‹ Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances ÉtrangèresChapitre 5 sur 96 · Di stupro o ratio violento · texte numérisé non relu

Di stupro o ratio violento

\ 0.° Di fallimento con dolo vialo ;

W -° Di grassazionc o di altro furto violento qualsivoglia , estorsionc di danaro od altra cosa non di ragione dovuta, di riscatto con messaggi , biglictti od altri mezzi atti ad incutere timoré ;

12.° Di furto sacrilego o di peculato, i quali daranno luogo alla consegna , qualunque sia il valore deH’oggetto rubalo , dcl pari clic i furti cd i predamenti menzionati ne’ precedcnti paragrafi. Quanto all'abigeato ed agit altri furti qualilicati, seguirà la consegna, se il valore del tolto ascenderà alla somma di lire dyecento cinquanla nuove piemontesi , o lire trecento trenlatrè, soldi sci e denari otto lucchesi ; e riguardo poi agit altri furti

verrà il reo conscgnato, se ne è rccidivo, ed il valore dci vari oggetti rubati ccceda la somma di lire cinqueccnto nuovc piemontesi , ossia di lire seicento sessantasei, soldi trcdici, denari quattro lucclicsi ;

1 5.° Di trufià , quando il valore di ciô clie ne formé l’oggetto ccceda le lire cinqueccnto nuove piemontesi , ossia lire seicento sessantasei , soldi tredici , denari quattro lucchesi ;

•14.° l)i calunnia rapporto ai delitti sovra menzionati ;

15.° Di complicità in alcuno di cssi, uni ta a coopcrazionc, od anche di scmplicc attcntato, purchè ridotlo aH’alto prossimo, e la esecuzione non abbia avuto luogo per circostanzc indipcndcnti dalla volonté dcl delinquente.

Sarà arrestato c conscgnato ogni rco di alcuno degli anzi mentovati delitti , non solamcnte quando gié ne fosse condannato , ma anche seinplicemcnte inquisito , ad eccezione del calunniatore , di cui dovrà prccederc la condanna.

Per gli effctti délia présenté convenzione si intenderanno sudditi di origine , o legittimamente domiciiiati quelii che saranno dichiarati tali dalle lcggi del rispettivo Governo.

Qualora poi il delinquente apparlenga per titolo d'origine o di legittimo domicilio al Governo requisito , e non apparlenga alPaltro per alcuna di queste qualité, non avré luogo la di lui consegna al Governo rickiedente , ma sarà dal primo condan-

nato a seconda delle patrie leggi , ed in difetto di quelle , a seconda del diritto comune ; a tal fine dal Giudice , nella cui giurisdizione sarà seguito il delitto , si Irasmettcranno a qucllo del luogo , dove il reo è ditenùto , gli atti assunli onde possa il procesBO essere condotto a termine , giusta i regolaiXenti ivi vigenti ; la sentcnza dovrà essere comunicata dall'uno aU'altro Governo per semplice notizia. Qualora per altro si trattasse di un fatto atroce e gravemente perturbante la pubblica tranquillità , commesso in uno dei due Stati in coinpiiciià tra siuldili di ambcdue i Governi , si consegnerauno i rei al Giudice del luogo del delitto , all’elTetto dei confronti c degli esami necessari alla compita prova del medesimo, previi gli opportuni concerti da prendersi fra i rispettivi Giudici processanti , c si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato richiesto.

Chiedendosi la consegna di taluuo, che avesse anteriormentc delinquito nello Stato richiesto, sarà in facoltà del medesimo il fargli scontare la mérita ta pena, prima di aderire alla dimanda, oppure di rimettere in un col rco gli atti del processo, afiincliè possano questi servir di norma ai Tribunali dello Stato richiedentc per fargli subire un propoiv.ionato aumento di pena. La stessa cosa si osserverà quanto al reo di delitti commcssi posteriormente nello Stato richiesto , -se sono cgualinenlc o pin gravi di quello prima commesso nello Stato richiedcntc , ed in caso contrario , se ne accordera la consegna. . .

La consegna degli inquisiti, o coiulaunali, dovrà sempre forinare 1 oggetto di una dimanda officiale e dirclta fra i due Go-

verni : quanto ai condannati dovrà qaesta esscre accompagnala da uua copia délia sentenza per semplice notizia, ed in ordinc agli inqulsiti basterà accennarc il titolo del delitto.

In un col reo si dovranno sempre consegnare le copie dei processi che si fossero compilati prima délia consegna , per le quali si corrisponderà la sola inercede delle scrilture , e in un coi processi si trasmetteranno le armi, il danaro ed ogni nltra cosa clie vi abbia relazione, e servir possa di prova del delitto.

L’ airesto do’ rei potrà essere eseguilo , anche sulla semplice richicsta di un Giudice od Autoritù di polizia dei due Stati , spccialmente qualora fossevi luogo a supporre che il delinquentc tentasse soltrarsi con la fuga, e tanto l'Autorité subalterna requisita, quauto la richiedente dovranno immediatamentc render conto del seguito arresto ai rispettivi loro Governi.

Le consegne si eflettueranno per via di mare, col mezzo d’imbarcazioni da concertarsi Ira i duc Governi aU'occasione d’ogni consegna.

Le robe si furtive che non furtive , le quali nel corso del processo si riconoscerà appartenere a terze persone, dovranno, dopo che se ne sarà fatto l’uso opportuno nel processo, restituirsi ai proprietarii senza spesa , tuttavolta che , avendo fatto constare delle loro ragioni per mezzo di legittime prove avant! il Giudice délia causa , od avanti il Giudice competente del luogo di loro abitazione, abbiano su di cio riportato favorevole decreto.

Delle robe proprie dei malfaltori , e che appresso di essi si troveranno , si disporrà secondo le leggi dello Stato , dove seguirk l’esecuzione délia condanna.

vin.

Il Govemo, che giusta la présente convenzionc sarà nel caso (li esserc legittimamente richiesto délia consegna di qnalche con-' dannato od inquisito , non potrà fargli grazia , nè concedergli salvocondotto od impunità, eccettuati quei salvocondotti che si accordano per la prova di altri delitti, secondo le regole e pratiche criminali , i quali perd non meno che quelli che fossero altrimenti accordati ai suddetti rei , dovranno essere ritirati , e di nessun valore , venendo i medesimi dall’altro Governo giustamente reclamati.

Quando la consegna non avrà luogo per essere il reo in uno dei casi contemplati dall’art. IV, non potrà concederglisi grazia , nè impunità , se non se d’ intelligenza e coll’adesione dell’altro Governo.

Venendo l’una delle Parti contraenti a richiedcre l'altra per la consegna d’ individui non sudditi, nè domiciliati, rei di delitti commessi fuori dei rispettivi Stati , pei quali sia luogo a procedere nello Stato ricliiedente, si riservano i Governi di accordare o no taie consegna, avuta considerazione ai concordati vigenti con altri Dominii, ed aile qualità o circostanze dcl délit to.

La spesa pel mantenimento de’ rei dal puuto dcl loro arresto sino a quello délia consegna sarà a carico dei Governo richiedente, e si regolerà sullo stesso piede fissato per gli altri detenuti nello Stato richiesto, salvo quelle maggiori spesc che la qualità e circostanza delle persone od altri motivi osigessero.

le quali non mcno chc le occorsc per le copie dei processi , saranno rimborsate di sci in sei mcsi a norma délie tabelle che verranno nel particolare esibite. e si compenseranno fra i due Governi.

Qualunque persona dei rispettivi Stati che scientemente dessc albergo, aiuto o favore agli inquisiti o condannati per uno dei delitti superiormente indicati ail’ art. I , incorrerà le pene imposte dalle leggi, nel luogo délia ricettazione ai fautori o ricettatori dei banditi , salve le eccezioni stabilité dalle stesse leggi per le persone congiunte di sanguc , secondo i gradi dell’ attinenza e le circostanze dei caso.

Succedendo talvolta che alcuno dei suddetti malvivcnti e facinorosi , i quali fuggono da uno Stato , passino all'escrcizio militare di un altro colla mira di sottrarsi dagli effetti dei présente concordato, si conviene che anche in simili casi abbiano ad essere consegnati al Governo che% ne fa ricerca , il quale dovrà dal canto suo rimborsare l’ importare dell’ ingaggio che potesse essere stato passato al delinquente.

Sara obbligo dei Magistrati e delle Autorité dei rispettivi Do minii l’invigilare sulle persone oziose e vagabonde estere, e di prendere sul particolare gli opportuni concerti, onde nei singoli casi sia data eseeuzione aile leggi veglianti su questa materia.

Similmente i Giudici ed i Tribunali dell’ uno e dell’ altro

territorio , neila giurisdizionc dei quali si trovassero inquisiti o condannati, a cui si estende la présenté convenzione, dovranno praticare ogni diligenza possibile, cd agirc di piena intelligenza per farli arrestare , e prestarsi vicendevolmente ail’ immediato st'ogo delle rispettivc requisitorie per gli esami dei testimoni od altre verificazioni ed indagini , che potessero occorrere per il l)uon servizio délia giustizia punitiva , ed alla più spedita e piena istruzione dei processi pendenti presso i Giudici suddetti.

La présenté convenzione sarà pnbblicata in ambidue gli Stati subito dopo il cambio delle ratifiche, c sarà in osservanza anche pci delitti anteriori alla medesima, trascorso il termine di quindici giorni da quello in cui verrà pubblicata: per altro, se i rei si trovassero detenuti per qualunque siasi altra causa al momento délia pubblicazione délia convenzione, o cadessero nelle • foi7.e entro il suddetto termine di quindici giorni, la medesima . non avrà effetto relativaroente a tali rei , se non se quindici giorni dopo che saranno stati posti in libertà.

Essa avrà forza per cinque anni, passati i quali si avrà per rinnovata di quinquennio in qui'nquennio fmo a dichiarazione in contrario di uno de’ due Govemi , da comunicarsi in via diploinatica tre mesi prima délia scadenza dei quinquennio. Le suddette ratifiche avranno luogo al più presto possibile.

In fede di che i rispettivi Plcnipotenziarii hanno firmata la présenté, e vi hanno apposlo il suggello delle loro armi.

Fatta a Lucca questo giorno quattordici marzo dell’anno mille ottocento trentotto.

Conte Roberto Asinari di Cautosio. Marclicse Ascamo Mansi.

Avendo Noi veduta la convenzïone precedente, cd approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo accettata, confcrmata c ratificata, corne per le presenti da Noi firraate, inimité del Nostro Real sigillo , e controssegnate dal Conte l). Clemente Solaro délia Margarita, Cavalière di Cran Crocc decorato del Gran Cordone del Nostro Ordine Militare de’ Santi Maurizio e Lazzaro , Gran Crocc del Real Ordine Spagnuolo d’isabella la Cattolica, Cavalière dell'Ordine Pontificio di Cristo, Nostro Primo Segretario di Stato per gli a Ha ri esteri, l'accettiamo , confermiamo e ratificliiamo, promettendo in fede e parola di Re di osservarla e farla inviolabilmente osservare.

Dat. Torino addi trentuno del mese di marzo , l'anno del Signore mille ottocento trentotto , e del Regno Nostro l'ottavo.

CARLO ALBERTO

Soi.aro DE1.1.A Margarita.

1 838 , 1 6 mai.

TURIN

Déclaration échangée entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. A. S. le Prince Souverain de Hohenzollem-Héchingen , pour l'abolition des droits d'aubaine , détraction , émigration et autres semblables.

La déclaration échangée avec Hohenzollem-Héchingen, identique dans tes dispositions avec celle échangée avec le Hanorre, et Hohenzollera-Sigmaringen , a été signée, au nom de S. M. le Roi de Sardaigne, par M. le Comte Solar de la Marguerite, le 16 mai 1838, k Turin; et de la part de S. A. S. le Prince Souverain de Hohenzollem-Héchingen, par M. de Frank, Président de son Conseil intime, le 18 avril, même année, k Héchingen.

La ratiGcation de S. M. est en date de Turin, 19 juillet 1838; celle de S. A. S. en date de Héchingen, 20 juin, même année. Elles ont été échangées k Vienne le 27 juillet, dite année.

i838, a3 mai.

TURIN

Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. le Roi des Français , pour V extradition réciproque des malfaiteurs.

Charles Albert par la grâce de Dieu Iloi de Sardaigne , de Chypre et de Jérusalem , Duc de Savoie , de Gènes , etc. etc. Prince de Piémont , etc. etc. etc.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Ayant vu et examiné la convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, conclue et signée à Turin, le 25 mai 1858, par le Comte Solar de la Marguerite, Notre Premier Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères , Notre Plénipotentiaire en vertu des pleinspouvoirs que Nous lui avons donnés , avec le Marquis de Rumigny , Pair de France , Ambassadeur à Notre Cour et Plénipotentiaire de Notre très-cher et très-aimé Frère et Oncle le Roi des Français , également muni de scs pleinspouvoirs , de laquelle convention la teneur suit :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Français ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois, en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition , et ont muni de leurs pleinspouvoirs à cet effet , savoir :

Sa Majesté le lloi de Sardaigne, le Comte Solar de la Marguerite , Chevalier Grand Cordon de l'Ordre Religieux et Militaire de St-Maurice et Sl-Lazare , Grand-Croix de l’Ordre d’Isabelle la Catholique d'Espagne et Chevalier de l'Ordre du Christ, son Premier Secrétaire d'État pour les affaires étrangères •,

Sa Majesté le Roi des Français, le Marquis Gueulluy de Rumigny, Pair de France , Grand-Croix de l'Ordre de la Légion d’üonneur , son Ambassadeur auprès de S. M. Sarde ;

Lesquels , après s’être communiqués lesdits pleinspouvoirs , trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivans :

Lorsque des sujets sardes ou français mis en accusation, ou condamnés dans leurs pays respectifs pour l’un des crimes énumérés dans l’article suivant , seront trouvés , les sujets sardes dans le Royaume de France, et les Français dans les États de S. M. le Roi de Sardaigne, ils seront réciproquement livrés aux Autorités respectives de leur pays sur la demande que l’un des deux Gouvernemens en adressera à l’autre par voie diplomatique.

1. ° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre , viol y

Page 1