‹ Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances ÉtrangèresChapitre 19 sur 96 · L. Card. Lambrcschim · texte numérisé non relu

L. Card. Lambrcschim

Sua Eminenza il Cardinale Luigi. Lambruschini , Segretario di Stato di Sua Santità Papa Gregorio XVI, avendo dichiarato con atto del 16 di novembre p. p. , che il Sommo Pontefice adcrisce alla convcnzione concliiusa in Yienna il 22 maggio 1 840 , fra Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà V Imperatore d’Àustria , per assicurare ai rispettivi sudditi la propriété delle loro opéré letterarie ed artistiche pubblicate in ognuno dei due Stati , il sottoscritto Primo Segretario di Stato per gli aflàri esteri di Sua Maestà il Re di Sardegna , è autorizzato a dichiarare che il suo Augusto Sovrano accetta formalmente la sopraddetta adcsione.

In fede di che la présente dichiarazione viene (irmata dal sottoscritto e munita del sigillo delle sue armi.

Dato in Torino, il giorno tre di dicembre mille otlocento quai-anta.

SoLABO DELIA MaRG.VRITA.

PARME a5 novembre.

GÈNES 37 novembre.

Acte d’adhésion du Gouvernement Ducal de Parme à la Convention conclue , le 22 mai 4840 , entre LL. MM. le Roi de Sardaigne et l’Empereur d’Autriche, pour garantir la propriété littéraire et artistique; et acceptation de cet acte de la part du Roi.

Il sottoscritto , Spgretario di Gabinetto , Mcmbro del Consiglio intimo delle confercnze straordinarie , cd Incaricato del Dipartimento dcgli aflfari esteri di Sua Maestà la Principessa Impériale ed Arciduchessa d’Austria , Ducbessa di Parma , Piacenza e Guastalla , cosi autorizzato dalla prefata Maestà Sua , dietro 'la eomunicazione avuta dalla Regia Corle di Sardegna délia convenzione del 22 maggio, e P invite di aderirvi, diebiara che -la prelodata Sovrana aderisce alla convenzione conchiusa in Vienna il 22 maggio \ 840 , fra Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà l’ Imperatore d’Austria, per assicurarc ai rispettivi sudditi la proprietà delle loro opère letterarie cd artistiche pubblicate in ognuno dei due Stati.

In fede di che la présenté dichiarazione viene firmata dal sottoscritto , e munita del sigillo delle sue armi.

Dato in Parma, il giorno venticinque di novembre dell’anno mille ottoccnto quaranta.

Cav. Di RiciiEn.

Sua Eccellcnza il Cavalière Richer, Segretario di Gabinetto, Membro del Censiglio intimo delle confcrenze straordinarie, cd iiïtaricato del Dipartimento degli aflari esteri di Sua Maestà la Principcssa Impériale ed Arciducbessa d'Austria , Duchcssa di Parma , Piaccnza e Guastalla , avendo dichiarato con alto del 25 di questo mese che Sua Maestà adcrisce alla convenzione firmata a Vienna il 22 maggio 1840 fra Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà Y Imperatore d'Austria , per assicurare ai rispettivi sudditi la proprietà delle loro opéré letterarie ed artistiche pübblicate in ognuno dei due Stati , il sottoscritto Primo Segretario di Stato per gli aflari esteri di Sua Maestà il Re di Sardegna è autorizzato a dicbiarare che il suo Augusto Sovrano accelta formalmente la sopraddetta adcsionc.

lu fede di che la prevsente dichiarazione viene firmata dal sottoscritto , e m unita del sigillo delle sue armi.

Dato in Genova, il giorno ventisetle di novembre dell’anno mille ottocento quaranta.

(b- S. ) SoLARO DELLA MARGAniTA.

1 84 1 > 27 mars.

ROME

Convention entre Sa Sainteté et S. M. le Roi de Sardaigne sur l'immunité ecclésiastique personnelle.

Carlo Alberto per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme ; Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato, d’Aosta , dcl Chiablesc , dcl Genevcsc e di Piacenza ; Principe di Piemonte e di Oncglia ; Marchese d'Italia , di Saluzzo, d'ivrea, di Susa, di Ceva, dcl Maro ,■ di Oristano, di Cesana e di Savona ; Conte di Moriana , di Gincvra , di Nizza , di Tenda , di Romonte , di Asti , di Alessandria , di Goceano , di Novara , di Tortona , di Vigevano c di Bobbio ; Barone di Vaud e del Faucigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, délia Lomcllina e délia Vallc di Sesia , ecc. ccc. ecc.

A tutti coloro cbe le presenti vedranno , salute.

Avendo il Conte Federico Broglia di Monibello, Nostro Inviato straordinario c Minis tro plenipotcnziario presso la Santa Sede , concliiuso e sottoscritto in Roma il di 27 del mese di marzo prossimo passalo in virtù di Nostri pieni poteri , unitamente a Sua Eminenza il signor Cardinale Luigi Lambruschini , Segretario di Stato e de' Brevi di Sua Santità Papa Gregorio XVI felicemente régnante , egualmente munito di pieni poteri délia Santità Sua , la convenzione del tenore seguente :

In nome délia Santissima Trinità :

Sua Santità Papa Gregorio XVI, e Sua Maestà Carlo Alberto Re di Sardegna , animati dal desiderio di fissare le discipline che dovranno regolare d’ ora in poi , in tutti li Dominii délia prefata Maestà Sua, la immunità personale dcgli Ecclcsiastici che avessero la disgrazia di rendersi colpevoli di qualche reato, avendo presi gli opportuni accordi, e dovendosi stipulare la relativa convenzione , hanno munito dei loro picni poteri

Sua Santità, PEccell.** signor Cardinale Luigi Lambruschini , suo Segretario di Stato e de’ Brevi, Gran Priore del Sacro Ordine Gerosolimitano in Roma , Gran Croce del Sacro Militar Ordine de’ Santi Maurizio c Lazzaro*, ecc. ccc. ; e

Sua Maestà, il sig. Conte Federico Broglia, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Santa Scde, Cavalière di varii distinti Ordini , ecc. ecc.

I quali dopo essersi cambiate le loro rispettivc plenipolenze debitamente spedite , hanno convenuto nei seguenti articoli :

Avuto riguardo aile circostanze dei tempi,alla necessità délia pronta amministrazione délia giustizia , ed alla mancanza dei mezzi corrispondenti nei Tribunali vescovili, la Santa Sede non farà difTicoltà che i Magistrat! laici giudiebino gli Ecclcsiastici per tutti i reati che hanno la qtialificazione di crimini , a terinini delle leggi vigenti negli Stati di Sua Maestà.

Pci reati qualificati dclitli dalle stesse leggi , commcssi dagli Ecclcsiastici, eccettuati quelli che si commetteranno in materia di finanza , conoscerà la Curia del Vescovo.

Dei reati qualificati contravvenzioni , corne pure di tutti i delitti in materie di finanza commcssi da Ecclcsiastici, cono-

sceranno i Tribunali laici, limitandosi pcrô ad applicare la pcna pecuniaria , che fosse per quei reali stabilita , senza aggiunta di altra pcna corporale sussidiaria.

La Santa Sede non farà neppurc diflicoltà che dal Giudice laico si giudiclii qualsiasi delillo prevcduto dalle leggi di Sua Maestà, allorchè sarà commesso da un Ecclesiaslico di complicità con un individuo laico.

In caso di una condanna alla pena di morte pronunziata contro di un Ecclesiaslico, gli atti del proccsso e la scntenza verranno comunicati al Vescovo per la degradazione del condannato , a termini dei Sacri canoni.

Il Vescovo , ovc non trovi a fore osscrvazioni su di essi , addivcrrà senza rilardare inutilmcnte il corso délia giustizia , c ncl termine non più lungo di un mese , all'atto délia degradazione. Nel caso poi, in cui rilcvasse dal processo gravi motivi in favore del condannato , senza emanare alcun prowedimento rassegnerà immediatamente le suc osservazioni a Sua Maestà. I rilicvi fatti dal Vescovo, in un coi documcnti del processo, verranno, dordine di Sua Maestà, rimessi alla discussione di una Commissione composta di tre Vescovi dei Regii Stati , eon facoltà apostolica approvati da Sua Santità, sulla proposta che verra fatta dalla Maestà Sua del doppio del numéro necessario.

Se la Commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà immediatamente il medesimo, perché procéda senz’ altra rcplica ed esitazione ail’ atto délia degradazione , e ne darà nel tempo stesso notizia al Governo di Sua

Maestà per sua norma. Da taie risoluzione non verrà in alcun caso ammcsso 1’ appello. Qualora poi la Commissione trovasse fondati i rilievi fatti dal Vescovo , ne rassegnerà un motivato rapporto a Sua Maestà, raccomandando il condannato alla Sovrana clemenza.

Trattandosi di reati commessi da persone ecclesiastiche , il titolo dei quali importi la pena dei lavori forzati , verrà ad essa surrogata nella condanna la pena délia reclusione o délia relegazione, senza che vi possa essere aggiunta veruna esemplarità , salvo perd gli effetti , che, in ordine alla privazione di tutti o di parte dei diritti civili, avrebbe prodotto la condanna al généré di pena corrispondente al 'titolo dei reato.

Per l’eminente pietà délia Maestà Sua, la pena délia reclusione, ed anche délia relegazione, pronunziate contro gli Ecclesiastici , verranno da loro scontate in luoglii ad essi specialmente destinati , e separati dagli altri condannati a quelle pene.

Egualmente la Maestà Sua ha disposto di destinare , per quanto lo permetteranno le località , un luogo apposito per la preventiva detenzione degli Ecclesiastici, e di provvedere inoltre, afïinchè, cosi neirarresto, corne nella traduzione in carcere di tali persone , si usino tutti i riguardi opportuni.

Nel far procédera agü arrcsti degli Ecclesiastici inquisiti di delitti , se ne darà avviso ai Vescovi tosto che i detti .arresti siano stati operati.

vm.

Colla présente convcnzione non s’ intenderà in alcuna parte derogato aile regole stabilité dal diritto comune, e dai concordati conchiusi in addietro colla Santa Sede , riguardo aile persone aile quali competono i privilegi chiericali, ed aile condizioni a cui esse debbono uniformarsi per essere ammesse a godera di tali privilegi , corne del pari i detti concordati s’ intendono rimanere in pieno vigore in tutte le parti, a cui non viene derogato con questa convenzione.

La présenté convenzione verrà ratificata da ambe le Àlte Parti contraenti , e le ratificazioni scambiate entra il termine di un mese a datare dal giorno délia stipulazione.

In fede di che i suddetti Plenipotenziarii l’hanno firmata, e vi hanno apposto i sigilli dei loro stemmi.

Fatto in doppio a Roma questo di ventisette del mese di marzo mille ottocento quarantuno.

Page 1