MODÈNE
■i janvier.
« a janvier.
Déclaration échangée entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. A. R. le Duc de Modène. pour régler les droits maritimes dans les cas d’arrivages ordinaires . de reldche forcée et de quarantaine.
Sun Maestâ il Re di Sardegna c Sua Altczza Rcale l'Arciduca Dura di Modena volendo assicurare, ai bastimenti copcrti dalla rispetliva loio bandicra, una perfetta reciprocità nei diritti di patente ed ancoraggio, pel caso di approdo ordinario in alcun porto o spiaggia dei loi’o Stati , non cbe l'esenzione da ogni diritto di tonncllaggio e di navigazione, ne' casi di approdo per forza maggiore o per purgare la conlumacia, il sottoscritto Don Clemente Solaro Conte délia Margarita , Cavalière Cran Crocc decorato dcl Cran Cordone dell'Ordine religioso o militare de' Santi Maurizio e Lazzaro , Gi-an Croce dell'Ordine di Santo Slefano d'Unghcria , dell'Ordine di San Grrgoi io Mngno , Cavalière dell'Ordine Pontilicio di Cristo, Gran Cioce degli Ordini d’Isabella la Cattolica di Spagna , di S. Giuseppe di Toscana . di Leopoldo del Belgio e del Salvalore di Grecia , Senatôre Gran Crocc del Saei’o Angelico Impériale Ordine Constantiniano di S. Gioi'gio di Parina , Coinmendatore dell'Ordine délia Stella Polaro di Svezia, Primo Segretario di Stato per gli a fia ri esteri, Nolaio délia Corona , e Sovr'Intendentc Generale delle Régie Poste, è stato daU’Augusto Suo Sovrano autorizzato a firmare e scainbiare con Sua Eccellenza il signer Marcbese Don Giuseppe
Molza , Consigliere di Stato , Commendatore dell’I. R. Ordine Austriaco di Leopoldo, Senatore Gran Croce del Sacro Angelico Impérial Ordine Costantiniano di S. Giorgio , Cavalière Gran Croce decorato del Gran Cordonc dcll’Ordine de’ Santi Manrizio e Lazzaro, Cavalière dell’Ordine Gerosolimitano, Cavalière Gran Croce del Real Ordine del Merito délia Corona di Baviera, Gran Ciamberlano , Présidente del Real Archivio segrcto , Incaricato del Ministero degli afïari esteri di Sua Altczza Reale l'Arciduca Duca di Moilcna , la segnente dichiarazione.
A contare dal giorno primo del mese di marzo, del corrente anno, ogni hastimento mercantile appartenente allô Stato di une dei due Augusti Sovraui, che approderà in un porto, o in una spiaggia dcH’altro, godrà quind’innanzi d’una perfetta réciprocité nei diritti di patente c di ancoraggio.
Nel caso poi un legno fosse costrctto ad approdare, per fortuna di marc, o per altra imper iosa circostanza, owero per purgare la contumacia, andrà eseute da ogni paganiento di qualunque diritto di tonnellaggio c di navigazione , purchè non addivenga , nel detto porto o spiaggia, ad alcuna operazione di commercio, ben inteso tuttavolta , che non s’intenderanno per operazioni di commercio gl‘ imbarebi o disbarebi di oggetti inservienti alla sussistenza dcH’equipaggio , od alla manutenzione o riparazione del legno , e purchè lo stesso non proltinghi il suo soggiomo al di là del tempo necessario , secondo i motivi che avranno dalo luogo all approdo.
In fede di che, il sottoscritto lia finnata la présente dichiarazione , e vi ha apposto il sigillo delle sue armi.
Torino , il due gennaio mille ottocento quarantatre.
SoLARO OELLA MARGARITA.
Sua Altezza Reale l'Arciduca <li Modena e Sua Maestà il Re di Sardegua voleado assicurare, ai bastimenti coperti dalla rispettiva loro bandiera, uua perfetta rcciprocità nei diritti di patente ed ancoraggio , pel caso di approdo ordinario in alcun porto o spiaggia dei Loro Stati , non che l’esenzione da ogoi diritto di tonnellaggio e di navigazione, nei casi di approdo per forza maggiore , o per purgare la contumacia , il sottoscritto Marchese Giuseppe Molza, Consigliere di Stato, Commendatore deiri. R. Ordine Auslriaco di Leopoldo , Senatore Gran Croce del Sacro Angelico Impérial Ordine Costantiniano di S. Giorgio , Cavalière Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegua, Cavalière dell’Ordine Gerosolimitano , Cavalière Gran Croce del Reale Ordine del Merito délia Corona di Bavicra, Gran Ciambcrlano, Incaricato del Ministero degli aflari esteri, Présidente del Rcale Archivio segreto, è stato dall’Augusto Suo Sovrano autorizzato a firmare, e scambiare con Sua Eccellenza il signor Conte Don Clemente Solaro délia Margarita, Cavalière Gran Croce decorato del Gran Cordone dell’Ordine rcligioso e militare dei Santi Maurizio c Lazzaro , Gran Croce dell'Ordine di Santo Stefano d’Ungheria , dell'Ordine di S. Gregorio Magno, Cavalière dell’Ordine Ponti- (icio di Cristo, Gran Croce degli Ordini d’Isabella la Cattolica di Spagna , di San Giuseppe di Toscana , di Leopoldo del Bclgio e del Salvalore di Grecia, Senatore Gran Croce del Sacro Angelico Impériale Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, Commendatore dell’Ordine délia Stella Polare di Svezia, Primo Segrctario di Stato per gli alTari esteri, Notaio délia Corona, e Sovr’Intendcnte Generale dclle Régie Poste di Sua Maestà il lie di Sardegua , la seguente diclnarazione.
À contare dal giorno primo del mese di inai7.o, del corrente anno, ogni bastimento mercantile appartenente allô Stato di uno dei due Augusti Sovrani, che approderà in un porto o in una
spiaggia deU’altro, godrà quind’innanzi d'una perfetta reciprocità nei diritti di patente e di ancoraggio.
Nel caso poi un legno fosse costretto ad approdare , per fortnna di mare o per altra imperiosa circostanza, owero per purgare la contumacia, andrà esente da ogni pagamento di qualunijue diritto di tonncllaggio e di navigazione , purchè non addivenga nel detto porto o spiaggia ad alcuna operazione di commercio , ben inteso tuttavolta , che non s" intcnderanno per operazioni di commercio gl’imharchi o disbarclii di oggetti inservienti alla sussistenza deH’eqnipaggio , od alla manntenzione o riparazione del legno , e purchè lo stesso non prolunghi il suo soggiorno al di là del tempo necessario , secontlo i motivi che avranno dato luogo all’approdo.
In fede di che, il sottoscritto ha fuma ta la présente dichiarazione , e vi ha apposto il sigillo dclle sue armi.
Modena , il dodici gennaio mille ottocento quarantatre. -
• fl J
( L. S. ) Giuseppe Marchese Molza.
i843, i5 mars.
ROME
Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et le Saint-Siège pour la réciprocité de traitement de Leur pavillon respectif.
Carlo Alberto , per la grazia di Dio Re di Sardegna , di Cipro e di Gerusalemmc; Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato, d’Aosta , del Cbiablese , del Genevese e di Piacenza ; Principe di Piemonte e di Oneglia ; Marchese d’Italia, di Saluzzo, d’Ivrea, di Susa, di Ceva, del Maro, di Oristano , di Cesana e di Savona; Conte di Moriana, di Gincvra, di Nizza, di Tenda , di Romoute , di Asti , di Alcssandria , di Goceano , di Novara , di Tortona , di Vigevano e di Bobbio ; Barone di Vaud e del Faucigny ; Signore di Vercelli , di Pinerolo , di Tarantasia , délia Lomellina e délia Yalle di Sesia, ecc. , ecc., ecc.
A tutti coloro che le p resenti vedranno salute.
Avendo l'amato e fedele Nostro Conte D. Federico Broglia di Mombello , Nostro Inviato straordinario e Ministro plenipotenzibrio presso la Santa Sede , concliiuso e firmato, in virtù di speciali Nostri pienipoteri, il 45 del correntc mese di marzo , assieme all’Eminentissimo Cardinale D. Luigi Lambruscliini , Vescovo di Sabina , Segretario di Stato e de’ Brevi di Sua Santità il régnante Sommo Pontefîce Gregorio XM , egualmente inunito di pienipoteri speciali délia Santità Sua , una Convcnzione di navigazione , ossia di reciproco trattamento délia rispet-
tiva bandiera , ne» porti dell’uno e deiraltro Dominio, la quale Couvenzione è dcl tenore seguente :
lu Nome deila Santissima Trinità.
Sua Santità il régnante Sommo Pontefice , e Sua Macstà il lie di Sardegna , mossi da uguale desiderio d1 incoraggiare , e vieppiù accrescere le relazioni commerciali Ira i rispeltivi loro Stati, e persuasi che nulla puô maggiormente giovare a queslo intento , quanto il fare reeiprocamente sparire, nell’applicazione dei Regolamcnti inarittimi, ogni differenza di trattainento tra i sudditi dell’uno e quelli dell'altro Dominio, hanno pcrciô d'unanime consenso stabilito di conchiudere una Couvenzione, enominato a tal elTetto per loro Plcnipotcnziarii , eioè : ' .
Sua Santità il régnante Sommo Pontefice , Sua Eminenza Reverend issi ma il signor Cardinale Luigi Lambruschini, Vescovo di Sabiua , Suo Scgretario di Stato e de' Brevi , Bibliotccorio di Santa Chicsa, Gran Priore in Roma dèll’Ordine Gerosolimitano, Gran Croce decorato del Gran Cordone del sacro militare Ordine de’ Santi Maurizio e Lazzaro , ecc., ecc.; c Sua Maestù il Re di Sardegna , Sua Eccellenza il signor Conte Federico Broglia di Mombello , Inviato straordinario e Ministro plcnipotenziario délia lodata Macstà Sua presso la Santa Scdc , Commendatore del sacro Ordine militare dci Santi Maurizio e Lazzaro , Cavalière delPOrdine Pontificio di Cristo , Gran Croce degli Ordini di San Giuseppe di Toscana , e di San Ludovico di Lucca, ecc. , ecc., i quali, dopo essersi scambiati i rispeltivi loro picnipoteri, c trovatili in buona e débita forma, conveunevo intorno ai seguenli articoli :
Le navi mercantili deU’uno dci duc Stati cariche , od in zavorra , da qualunque parte arrivino, saranno ricevute nei porti dell'altro , e trattate al loro ingresso , durante il soggiorno, ed alTuscita, sullo stcsso picde dclle navi mercantili nazionali, in quanto ai diritti di j>orto , %di ancoraggio , di tonnellaggio , di fanale , di pilotaggio , e di qualunque altro di simile natura, o si riscuotano a nome ed a pro del Governo, delle Autorité locali , o di stabilimento qualunque.
Saranno riputati bastimcnti Pontificii, o Sardi, quelli, cbe navigando con bandiera dell’uno dei due Stati, saranno muniti di regolari docu menti , e posscduti secondo le leggi del loro paese, con chc per6 il Capitano sia nazionale cioè suddito del Govemo di cui porta la bandiera , c i due terzi deH’equipaggio siano nazionali di origine, e di domicilio, o, se estcri di origine, abbiano acquistato il décennale domicilio nello State rispettivo.
lu tutto quanto riflette il coliocamento delle navi , il loro caricamento, o discaricamento nei porti, bacini, spiaggie, golfi, c fiumi dei due Stati, non si farà distinzione di sorta, tra quelle delTuna, c quelle dcll’altra bandiera.
Le navi dell’una delle Aile Parti contraenli, entrando nei porti dell'altra , avranno la facoltà di sbarcarvi tutto o parte del loro
carico, e dirigersi col rimanente altrove, ed anche ad altro porto dcllo stcsso pacsc.
Accadendo , clie qualche legno mercantile , o da guerra , spottante ail’ u no dei due Stati, naufragasse, andasse sommerso, o pâtisse qualche altro danno, sulle coste, o nei Dominii soggetti ali' altro Stato , si concédera a questi legni , cd aile persone che vi saranno a bordo lo stesso soccorso , e la stessa protezione, di cui godono, in simili casi e circostanze, i naviganti nazionali ; e le navi stesse , le merci , ed altri effetti che si trovassero a bordo, od il loro équivalente, saranno consegnati al proprictario od ai suoi avcnti causa, senza che debbano pagare diritto di salvataggio maggiore di quello che verrebbe riscosso, in pari caso , dalla bandiera nazionale.
Le navi mercantili dell’uno dei due Stati, le quali, per forza maggiore, approderanno in qualche porto deU’altro, e non vi faranno alcuna operazione di commercio , saranno ivi trattate sotto ogni rapporto , corne le navi mercantili nazionali , che si trovassero ncllo stesso frangente , purchè le cause dei rilascio siano reali ed evidenti.
Se, in awenire, l’uno degli Alti Contraenti accordasse ad una terza Potenza qualche spéciale favore, per ci6 che concerne alla navigazione , questo favore diventcrà iminediatamente comune aU’altro Contracnte , godcndonc gratuitamente , se gratnita ne
fu la conccssione , o mediantc lo stcsso coinpcnso , od altro équivalente , se la conccssione ne fu condizionale.
vin.
La présente Convenzione sarà in vigore, per anni dieci computandi dal giorno dello scambio dclle ratifiche, e se, un anno prima del termine , l’una delle Al te Parti contraenti non avesse annunziato all’altra, con una notificanza officiale, la sua intenzione di famé cessare Fcffetto, questa Convenzione rimarrà ancora obbligatoria, per dodici mesi al di là del termine, c cosi di poi fino allô spirarc dei dodici mesi , cbe seguiranno una simile dickiarazionc, qualunque sia l'epoca in cui sarà stata fat ta.
La présente Convenzione sarà approvata, e ratificata da Sua Santità il régnante Sommo Pontcfice, c da S. M. il Re di Sardegna, c le ratifiche ne saranno scambiate a Roma, fra cinque settimanc dalla data délia sottoscrizione , e più presto se sarà possibile.
In fede di chc, i suddetti Plenipotenziarii l’hanno firmata, c vi banno apposto il sigillo de’ loro stemmi. Roma il 15 marzo