reale Apostolica, c Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Altczza Impériale e Reale l’Arciduca Gran Duca di Toscana , ecc. ecc.
I quali dopo essersi comunicati reciprocamente i loro pienpoteri , trovati in buona e débita forma , sono convenuti dcgli arlicoli seguenti :
Sua Altczza Impériale e Reale il Gran Duca di Toscana accédé alla convcnzionc conclusa e firmata il 22 maggio 1 840 tra Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà F Imperatore d’Austria , la quale ha per oggetto di guarentire la propriété délie
opéré letterarie cd artistiche pubblicatc negli Stati rispettivi , impedendone le contrafl'azioni, c di oui gli articoli sono qui inseriti parola per parola corne appresso :
I. Le opéré o prodnzioni deU'ingegno o dell’arte, pubblicate negli Stati rispettivi, costituiscono una proprietà che appartiene a quelli che ne sono gli autori per goderne o disporne durante tutta la loro vita; eglino soli, o i loro aventi causa hanno diritto di autorizzarne la pubblicazione.
II. Le opéré teatrali sono eziaudio proprietà dei loro autori, c sono pcrciô, in quanto al pubblicarle e riprodurle, comprese ncllc disposizioni dell’articolo primo.
Le opéré teatrali non possono essere rapprescntate che di consentimento dcll’autorc o degli aventi causa, senza pregiudizio dei regolamenti stabiüti o da stabilirsi neU’uno e ncU’altro Slato per la pubblica rappresentazione di dette opère.
III. Le traduzioni faite in uno degli Stati rispettivi , di manoscritti o d'opcrc pubblicate in lingua straniera, fuori dei territorio dei medesimi , sono ugualmente considerate corne produzioni originali, comprese nelle disposizioni deirarticolo primo. Sono parimenti comprese nclla disposizione dcllo stesso articolo le traduzioni fatte in uno dei rispettivi Stati di opéré pubblicate nell’ altro. Si ccccttua il caso , in cui 1’ autore suddito di uno dei due Sovrani contraenti, pubblicando la sua opéra, annunzi in quclla di volerne dare alla luce cgli stesso una traduzionc negli Stati medesimi , c con che ciô eseguisca nello spazio di sci mesi -, ncl quai câso cgli conserverà anche per la traduzione tutti i suoi dirilti d'autorc.
IV. Non ostante le disposizioni deirarticolo primo, potranno liberamentc riprodursi nei giornali e nelle opère pcriodiche gli ^articoli di altri giornali o di altre opère pcriodiche, purchè non
eccedano tre fogli di stampa dclla loro prima pubbücazione , e che se ne indiebi il fonte.
V. Gli editori di opéré anonime o psetidonime ne sono considerati corne autori , fmtantochc questi o i loro aventi causa non abbiano fatto constare dei proprii diritti.
VI. Ogni contrafTazione delle opéré, produzioni c dei componimenti musicali e teatrali , mentovati negli arlicoli I , II e III , è proibita nei due Stati.
VH. La contrafTazione è l’azione per cui si riproduce con mezzi ineccanici un'opera , in tutto od in parte, senza il consenso dell’autorc o de’ suoi aventi causa.
VIII. V’ha contrafTazione nel senso dell'articolo precedente non solo quando v’ha una somiglianza perfetta fra l’opcra originale e l’opéra riprodotta, nia eziandio quando sotto ad un medesimo titolo, o sotto un titolo diverse, vi ha identità d'oggelto nelle due opéré, e vi si trova lo stesso ordinc d’idee , e la stessa distrihuzione di parti. L’opera posteriore à in questo caso considerata corne contrafTazione , quando anche fosse stata nolevolmente diminuita od accrcsciuta.
IX. Quando le riduzioni per diversi stromenti , gli estratti ed altri adattamenti di composizioni musicali, potnq^ao riguardarsi corne produzioni dell’ ingegno , non verranno considerate corne contrafTazione.
X. In quanto riguarda la contrafTazione , ogni articolo di un' opéra enciclopcdica o periodica , eccedente i tre fogli di stampa , è considerato corne un’ opéra da sè.
XI. L’autorc di un’opera letteraria o scicntifica ha diritto di impedire l’usurpazionc dcl titolo che ha scelto, allorchè la medesima puô indurre il pubblico in errore sull’ identità apparente dcll’opera ; ma in questo caso non vi ha contrafTazione, e l’autore non ha ragiorte che ad una semplice indennità proporzionata al danno sofferto. Nondimeno i titoli gencraü , corne sa-
rebbero Dizionario , Vocàbolarto , Trattato , Commentario , e la divisione di un’ opéra per ordine allabetico non danno agb autori , chc ne lianno usato, alcnna ragione d’impedire clic altri aotori trattino lo stesso soggetto sotto il medesimo titolo o collo stesso metodo di divisione.
XII. Le incisioni, litografie, medaglie, opéré e forme di plastica godono del privilegio conceduto aile opéré d’arte, in conl'ormilà dell’ crticolo primo. La contraffazionc di tali oggetti è pertanto proibita; ma in qnesto caso non vi lia contraffazionc, se non qnando la riproduzione segua collo stesso mezzo meccanico adoperato per l’opéra originale, conservandonc le medesime dimensioni.
Le pitture , le sculture , i disegni sono egualmente compresi nella disposizione dell’articolo primo; ma le copie che se ne traessero alla mano senza frode c senza opposizione dal canto del possessore, non costituiscono contraffazione, fuorchè quando il copista ha con dolo cercato d’ indurre il pubblico in errore sull’ identità délia copia coU’originalc.
XIII. Gli autori di disegni , pitture , sculture od altre opéré d’arti , c chi* li rappresenta o ne ha causa , possono cedere il diritto esclusi^jp di riprodurle coll’ incisionc , col getto o con qualsivoglia altro mezzo meccanico, senza perderne la propriété, salvo perô il disposto dell1 articolo precedente. Ma alienandosi l’opéra originale, il diritto d’autorizzarne la riproduzione si trasferisce neU’acquisitore, per goderne durante tutto il tempo per cui l’autorc ed i suoi eredi ne avrebbero potuto godere, salvo che sia stipulato il contrario.
XIV. La présente convenzione non farà ostacolo alla libéra riproduzione nei rispettivi Stali di opère chc fossero già pubblicate in alcuno di essi , prima che la detta convenzione fosse posta in vigore , purcliè la riproduzione abbia avuto cominciamento c sia stata legalmentc autorizzata avanti di quel tempo.
Qualora perô si fosse pubblicata parte di un’ opéra prima clic la présenté convenzionc fosse posta in esecuzionc , e parte dopo, la riproduzione di quest'ultima parte non sarà permessa che col consenso dell’autore o de’ suoi aventi causa , purchè i medesimi si diebiarino pronti a vendere agli associati la continuazionc dell’ opéra senza obbligarli all’acquisto dei volumi dei quali fossero già possessori.
XV. Le persone in cui pregiudizio si è coimnessa contialî’azionc , hanno diritto al risarcimento dei danni soflerti.
XVI. Oltre le pene pronunciate contro ai contraflattori dalle leggi dei due Stati , si ordinerà il sequestro c la distruzionc degli esemplari e degli oggetti contraffatti , e cosi pure delle forme, stampe, dei rami, delle pietre e degli altri oggetti adoperati per eseguire la contraflazione; tuttavia la parte lésa potrk chiedere che siffatti oggetti le vengano aggiudieati in tutto o<l in parte in deduzione dell’ indennità clie le è dovuta.
XVII. Lo smercio d’ opère o di cosc contrafFattc è assolutamente proihito nei duc Stati sotto le pene comminate nell'articolo precedente, il quale si applicherà eziandio ai casi in cui le contrafiazioni fossero statc preparate all’estero.
XVIII. Il diritto degli autori o dei loro aventi causa passa agli eredi legiltimi e testamentarii , seeondo le leggi degli Stati rispettivi. Questo diritto non pu6 tuttavia niai devolversi per sueeessione al fisco, cd è riconosciuto e protetto nei due Stati per trent’anni dopo la morte dell‘autore.
XIX. Per le opère poslumc il termine sopra fissalo sarà esteso a quarant’anni dal giorno délia pubhlicazione delle medesime.
XX. Questo termine è esteso ad anni cinquanta dal giorno délia pubhlicazione, per le opère pidiblicate da corpi scientifici o da società di letterati.
XXI. Per le opère, di più volumi, e per quelle che si pubblicano a dispense , i tre termini sopra fissati non cominciano
a dccorrerc per tufta P opéra , clic dalla pubblicazione del! ultimo volume o dell’ultima dispensa, a condizione per altro che non passino ph’i di tre anni fra l'una c l'altra pubblicazione.
Risguardo aile collezioni o raccoUe di opère o memoric distinte, i termini sopra citati non si computeranno cbe dalla pubblicazione di ciascbedun volume , salvo quanto è stabilito dalla prima parte del présenté articolo , pel caso in cui l’opéra o la memoria cbe fa parte délia collezione o raccolla , fosse divisa in parecchi volumi.
XXII. Per le opéré cbe l’autore avrà- cominciato, e gli e.redi avranno finito di pubblicarc , il termine sarà di quarant’anni , corne per le opéré postume.
XXIII. Se l’autore è morto prima cbe il termine délia cessione, che avessc fatta de’ suoi diritti, sia scaduto, i suoi eredi, spirato quel termine, entreranno nel godimento dei loro diritti per tutto lo spazio di tempo utile cbe rimane , secondo le norme stabilité negli articoli precedcnti.
XXIV. Allô scadere dei termini fissati dagli articoli XVIII, XIX, XX, XXI e XXII, le opéré e le produzioni dell’ingegno e delTarte cadranno nel dominio del pubbbco.
Gli atti emanati dai duc Governi , e le opéré pubblicatc da essi direttamente o d'ordine loro , qualora ciô risulti dalle opère medesime , continueranno perd ad essere regolati dalle disposizioni vigenti nei rispettivi Stati.
XXV. I Governi contraenti si comunicheranno le leggi ed i regolamcnti speciali che ciascuno sarà per adottarc rispetto alla proprietà delle produzioni Ictteraric o scientificbe, o delle opéré d’arte, affine di agcvolarc l'cscguimento délia présente convenzione negli Stati rispettivi.
Eglino si comunicheranno del pari le disposizioni date dall'una parte e dall* ultra per detcrminarc I original ità d’una edizione , o l'anteriorità di data di un'opera d’arte.
sor>
XXVI. Le disposizioni délia présente convenzione non preghidichcranno per nulla aU’cscrcizio dei rispettivi diritti di censura e di protbizione, il qtiale continuera ad avere luogo negÜ Stati rispettivi indipendentemente dalle stipulazioni surriferilc, secondo le regole stabilité o da stabilirsi.
XXVII. I due Governi contraenti inviteranno gli altri Govcrni d'Italia cd il Cantone del Ticino ad aderire aila présente convenzione. Questi pel solo fatto dell’adesione manifestata , saranno considerati corne parti contraenti.
XXVm. La présente convenzione sarà in vigore per quattro anni decorrendi dal giorno dello scambio delle ratificazioni , ed inoltre per sei mes* successivi alla dichiarazione cbe Funa parte facesse ail1 allra , spirati i quattro anni , di voler far cessare l’elFelto délia stessa convenzione , o di procedere alla rinnovazione délia medesima con quei miglioramenti cbe frattanto Fe-# sperienza avril suggerito.
Ciascuna delle duc Parti si riserva il diritto di fare al- Faltra una simile dichiarazione, ed è per patto espresso stabilito fra le medesime, cbe spirati i sei mesi, dopo la dichiarazione suddetta fatta dall1 una parte ail’ altra , la présenté convenzione c tutte le stipulazioni cbe vi sono contenutc cesseranno d'avere efTctto.
XXIX. La présente convenzione dovrà venire ratilicata dalle loro Maestà, ed il cambio delle ratificazioni si opererà in Vienna entro il termine di quattro settimane , o più presto se sarà possibilc.
Sua Maestà il lie di Sardegna e Sua Maestà F Imperatore d’Austria avendo acccttata la delta aecessione , tutti gli articoli c tutte le disposizioni dclla convenzione sopra trascritta s’ in-
tendcranno conclus! e firmati, corne lo è la présenté, tra Sua Maestà il Re di Sardegna, Sua Altezza Impériale e Reale il Gran Duca di Toscàna , e Sua Maestà T Imperatore d’Austria.
ni.
La présenté convenzionc sarà ratificata, e le ratifichc ne saranno cambiate a Firenze nel termine di sei settimane , e piû presto se sarà possibile.
In fede di cbe i rispettivi Plcnipotenziarii l’hanno firmata e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.
Fatto in Firenze, il trentuno ottobre mille ottoccnto quarante.
Marchcsc Carrega.
Don Neri de’ Principi Corsisi.
Il Conte Adamo Reviczky.
Avcndo Noi veduto ed esaminato la convenzione precedente, ed approvandola in ogni sua parte , F abbiamo accettata , confennata e ratificata, corne per le presenti da Noi linnate l'accettiamo , confcrmiamo e ratificbiamo , promettendo in fede e parola di Re di osservarla e farla inviolabilmcnte osservarc: in testimonio dcl chc abbiamo fatto contrassegnare le presenti dal Conte Don Clemente Solaro délia Margarita, Cavalière Gran Crocc
decorato del Grau Coidone del Nostro Ordine Religioso e Mililare de’ Santi Maurizio e Lazzaro, Gran Croce del Real Ordine Spagnuolo d’ Isabella la Cattolica , Gran Croce dcll" Ordine di San Gregorio Magno, Cavalière dclFOrdine Pontificio di Cristo, Gran Croce del Real Ordine di Leopoldo del Relgio , Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari esteri , Sovraintendente Generale delle Poste e Notaio délia Corona , e vi abbiamo fatto apporre il Real Nostro sigillo.
Dat. inGcnova, addi quaftordici del mese di novembre, l'anno del Signore mille ottocento quaranta, del Nostro Rcgno il decimo.
CARLO ALBERTO
SOLARO DELLA MARGARITA
La présente conrcnzione fu ratificata da S. M. il Rc di Sardegn» in Genora il 14 di novembre, e da S. A. 1. e R. il Gran Duca di Toscana in Firenze il 7 di décembre. Le ratiiiche poi vennero scambiate pure in Firenze il 10 dello slewo mcsc di décembre 1840.
LUCQUES 6 novembre.
GÊNES 16 novembre.
Acte d' adhésion de S. A. R. le Duc de Lucques à la Convention conclue , le 22 mai 1840, entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. V Empereur d’Autriche, pour garantir la propriété littéraire et artistique : et acceptation de cet acte de la part du Roi.
Il sottoscritto , Ministro degli aflari esteri di S. À. R. 1* Infante di Spagna Duca di Lucca , inerendo agli ordini datigli dalla R. A. S. dietro la comunicazione avuta dalla Real Corte di Sardegna délia convcnzionc del 22 maggio , e l’ invito di aderirvi , dichiara clie il prelodato Sovrano aderisce alla convenzione conchiusa in Vienna il 22 maggio 1 840 fra S. M. il Re di Sardegna e S. M. l’ Imperatore d’Austria , per assicurare ai rispettivi sudditi la proprictà delle loro opère letterarie ed artistiche pubblicate in ognuno dei due Stati.
In fede di che la présente dichiarazione vien firmata dal sottoscritto , e munita del sigillo dcllc sue armi.
Dato in Lucca, il giorno sei novembre dellanno mille ottocento quaranta.
Fab. Osti^i.
Sua Eccellenza il Baronc Ostini , Ministro degli affari estcri di Sua Altczza Rcalc l’ Infante di Spagna Duca di Lucca avendo dichiarato con atto dcl 6 di questo mese , che Sua Altczza Rcale aderisce alla convenzionc firmata a Yienna il 22 maggio 1840 fia Sua Maestà il Rc di Sardegna e Sua Maestà T Irnperatore d’Austria, per assicurare ai rispettivi sudditi la proprietà délie loro opéré letterarie cd artistiche pubblicate in ognuno dei due Stati , il sottoscritto Primo Segrctario di Stato per gli aflari esteri di S. M. il Rc di Sardegna è autorizzato a dicliiararc che il suo Augusto Sovrano accetta formalmente la sopraddetta adesione.
In fede di che la présenté diebiarazione viene firmata dal sottoscritto , e munita dcl sigillo delle sue armi. .
Dato in Genova, il giorno sedici di novembre dell'anno mille ottocento quaranta.
SOLABO DELLA MaHGARITA.
( GÊNES
i84° < > la novembre.
I FLORECE )
Déclaration échangée -entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. A. I. et R. le Grand Duc de Toscane , pour l' exemption réciproque des droits de tonnage et de navigation en cas de relâche forcée.
S. M. il Rc di Sardegna , e S. A. I. e R. il Gran Duca di Toscana , volcndo assicurare ai bastimenti coperti dalla rispettiva loro bandiera Pesenzionc dal pagamento di ogni diritto di tonnellaggio e di navigazione, nci casi d'approdo per fora maggiore , o per purgare la contumacia , in alcnno dei porti dei loro Stati, il sottoscritto Don Clémente Solaro Conte délia Margarita , Cavalière Gran Croce decorato dei Gran Cordone dei Sacro c Militarc Ordine de’ Santi Maurizio c Lazzaro, Gran Croce dei Real Ordine Amcricano d' Isabella la Cattolica , Cavalière dell'Ordine di San Gregorio Magno, c deU'Ordine di Leopoldo dei Belgio, Primo Segretario di Stato per gli afiari esteri, Nulaio délia Corona , e Sovrintcndente Generale delle Regie Poste, è stato dall'Auguslo suo Sovrano autorizzato a firmare e scambiare la seguente dicliiarazione con Sna Eccellcnza il sig. Don Neri dei Principi Corsini , Consigliere intimo attuale di Stato , Finanze e Gucrra , Diretlore délia Rcale Segreteria di Stato , Cavalière Gran Croce c Gran Cancelliere dell’ Ordine di San Giuseppe , Gran Croce deU'Ordine Reale di Francesco I delle Duc Sicilie, e di quello délia Corona di Ferro di prima classe , Officiale
dell’Ordine Reale délia Légion d’Onore , e focientc interinalmente le funzioni di Ministro degli a (T'a ri esteri délia prefata Sua Altezza Impériale e Reale :
A contarc dal giorno 15 del mcsc di dicembre del corrrnte anno, ed in awenire, ogni bastimento mercantile appartenentf allô Stato di uno dei due Augusti Sovrani, cbe per fortuna di mare o per altra imperiosa circostanza, oppure per purgare la contumacia, fosse costretto d’entrare in uno dei porti dell’altro, andrà esente dal pagamento di qualunque diritto di tonnellaggio e di navigazionc, cbe si percepisce o potrà percepirsi per conto del Governo, purcbè non addivenga nel detto porto ad alcuna opcrazione di commercio , . ben intcso perô , cbe non verranno considéra te per operazioni commerciali grimbarcbi o disbar cbi di oggetti inservienti alla sussistenza dell’ equipaggio , od alla manutenzione, od al ristauro del legno, e purcbè lo stesso non prolunghi. il suo soggiomo ai di là del tempo nccessario , secondo i motivi cbe avranno dato luogo all’approdo.
Si dichiara inoltre , cbe colla présente nulla resta innovato quanto all’obbligo de’ legui, cbe approdano per ispurgare la contumacia , di pagare i diritti cbe sono dalle tariffe e dai regolamenti sanitari stabiliti per lo spurgo.
In fede di cbe il sottoscritto ba firmato la présente diebiarazione , e vi ha apposto il sigillo delle suc armi.
Genova , il 12 novembre 1840.
SoLARO DELLA MARGARITA.
S. A. I. c R. il Gran Duca di Toscana , e S. M. il lie di Sardegna, volendo assicurare ai bastimenti coperti délia rispetliva loro bandiera rosenzionc dal pagamento di ogiii diritto di tonnellaggio c di navigazione , nci casi d’approdo per foi-za maggiore o per purgare la contumacia in alcuno dei porti dei loro Siali , il sottoscritto Don Neri dei Principi Corsini, Consigliere intimo attualc di Stato , Finauze e Guerra , Direttore délia Rcale Segreteria di Stato , Cavalière Gran Croce c Gran Cancclliere dell’Ordinc di San Giuseppe, Gran Croce dell’Ordine Reale di Francesco I delle Duc Sicilie, c di quello délia Corona di Ferro di prima classe , Officiale dell’Ordine Rcale délia Légion d’Onorc , e faciente inlerinalmente le funzioni di Ministro dcgli affari esteri, è slalo dall’Augusto suo Sovrano autorizzato a firmare c scambiare la seguente dicliiarazione con Sua Eccellenza Don Clémente Solaro Conte délia Margarita , Cavalière Gran Croce décora to dcl Gran Cordonc dei Sacro e Militer Ordine «le’ Sanli Maurizio e Lazzaro, Gran Croce dei Real Ordine Americano d’ Isabclla la Cattolica , Cavalière dell’Ordine Pontificio «li Cristo , Gran Croce dell’Ordine di San Gregorio Magno , c dell'Ordine di Leopoldo dei Belgio , Primo Segretario di Stato per gli affari esteri, Nolaio délia Corona e Sovrintendente Generale delle Régie Poste délia prefata Maestà Sua :
A contare dal giorno 15 dei mese di décembre dei eorrente anno, ed in avvenirc, ogni bastimento mercantile appartenente allô Stato di uno dei due Augusti Sovraui, cbe per fortuna di mare o per altra imperiosa circostanza, oppure per purgare la contumacia , fosse coslretto di entrare in uno dei porti dell’altro , andrà esenlc dal pagamento di qualunque diritto di tonnellaggio e di navigazione cbe si percepisce o potrà percepirsi per conto dcl Governo , purcliè non addivenga nel detto porto ad alcuna operazione di commercio , ben iuteso perô cbe non
vêrranno considéra te per operazioni commcrciali gl' imbarchi o disbarchi di oggetti inservienti alla sussistenza dell’equipaggio , od alla manutenzione , od al ristauro del legno , e purchè lo stesso non prolungbi il suo soggiorno al di là del tempo necessario , secondo i motivi cbe avranno dato luogo all’approdo.
Si dicbiara inoltre che colla présenté nulla resta innovato quanto all’obbligo dei legni, che approdano per purgare la contumacia , di pagare i diritti che sono dalle tariffe e dai regolamcnti sanitari stabiliti per lo spurgo.
In fede di che il sottoscritto ha firmata la présente dichiarazione , e vi ha apposto il sigillo delle sue armi.
Firenze , il 12 novembre 1840.
Neiu GinsiM.
XLÏII.
1R0ME 16 novembre.
TURIN 3 décembre.
Acte d adhésion du Saint-Siège à la Convention conclue , le 22 mai 1840 , entre LL. MM. le Roi de Sardaigne et V Empereur d'Autriche , pour garantir la propriété littéraire et artistique : et acceptation de cet acte de la part du Roi.
Il sottoscritto , Cardinale Segretario di Slato di Sua Santità Papa Gregorio XVI , inerendo agli ordini datigii dalla Santità Sua , dietro la comunicazionc avuta dalla Real Corte di Sardegna délia convenzione del 22 maggio , e V invito di aderirvi , dichiara che il Sommo Pontcfice aderisce alla convenzione conchiusa in Vienna il 22 maggio 1840, fra Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà l’ lmperatore d’Austria , per assicurare ai rispettivi sudditi la proprictà delle loro opère létterarie ed artisticlie pubblicate in ognuno dei due Stati.
In fede di che la présente dichiarazione viene iirmata dal sottoscritto e munita del sigillo delle sue ai'mi.
Dato in F*oma, il giorno scdici di novembre dell'anno mille ottocento quaranta.